Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11760 del 18/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 18/06/2020), n.11760
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30012-2018 proposto da:
Marche Metalli Srl, O.G.;
– ricorrente –
contro
Z.S., I.M.;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 762/2018 del Tribunale di Ancona, depositata
il 11/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– è chiesta la cassazione della sentenza di rigetto dell’opposizione al d.i. ottenuto per il pagamento del compenso dall’avvocato Z.S., designato curatore speciale della società Marche Metalli s.r.l. in un contenzioso promosso da un socio nei confronti dell’altro, anche amministratore unico;
– la sentenza impugnata aveva respinto l’opposizione proposta dalla società ed incentrata sull’assunto che l’avvocato avrebbe dovuto essere remunerato per l’attività di mandatario e non di legale sulla base di una parcella vistata dall’ordine professionale come invece aveva fatto al fine di conseguire il decreto ingiuntivo opposto; inoltre la società aveva allegato a sostegno dell’opposizione che l’avvocato quale curatore designato si era limitato a fornire parere giuridici restando inadempiente nella valutazione degli interessi della società ed ulteriormente contestando anche il quantum richiesto;
– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta dalla società Marche Metalli s.r.l. sulla base di tre motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., cui resiste con controricorso Z.S..
Diritto
CONSIDERATO
che:
– la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, per essere stata la causa decisa con sentenza e quindi appellabile (Cass. Sez. Un. 390/2011), appare assorbita, in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr. Cass. 10839/2019; id. 363/2019) nella decisiva inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;
– infatti, ciascuno dei tre motivi di impugnazione appare inammissibile (cfr. Cass. 7155/2017);
– lo è il primo motivo, con cui si censura la nullità della sentenza per la motivazione apparente/incomprensibile/ contraddittoria, perchè la censura non si confronta con la ratio decidendi, avendo il tribunale argomentato sia le ragioni dell’applicazione delle norme sul mandato (cfr. pag. 3 della sentenza), sia la verifica dell’attività compiuta e per la quale è stato chiesto il compenso (cfr. pag. 5 della sentenza) e perciò prospetta una motivazione apparente al di fuori dei casi in cui essa è ravvisabile (cfr. Cass. Sez. Un. 22232/2016);
– lo è il secondo motivo, con cui si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per non avere il ricorrente, anche in relazione alla denunciate omissione, tenuto conto della specifica disamina svolta dal tribunale delle contestazioni sollevate dalla società opponente nè giustificato l’asserita decisività dei fatti asseritamente omessi;
– lo è infine con riguardo alla denunciata inosservanza del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 4, conv. con mod. con L. n. 274 del 2012, che prevede l’obbligo del preventivo e del D.M. n. 140 del 2012, art. 4, comma 4, ed art. 11, che prevede l’aumento del compenso sino al doppio nel caso di difesa contro più parti, perchè il ricorrente non indica quale errore interpretativo avrebbe commesso il giudice a quo, non apparendo sufficiente il semplice richiamo alle norme asseritamente violate senza alcun riferimento alla sua concreta applicazione al caso di specie ed al principio interpretativo disatteso (Cass. 22983/2014; 10409/2016);
– l’inammissibilità di tutti i motivi determina l’inammissibilità del ricorso e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 6000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020