Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11760 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 27/05/2011), n.11760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15317-2007 proposto da:

S.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO

74, presso lo studio dell’avvocato PERSICO MARIA TERESA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DI CARLO ENZO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) DI CALTANISSETTA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 258/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 01/06/2006 R.G.N. 71/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato DI CARLO ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M.S. adiva il Tribunale di Caltanissetta contestando la legittimità della trattenuta di L. 18.380.000 effettuata nei suoi confronti dalla AUSL n. (OMISSIS) di Caltanissetta al fine di recuperare compensi versatile – secondo la AUSL indebitamente – per visite mediche occasionali su pazienti non residenti nella circoscrizione dell’azienda, nel periodo 1996-2000.

Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza che, appellata dalla AUSL, era riformata dalla Corte d’appello della stessa sede.

La Corte di merito, per quanto ancora rileva, riteneva sussistente non un indebito soggettivo, come affermato dal primo giudice, ma un indebito oggettivo sulla base del principio secondo cui il pagamento di un debito altrui eseguito dal solvens volontariamente ma non spontaneamente a causa del comportamento illegittimo del creditore non è riconducibile all’errore del solvens ma rientra nella disciplina generale dell’art. 2033 c.c.. Nella specie, a tal fine, rilevava il fatto che il medico, a fronte del chiaro dettato del D.P.R. n. 613 del 1996, art. 41 (di recepimento dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei medici specialisti pediatri di libera scelta) secondo cui le visite in favore di non residenti sono compensate direttamente dall’assistito, aveva compilato le distinte acquisite agli atti, dando causa all’errore. Si era quindi in presenza di un pagamento privo di causa debendi e non compiuto con la volontà di eseguire il pagamento dell’altrui debito, ricadente nella disciplina dell’art. 2033 c.c..

La dott. S. ricorre per cassazione con un unico motivo.

La AUSL intimata non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso denuncia travisamento dei fatti e violazione degli artt. 2033 e 2036 c.c..

Si sostiene che la fattispecie, pacifica in causa (e connotata dall’inserimento da parte della ricorrente nei prospetti mensili anche delle visite occasionali su pazienti non residenti, con indicazione delle generalità del paziente comprensive della AUSL di iscrizione) si caratterizzava evidentemente come un’ipotesi di indebito soggettivo, come tale ritenuto dal Tribunale, senza messa in atto di alcuna diffida o minaccia per l’ipotesi di mancata corresponsione (come nel caso esaminato da Cass. 2814/1995, precedente richiamato nella sentenza impugnata). Nella specie il solvens, anche se non ha mostrato di essere consapevole di pagare un debito altrui, non ha mai contestato l’inserimento delle visite in questione nei prospetti mensili e ha sempre provveduto al pagamento spontaneamente.

Osserva la Corte che il ricorso coglie nel segno nel contestare l’inquadramento della fattispecie nell’ipotesi legale dell’indebito oggettivo e non in quella dell’indebito soggettivo, visto che il giudice d’appello non ha posto in dubbio che la AUSL abbia effettuato il pagamento di debiti altrui (in quanto secondo la disciplina normativa specifica i pagamenti delle visite in questione non erano posti a carico non della Azienda sanitaria con cui era convenzionato il medico ma degli stessi pazienti beneficiari delle visite). Nè certo il caso è inquadrabile nell’ipotesi eccezionale presa in considerazione dal precedente richiamato dalla sentenza impugnata (Cass. n. 2814/1995), in cui il solvens era stato destinatario di una vera e propria coercizione, sia pure non fisica (minaccia di ingiusto coinvolgimento in un fallimento), da parte del beneficiario del pagamento, di modo che doveva ritenersi irrilevante ai fini della ripetibilità che il pagamento stesso dovesse sostituirsi, dal punto di vista dell’interesse del suo destinatario, al pagamento dell’effettivo debitore.

Deve anche rilevarsi, però, che il giudice di merito ha accertato che l’attuale ricorrente ha dato causa all’errore del solvens mediante l’illegittimo suo comportamento integrato dalla compilazione delle distinte, acquisite agli atti, delle prestazioni eseguite, e non ha mancato di rilevare che tale stato di fatto comporta l’esclusione di un errore non scusabile per il funzionario addetto al pagamento.

La Corte d’appello ha quindi accertato in linea di fatto i presupposti di un indebito soggettivo ripetibile a norma dell’art. 2036 c.c. (restando a carico del creditore la prova dell’elemento impeditivo di cui all’art. 2036 c.c., comma 1, secondo inciso, aspetto peraltro trattato dalla sentenza impugnata, con il rilievo che doveva escludersi l’affidamento e la buona fede del creditore, che con il suo comportamento illegittimo aveva dato causa al pagamento). Il rigetto della domanda di accertamento dell’illegittimità delle trattenute esecutive della ripetizione di indebito risulta quindi conforme al diritto e il ricorso deve essere rigettato, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata a norma dell’art. 384 c.p.c., u.c., in mancanza di idonee censure di vizio di motivazione relativamente all’accertamento e alla valutazione degli elementi di fatto. In particolare al riguardo deve rilevarsi l’apoditticità della ricostruzione della vicenda compiuta dalla ricorrente, senza alcun riferimento specifico e puntuale agli atti e alla documentazione di causa e al loro contenuto.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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