Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11762 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 23373 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2008, proposto da:

N.P., elettivamente domiciliata in Catania, P.za A.

Lincoln n. 5, presso l’avv. FURNARI Francesco, che la rappresenta e

difende, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, ex lege

domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso, come da

memoria qualificata “atto di costituzione”;

– resistente –

avverso il decreto emesso, nel procedimento n. 76/07 del ruolo della

volontaria giurisdizione, dalla Corte di appello di Messina, Sezione

Seconda Civile, il 17 aprile – 15 maggio 2006.

Udita, all’udienza del 13 aprile 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.P., con ricorso del 1 marzo 2007 alla Corte d’appello di Messina, ha chiesto di condannare il Ministero della Giustizia a pagarle la somma ritenuta giusta, a titolo di equa riparazione per i danni non patrimoniali da irragionevole durata del processo da lei iniziato con ricorso del 13 luglio 1994 al Pretore di Mascalcia, in materia di distanze tra costruzioni, concluso in primo grado con sentenza del Tribunale di Catania del 17 febbraio 2003, impugnata alla Corte d’appello della stessa città e ancora pendente all’inizio della presente causa.

La Corte di merito ha accolto in parte la domanda, ritenendo ragionevole, del processo presupposto in corso da 14 anni, il periodo di anni sei e mesi tre, eccedente i primi tre anni del primo grado durato anni sette e mezzo ed i primi due anni del processo di appello, ed ha fissato l’indennizzo in complessivi Euro 3.900,00 (Euro 600,00 annui), con spese a carico del convenuto, liquidate in Euro 800,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 350,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari.

Per la cassazione di tale decreto, la N. propone ricorso di tre motivi, lamentando la violazione dei parametri usati in sede sovranazionale anzitutto per determinare la durata irragionevole della causa e in secondo luogo per liquidare l’equo indennizzo per i danni non patrimoniali e denunciando l’insufficiente motivazione per giustificare tale discostamento e infine censurando la determinazione delle spese di causa inferiore ai minimi tariffari.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso deduce la carenza del ragionamento logico per il quale la Corte d’appello giunge a determinare una durata irragionevole del processo di circa sei anni e mezzo sui quattordici complessivi della causa presupposta.

In realtà la Corte distingue il primo grado di causa di cui afferma la ragionevolezza per la complessità del caso di soli tre anni, su complessivi anni nove e mesi cinque, ma in ragione del comportamento delle parti ritiene ingiustificati solo quattro anni e mesi tre del residuo periodo, attribuendo il residuo tempo a responsabilità delle stesse parti, ritenendo ancora imputabile all’apparato giudiziario il ritardo di due anni del secondo grado, per cui sussiste una ampia motivazione della scelta sulla determinazione della fase irrazionale del processo.

Non colgono nel segno le censure prospettate che non deducono la ragione per cui quanto deciso nel merito sia illogico, perchè in ogni caso, anche a considerare unitariamente e per l’intero il processo a base della domanda della N., sui quattordici anni complessivi, detratti i cinque di durata ragionevole fissati anche in base ai parametri sovranazionali e i tempi di durata addebitabili alle parti, ben può pervenirsi al tempo fissato nel merito come ingiustificato che quindi deve ritenersi correttamente accertato, con motivazione adeguata.

1. In ordine al secondo motivo del ricorso, esso è fondato, per la entità dell’indennizzo non conforme ai parametri usuali della Corte europea dei diritti dell’uomo (da ora C.E.D.U.), e per l’insufficienza motivazionale di tale scelta.

L’indennizzo annuale si discosta dai parametri C.E.D.U. per la liquidazione della riparazione del danno non patrimoniale, per essersi fissato in concreto in Euro 700,00 all’anno, somma minore di quella della Corte europea, che ritiene che l’equo indennizzo debba calcolarsi da Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00 all’anno per l’intera durata del processo (in tal senso, Cass. n. 5591/2009, n. 1048/2009, n. 2950/2008, n. 1605/2007, n. 24356/2006) anche se, in concreto, riconosce come equa in Italia una riparazione di detto danno inferiore alla metà (Cass. n. 16086/09).

In rapporto a quanto detto la riparazione determinata nel merito, sì discosta dai criteri ermeneutici enunciati, la cui violazione non è giustificata dal contributo dato dalla ricorrente al perdurare della causa, oltre i limiti della ragionevolezza nè viene motivata dal decreto impugnato.

2. Il ricorso va accolto quindi per i profili e nei limiti che precedono perchè fondato, con cassazione del decreto impugnato per violazione del diritto vivente, cioè delle norme della convenzione come lette dalla C.E.D.U., loro giudice naturale e assorbimento delle censure sulla liquidazione delle spese del giudizio di merito.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e l’indennizzo da patema d’animo della ricorrente per la durata del processo eccedente la ragionevolezza, va fissato in conformità a quanto deciso da questa Corte a iniziare della sentenza n. 21840/09, in euro 750 annui per i primi tre anni di ritardo in cui la riparazione è ridotta in rapporto alla modestia della lesione e dell’ansia in questa prima fase, dovendosi riportare, per il periodo successivo, che da luogo a una più incisiva lesione del diritto, ai parametri base sovranazionali e alla liquidazione di Euro 1000,00 all’anno, in assenza di ragioni che consentano una eventuale diversa e minore o maggiore determinazione.

Pertanto per i sei anni e tre mesi ingiustificati di durata della causa, la riparazione va determinata in complessivi Euro 5.500,00 (Euro 750,00 annui per i primi tre anni, da aumentare ad Euro 1000,00 all’anno per l’ulteriore periodo di tre anni e tre mesi), con gli interessi dalla domanda come già affermato nel merito, somma da ritenere congrua pure in relazione ai criteri adottati in sede sovranazionale, cui questa Corte intende uniformarsi. Il Ministero dovrà pagare alla ricorrente le spese dell’intero processo, in ragione dell’accoglimento della domanda e del ricorso, nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato; decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia a pagare a ciascuno dei ricorrenti Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) con gli interessi dalla domanda e le spese del processo, che liquida per la causa di merito, in Euro 1.400,00 (millequattrocento/00), di cui Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari ed Euro 300,00 (trecento/00) per diritti e, per quello di cassazione, in Euro 1.200,00 (milleduecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessori di legge per entrambi i gradi.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA