Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11761 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

87, presso lo studio dell’avvocato BELLI BRUNO, che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO, CALIULO

LUIGI, PATTERI ANTONELLA, CARCAVALLO LIDIA giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 664/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

29/04/2014, depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FERNANDES GIULIO;

udito l’Avvocato RAPISARDA GIUSEPPE (delega avv. BELLI BRUNO)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’11 maggio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 19 maggio 2014, la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile la domanda proposta da T.E. nei confronti dell’INPS ed intesa al riconoscimento del beneficio, di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e succ. modifiche, della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto.

La Corte territoriale – evidenziato che il T. era collocato in pensione dal 31 dicembre 2003 e che la domanda amministrativa era stata presentata all’INPS il 13 maggio 2009 – riteneva che alla data del deposito del ricorso giudiziale (il 29 giugno 2009) era decorso il termine decadenziale previsto di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992, evidentemente considerando come “dies a quo” quello del collocamento a riposo.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il T. affidato a due motivi.

L’INPS resiste con controricorso.

Con entrambi i motivi di ricorso si deduce falsa applicazione di norme di diritto in quanto la Corte di merito senza tener conto della sentenza n. 69/2014 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4, convertito con modificazioni, in L. n. 111 del 2011 nella parte in cui prevede che “le disposizioni di cui al comma 1, lett. d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto…” aveva dichiarato inammissibile la domanda del ricorrente proprio in virtù della errata applicazione, con effetto retroattivo, alla controversia in esame della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima (primo motivo). Inoltre, il giudice del gravame, pur affermando che il diritto alla rivalutazione contributiva aveva un fondamento e requisiti autonomi e diversi rispetto a quelli sui quali si fonda il trattamento pensionistico, poi non aveva fatto decorrere il predetto termine di decadenza dalla domanda amministrativa presentata all’INPS in data 13 maggio 2009, ma dal collocamento in pensione.

Entrambi i motivi sono fondati alla luce del principio enunciato da questa Corte in plurime decisioni (per tutte, tra le più recenti, cfr. Cass. n. 16132 del 30 luglio 2015) secondo cui la decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992 riguarda non i singoli ratei bensì il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto sia esso richiesto da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione. Si è, infatti, precisato che tale diritto è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico).

In questa ottica, nel caso in esame, il termine di decadenza non può che decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa presentata all’INPS ed intesa al riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva.

Dunque, essendo pacifico che detta domanda amministrativa era stata inoltrata all’istituto il 13 maggio 2009, alla data di deposito del ricorso giudiziale – il 29 giugno 2009 – il termine di decadenza non era ancora decorso.

Alla luce di quanto esposto, si propone l’accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice che deciderà in ordine agli altri motivi di appello, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata relazione e, quindi, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).

Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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