Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11760 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12639-2016 proposto da:

CENTRO MEDICO NEGROLOGICO SRL” elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASILINA N 1821, presso lo studio dell’avvocato ROSSANO ONORATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO TRAINA;

– ricorrente-

contro

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE

MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIROLAMO MONTELEONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che il Centro Medico Nefrologico srl ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo depositata il 9.3.2015 con cui, in accoglimento del gravame proposto da R.V. contro la sentenza di primo grado, è stata accolta la domanda di quest’ultimo in un giudizio in materia di servitù di passaggio;

rilevato che il relatore ha formulato proposta di inammissibilità ex art. 327 c.p.c.;

vista la memoria della parte controricorrente;

rilevata – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione l’inammissibilità del ricorso per intempestività della sua proposizione in relazione all’inosservanza del termine lungo di un anno stabilito dall’art. 327 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella specie, ovvero con riferimento al disposto antecedente alla modifica sopravvenuta per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, trattandosi di giudizio iniziato anteriormente);

considerato infatti che la sentenza della Corte d’Appello è stata pubblicata il 9.3.2015 e quindi al termine lungo di un anno per l’impugnazione occorreva aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione della L. n. 742 del 1969, art. 1), con scadenza quindi l’11 aprile 2016 (il 9 aprile era sabato), tenendo conto sempre della sospensione nel periodo feriale;

che pertanto al momento della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 26.4.2016 (data di spedizione della raccomandata da parte dell’ufficio postale) il termine di decadenza era già scaduto e il giudicato si era ormai formato, per cui si rivela fondata la relativa eccezione formulata in controricorso;

ritenuto che le spese vanno poste a carico della parte soccombente;

considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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