Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11761 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 18/06/2020), n.11761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30215-2018 proposto da:

SIKANIA DI Z.F. & C. SNC, elettivamente domiciliato in

Roma, piazza Prati degli Strozzi 32, presso lo studio dell’avvocato

Maurizio Lanigra, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo

Salvini;

– ricorrente –

contro

MOLINO P. DI P.C. & C. SRL,

L.S.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 589/2018 della corte d’appello di Catania,

depositata il 13/03/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 dal consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– a seguito di rigetto dell’opposizione proposta da Sikania avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società Molino P. di P.C. & C. s.r.l. per il residuo pagamento della fornitura di prodotti farinacei, l’opponente proponeva gravame che la Corte d’appello di Catania ha respinto;

– avverso la pronuncia della corte territoriale la società Sikania ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo articolato in più profili, cui resiste con controricorso la società M.;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– parte ricorrente ha rinunciato al presente ricorso con dichiarazione del 19 settembre 2019, depositata presso questa Corte il 2 ottobre 2019 e previamente notificata a mezzo pec alla controparte in data 24 settembre 2019;

– conseguentemente va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

– poichè la rinuncia non è stata accettata dalla parte intimata, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore di controparte che liquida in Euro 3000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione – 2, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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