Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11762 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 27/05/2011), n.11762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13845-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.S.;

– intimata –

e sul ricorso 16258-2007 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1872/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2006 R.G.N. 1297/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO LUIGI;

Udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito l’incidentale.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che:

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 4 dicembre 1998 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con T.S..

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato; Poste Italiane ha notificato controricorso avverso il ricorso incidentale; la lavoratrice ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Il ricorso principale contiene due distinti motivi; in tutti viene denunziata violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e più precisamente: della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 e segg. cod. civ. (primo motivo), degli artt. 1217 e 1233 cod. civ. (secondo motivo).

Poichè la sentenza è stata depositata in data 5 maggio 2006, e quindi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica al presente ricorso per cassazione il disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. in base al quale è necessario, a pena di inammissibilità, che ciascun motivo di ricorso, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 si concluda con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Quanto al quesito di diritto la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. S.U. 16 novembre 2007 n. 23732) ha chiarito che esso deve essere formulato in modo esplicito e deve essere tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso.

Nel caso di specie non sono stati formulati i quesiti di diritto. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Non incide sulla suddetta conclusione la circostanza che la seconda censura di cui al ricorso riguarda le conseguenze economiche della declaratoria di illegittimità del termine in relazione alle quali si pone il problema dell’applicabilità dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421c.p.c..

Ed infatti deve osservarsi che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che essi non siano tardivi o generici, e, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì ammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.; ne consegue che l’inammissibilità della censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine produce la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.

All’inammissibilità del ricorso principale consegue, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale in quanto, come nel caso di specie, tardivo (cfr. Cass. (ordin.) 22 marzo 2007 n. 6937).

In applicazione del criterio della soccombenza la ricorrente principale deve essere condannata ai pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo; tali spese devono essere distratte a favore dell’avv. Roberto Rizzo, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna la società ricorrente principale al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 38,00 oltre Euro 2.500 (duemilacinquecento) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell’avv. Roberto Rizzo antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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