Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11760 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi riuniti iscritti ai n. 8456 e 11787 del Ruolo Generale

degli affari civili dell’anno 2010, proposti da:

C.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di

Spagna 15, presso l’avv. Francesco Maria Salerno (Studio legale

Cleary & C.) e rappresentato e difeso dall’avv. FERRAU’ Giuseppe

del

foro di Catania, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente principale –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, ex lege

domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto emesso, nel procedimento n. 154/07 del ruolo della

volontaria giurisdizione, dalla Corte di appello di Messina, Sezione

Seconda Civile, il 17 gennaio – 5 febbraio 2008.

Udita, all’udienza del 13 aprile 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte e sentito il P.G. Dr. Ignazio Patrone, che conclude

per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.R. ha chiesto, con ricorso del 30 aprile 2007, alla Corte d’appello di Messina, di condannare il Ministero della Giustizia a corrispondergli Euro 3.000,00, a titolo di equa riparazione per danni non patrimoniali da irragionevole durata di un processo in materia di lavoro, iniziato nei confronti di lui qua e datore di lavoro, per differenze retributive pretese dall’attore, con citazione del 13 marzo 2003 e concluso con sentenza del 12 marzo 2007 di rigetto della domanda; il Ministero della giustizia ha dedotto l’infondatezza della pretesa avversa. La Corte di merito ha accolto in parte la domanda del C., ritenendo irragionevole, del processo presupposto, tre dei quattro anni di durata dello stesso, in rapporto alla complessità del caso e al comportamento delle parti, ed ha fissato l’indennizzo in complessivi Euro 1.500,00, (Euro 500,00 annui), con spese a carico del convenuto.

Per la cassazione di tale decreto, il C. ha proposto ricorso di tre motivi, lamentando in primo luogo la violazione dei parametri usati in sede sovranazionale per liquidare l’equo indennizzo, secondariamente la insufficiente motivazione per giustificare tale discostamento e, con il terzo motivo, censurando la liquidazione delle spese del giudizio per violazione dei minimi tariffari.

Il Ministero della giustizia s’è difeso con controricorso e ricorso incidentale di due motivi, domandando di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso principale e deducendo poi la insufficiente motivazione in ordine alla durata ingiustificata del processo che doveva essere di un anno ovvero negarsi vi fosse stata nella fattispecie concreta, con conseguente erroneità della liquidazione dell’indennizzo, non dovuto o da ridurre.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi, principale e incidentale, contro la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..

Il ricorso incidentale sul computo della durata irragionevole che si nega vi sia stata, logicamente precede quello principale, ed appare fondato in ordine alla mancata considerazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale su di esso.

Di regola, infatti, si prevede una durata giustificata di due anni per le cause di lavoro e la previsione dell’art. 111 Cost., impone di tenere distinto tale fase ragionevole dalla residua durata della causa; se peraltro, a tale periodo, si aggiungono i circa dieci mesi dell’inizio della causa imputabili alle parti (primo rinvio per precisazioni sulla domanda e altro rinvio su richiesta di entrambe le parti per ulteriori deduzioni), è fondato il rilievo del ricorrente incidentale circa il computo errato del periodo ingiustificato del perdurare del processo presupposto per tre dei quattro anni in cui è stato pendente.

La durata irragionevole, di certo minore dei tre anni sanciti nel merito, deve ulteriormente ridursi in base a quanto si prospetta nel ricorso incidentale relativamente alla posizione di “datore di lavoro” e di convenuto e non di “lavoratore” e attore del C. nel processo presupposto, che porta logicamente a negare che per lui la causa avesse natura lavoristica, con conseguente aumento del limite di durata a quello previsto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (da ora C.E.D.U.) per ogni causa civile, di tre anni e mancata lesione del diritto di cui all’art. 6 della Convenzione, essendo addebitale comunque al comportamento delle parti, come accertato nel merito, il residuo tempo in cui si è esaurito l’intero processo di circa quattro anni.

Se ai dubbi che precedono in ordine alla durata irragionevole del processo, da negare nella fattispecie, si aggiungono quelli sulla apprezzabilità dello stesso ritardo ai fini del danno non patrimoniale, in rapporto alla limitata entità della posta in gioco nel processo presupposto (poco meno di tremila Euro) e alla genericità della domanda, rilevata sin dall’inizio dal giudice che invitò la controparte a precisarla, per cui il C. non sembra abbia potuto soffrire patemi d’animo significativi, deve ritenersi venuta meno la presunzione del danno non patrimoniale, per cui il ricorso incidentale del Ministero deve essere accolto.

In conclusione, l’accoglimento del ricorso incidentale comporta l’assorbimento di entrambi i motivi di quello principale e, in quanto i difetti di motivazione denunciati consistono in di scostamenti dalla giurisprudenza sovranazionale in materia di computo della durata irragionevole e di presunzione del danno non patrimoniale, determinando violazioni del diritto vivente come elaborato dalla C.E.D.U., la causa, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda di equa riparazione del C..

In deroga alle regole sulla soccombenza le spese dei due gradi del giudizio possono in via eccezionale compensarsi, in ragione della rideterminazione in questa sede della natura del processo presupposto come causa non qualificabile di lavoro e con durata ragionevole maggiore.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello incidentale e dichiara assorbito il principale; cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e, decidendo la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta la domanda di equo indennizzo proposta dal C..

Compensa le spese dell’intero processo tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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