Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11761 del 11/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13276-2016 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 16,

presso lo studio dell’avvocato DARIO IMPARATO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO RUFFONI;

– ricorrente –

contro

L.M., L.A., L.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO COLACINO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE FOSSATI;

– controricorrenti –

nonchè

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 620/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORINZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che B.D. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 11.5.2015 della Corte d’Appello di Genova con cui è stato respinto il gravame da lui proposto contro la pronuncia del Tribunale di Imperia 23.11.2007 in un giudizio in materia di accertamento del diritto di proprietà di un terreno e di acquisto della stessa per usucapione;

preso atto della proposta di manifesta infondatezza formulata dal relatore;

vista la memoria della parte ricorrente;

rilevato che i primi due e motivi, con cui si denunzia omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, si risolvono in una alternativa ricostruzione del materiale istruttorio (in particolare le deposizioni dei testi) e in una mera critica all’apparato motivazionale della sentenza (di cui si evidenzia, in più punti, l’illogicità e l’incompletezza);

considerato che l’art. 360 c.p.c., n. 5 nella nuova formulazione (applicabile ratione temporis) non consente più di muovere critiche alla motivazione della sentenza, ma permette di censurarla solo “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

rilevato che – come chiarito dalla sezioni unite – la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830);

considerato che nel caso in esame tale situazione estrema non si ravvisa affatto perchè – a parte la mancata indicazione, nel ricorso, del fatto decisivo asseritamente tralasciato – la Corte d’Appello ha motivato il suo giudizio sulla assenza di prova del possesso ultraventennale utile all’usucapione, e lo ha fatto attraverso un ragionamento del tutto adeguato perchè basato su una valutazione unitaria di plurimi elementi di fatto, quali la non continuità della attività di coltivazione e la episodicità di altri comportamenti, unitamente all’incertezza sulla data della recinzione, stante la sussistenza di dichiarazioni difformi sulla collocazione dei manufatti;

considerato che anche il terzo motivo, solo formalmente denunzia una violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1140 e 1158 c.c., ma ancora una volta si risolve in censure di tipo fattuale sull’accertamento compiuto dai giudici di appello per escludere la prova del possesso ultraventennale utile all’usucapione, accertamento, come già detto, del tutto adeguato;

che pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va respinto per manifesta infondatezza con addebito di spese alla parte soccombente;

considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R n. 115 del 2002, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA