Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11761 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi riuniti iscritti ai n. 15880 e 16453 del Ruolo Generale

degli affari civili dell’anno 2008, proposti da:

S.D., elettivamente domiciliato in Catania, P.za A.

Lincoln n. 5, presso l’avv. FURNARI Francesco di Catania, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente principale –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, ex lege

domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto emesso, nel procedimento n. 291/06 del ruolo della

volontaria giurisdizione, dalla Corte di appello di Messina, Sezione

Seconda Civile, il 6 – 18 dicembre 2007.

Udita, all’udienza del 13 aprile 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte e sentito il P.G. Dr. Ignazio Patrone, che conclude

per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello

incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.D. ha chiesto, con ricorso del 15 novembre 2006, alla Corte d’appello di Messina, di condannare il Ministero della Giustizia a corrispondergli Euro 20.000,00, a titolo di equa riparazione per danni non patrimoniali da irragionevole durata della procedura fallimentare apertasi davanti al Tribunale di Catania nel 1986 a carico della GISA s.a.s. di Sapienza Rosa & C., relativo ad attività d’impresa svolta nel settore alimentare, società di cui egli era socio occulto, procedura ancora pendente alla data della domanda a base di questo giudizio, in cui s’è costituito il Ministero che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’attore.

Nel corso della procedura presupposta il fallimento era stato esteso al socio occulto in persona del ricorrente successivamente alla domanda di equa riparazione, in data 2 gennaio 2007, e la Corte d’appello, con il decreto di cui in epigrafe, ha ritenuto il S. legittimato all’azione di equa riparazione, distinguendo gli effetti economici da quelli personali della procedura “che si ricollegano alla dichiarazione di fallimento” e “si sono prodotti solo nell’anno 2007”.

Afferma il decreto che “l’istante si è in un certo senso giovato del tempo trascorso dal momento che per tutti questi anni” della procedura fallimentare relativa alla società “è rimasto in bonis (tanto da svolgere altra attività imprenditoriale) ed ha potuto contrastare le indagini svolte per verificare la sua interessenza” nella società fallita, da lui creata per riversarvi i debiti di altra società di cui era amministratore.

La Corte di merito ha rilevato che la durata irragionevole della procedura era stata di otto anni sui circa 21 della procedura fallimentare, allungata dalla esigenza di liquidare nell’attivo un immobile in comproprietà con terzi dell’accomandataria Sapienza; ha pertanto ritenuto un danno non patrimoniale del S. in proprio di Euro 6.500,00, per la ridottissima afflittività per lui di tale durata e in ragione del fatto che l’apparato predisposto dallo Stato italiano solo in parte aveva concorso a produrre il pregiudizio; al pagamento di detta somma è stato condannato il Ministero, a carico del quale sono state poste le spese del giudizio di merito.

Per la cassazione di tale decreto, il S. ha proposto ricorso di due motivi, lamentando la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, n. 3 lett. a, in ordine alla durata ragionevole del fallimento fissata in quattordici anni per l’esistenza di un giudizio di divisione di un immobile e dell’art. 2, nn. 1 e 2 della predetta legge, oltre che degli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c., in rapporto ai danni patrimoniali subiti dal ricorrente analiticamente indicati all’istante e non riconosciuti dalla Corte di appello; con dette specifiche violazioni di legge erano lamentate anche carenze motivazionali, ponendo quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., relativi anche all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il Ministero della giustizia sì è difeso con controricorso, che eccepisce l’inammissibilità dell’avversa impugnazione in rapporto alle modalità con cui sono proposti i quesiti e con ricorso incidentale di unico motivo, insistendo, sull’eccezione di difetto di legittimazione del S. al quale sono stati liquidati danni che solo la società fallita poteva pretendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi, principale e incidentale, contro lo stesso provvedimento ex art. 335 c.p.c..

2. In ordine all’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso principale per inadeguatezza dei quesiti, relativi contestualmente a insufficienze motivazionali e a violazioni di legge, deve rilevarsi che, nel caso, lo stretto collegamento delle due censure sulla mancata giustificazione di una durata della procedura fallimentare di quattordici anni come ragionevole e sulla violazione del diritto vivente sovranazionale relativo ai tempi medi di un normale processo civile, rende il quesito corretto e il ricorso principale ammissibile (Cass. 18 gennaio 2008 n. 976), anche se, di regola, l’art. 366 bis c.p.c., impone una pluralità di sintesi conclusive dei vari e distinti motivi (Cass. 31 marzo 2009 n. 7770 e 29 febbraio 2008 n. 5471).

2.1. Peraltro, la questione preliminare di merito della legittimazione sostanziale posta con il ricorso incidentale, deve esaminarsi prima del ricorso principale, che presuppone la soluzione positiva per il ricorrente della questione relativa alla sua legittimazione ad agire, la cui soluzione da parte dei giudici di merito risulta impugnata dal Ministero.

Il riconoscimento del danno non patrimoniale alle persone giuridiche parti dei processi presupposti da intendere come patema d’animo degli amministratori e organi di esse (Cass. 30 agosto 2005 n. 17500 e 2 febbraio 2007 n. 2246) legittima infatti le stesse ad agire per la equa riparazione da irragionevole durata dei processi cui hanno partecipato; tale conclusione deve logicamente condividersi anche per le società commerciali di persone dotate di limitata soggettività (S.U. 22 febbraio 2010 n.ri 4060, 4061 e 4062) e come tali legittimate a chiedere il danno non patrimoniale oggetto del presente giudizio.

Anche nella presente vicenda deve condividersi che unico soggetto legittimato ad agire era la s.a.s. GISA di Sapienza Rosa, ovvero quest’ultima persona fisica, quale accomandataria, perchè “il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, specificamente richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, solo con riferimento alle cause proprie e quindi esclusivamente in favore delle parti della causa nel cui ambito si assume avvenuta la violazione del diritto e non anche di soggetti che ad essa siano rimasti estranei” (Cass. 23 agosto 2005 n. 17111).

Lo stesso decreto afferma che il S., dalla durata del procedimento fallimentare, ha avuto solo vantaggi economici, essendo rimasto in bonis ed avendo potuto svolgere altre attività di impresa, dovendosi ritenere per lui iniziato il processo solo nel febbraio 2007 con la conseguente potenziale lesività sul piano personale del processo e dei danni non patrimoniali ad esso connessi solo da tale periodo, successivo alla domanda stessa.

Pertanto il ricorso incidentale è fondato, sussistendo il difetto di legittimazione sostanziale che esclude il potere di agire per l’equa riparazione del S. fino a febbraio 2007 per non essere stato parte del processo presupposto, dovendosi inoltre escludere che possa estendersi l’azione iniziata a novembre 2006 ai danni subiti successivamente alla dichiarazione di fallimento del ricorrente in rapporto al quale, comunque, la fase della procedura concorsuale è stata brevissima e, come tale, non lesiva della sua posizione soggettiva. Il decreto impugnato deve dunque essere cassato.

2.3. In conclusione, l’accoglimento del ricorso incidentale comporta l’assorbimento di entrambi i motivi di quello principale e, in quanto il difetto di legittimazione costituisce chiara violazione di legge, la causa, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda del S.. Le spese per la soccombenza sono a carico del ricorrente per entrambi 1 gradi di giudizio e si liquidano, in base al valore delle somme domandate, a causa del suo rigetto (Cass. 10997/07 e 5381/06), nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il principale; cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta la domanda di equo indennizzo proposta dal S.. Condanna il ricorrente a pagare al Ministero le spese dell’intero giudizio che liquida, per il grado di merito in Euro 851,00, di cui Euro 351,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, e per il giudizio di cassazione, in Euro 1000,00, oltre alle spese prenotate a debito per entrambi i gradi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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