Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11762 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 18/06/2020), n.11762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30288-2018 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII,

150, presso lo studio dell’avvocato Arcangelo Bruno, rappresentato e

difeso dall’avvocato Carlo Fumarola;

– ricorrente –

contro

Comune Lecce, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio

Emanuele 16, presso lo studio dell’avvocato Francesco Baldassarre,

rappresentato e difeso dall’avvocato Anna De Giorgi;

– controricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate – Riscossione, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1365/2018 del Tribunale di Lecce, depositata

il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– è chiesta la cassazione della sentenza dichiarativa della inammissibilità dell’appello avverso la sentenza del giudice di pace che aveva deciso sull’opposizione proposta da B.L. alla cartella esattoriale emessa per importo di Euro 850,59 a seguito di omesso pagamento delle sanzioni portate da tre verbali di contestazione notificati nel 2010;

– la cassazione è chiesta da B.L. sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso il Comune di Lecce;

– non ha svolto attività difensiva l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– deve darsi preliminarmente atto della richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere formulata dalla ricorrente in forza dell’entrata in vigore medio tempore del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, che ha disposto l’annullamento automatico, effettuato alla data del 31 dicembre 2018 dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitali ed interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

– poichè nel caso di specie ricorrono i presupposti della disposizione invocata, sia con riguardo all’importo che al periodo di riferimento, ritiene il collegio di dover aderire alla richiesta e dichiarare, come precisato nella sentenza n. 8980/2018 delle Sezioni Unite di questa Corte la cessazione della materia del contendere che fa venir meno l’efficacia della sentenza impugnata;

– con riguardo alle spese ed attesa la ragione estranea alle ragioni delle parti che giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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