Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11762 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11762LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE,

9, presso lo studio dell’avvocato TUPINI ALESSIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROMEO RAFFAELLA giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 2752/2014 del TRIBUNALE di REGGIO

CALABRIA, depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ARIENZO ROSA.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

B.G., docente precaria iscritta nelle ex graduatorie permanenti costituite in diverse province, ora ad esaurimento per effetto della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lett. c) (legge finanziaria 2007), aveva chiesto l’iscrizione nelle graduatorie provinciali diverse dalla precedente iscrizione, e segnatamente quelle di Firenze, Varese e Como, e con ricorso ha agito dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere l’inserimento, ai sensi del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, in tali graduatorie a “pettine”, anzichè “in coda”, con riferimento al punteggio di cui era titolare nella graduatoria principale.

Con ordinanza del 17.4.2015, il Tribunale di Reggio Calabria adito ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza territoriale, osservando che in base alla documentazione versata in atti dall’amministrazione convenuta risultava che la B. era in servizio presso un istituto scolastico di (OMISSIS), ricadente nel circondario di Velletri e pertanto la declinatoria di competenza era effettuata in favore del Tribunale di Velletri, dinanzi al quale veniva ordinata la riassunzione nei termini di legge.

Avverso tale ordinanza ricorre B.G., deducendo la violazione, in combinato disposto con l’art. 5 c.p.c., dell’art. 413 c.p.c., comma 5, che individua come competente, per le controversie in materia di pubblico impiego, il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, intendendosi per sede di servizio quella del luogo ove il dipendente è addetto o era addetto al momento della proposizione della domanda, nello specifico presso l’Istituto (OMISSIS), essendo essa ricorrente solo successivamente stata assunta nella diversa sede di lavoro in (OMISSIS).

L’Ufficio del Pubblico Ministero, richiesto di esprimere il proprio parere, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, sul rilievo che nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione e che nel caso di specie tale criterio portava ad affermare la competenza del Tribunale del circondano nel quale la docente precaria, al momento della proposizione del ricorso, prestava la propria attività.

Per quanto riguarda la competenza per territorio in relazione a domande dirette alla costituzione del rapporto, la giurisprudenza di questa Corte, sia pure con riguardo specificamente all’assunzione di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente, ha ritenuto che anche rispetto alla domanda, da essi proposta, diretta alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione, operano in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall’art. 413 c.p.c., dovendosi stabilire un’equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, la cui costituzione rappresenti tuttavia l’oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, con la conseguenza, da un lato, che il primo dei fori indicati dalla norma va identificato in relazione alla sede dell’ufficio del lavoro che ha emesso il provvedimento di avviamento (atto che, pur non determinando “de jure” il sorgere del rapporto, è il titolo costitutivo dell’obbligo del datore di lavoro) e, dall’altro, che è consentita l’utilizzazione anche del foro della dipendenza aziendale, in relazione alla quale il servizio del collocamento, nella sua competente articolazione locale, ha emesso quel provvedimento. (Cass. Sez. U, 11043/2001; conf. Cass. 16536/2002).

Tale principio, costituendo un adattamento del criterio di cui all’art. 413 c.p.c., ad una situazione in cui mancano gli elementi direttamente considerati in quest’ultima disposizione, è stato ritenuto espressione di un principio ancor più generale in base al quale, nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione (cfr. in tali termini Cass. 26.10.2010 n. 21883).

Il criterio da ultimo indicato può essere richiamato utilmente nel presente giudizio per affermare la competenza, in relazione a ricorso di docente precaria, del Tribunale del circondano nel quale la stessa al momento della proposizione del ricorso prestava la propria attività, tenuto conto della circostanza che la pretesa azionata ha riguardo alle modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali, con riferimento al punteggio conseguito nella graduatoria principale, con ciò evidenziandosi il collegamento funzionale con il rapporto in essere al momento della domanda e con la sede dell’ufficio cui la dipendente era addetta al momento della domanda (simmetricamente a quanto previsto dall’art. 413 c.p.c., comma 2, con riferimento al luogo ove si trova l’azienda o una sua dipendenza) (cfr., da ultimo, Cass. 23002/2015).

In accoglimento del ricorso, deve essere, pertanto, dichiarata la competenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla domanda della B., e dinanzi allo stesso deve essere riassunto il giudizio nel termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.

Le spese del presente regolamento cedono a carico del Ministero e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, a giudicare sulla domanda di B.G.; assegna il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale anzidetto.

Condanna il MIUR al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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