Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1176 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10503-2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato MARZIA CONTUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO CONTUCCI, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2(119 dal Consigliere Relatore, Dott. ROSARIO

C MAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ordinanza del 23.9.15, il Tribunale di Tivoli, a seguito del ricorso depositato da R.L. nei confronti di G.A. per la regolamentazione dell’affidamento relativo alla figlia minore G.B.M. – nata dalla loro relazione more uxorio – affidò la stessa figlia alla madre in via esclusiva, con diritto del padre di vederla quando volesse, nel rispetto della volontà della medesima figlia e compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e di vita, ponendo a carico del G., a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un assegno mensile di Euro 350,00, rivalutabile come per legge, e disponendo che le spese straordinarie fossero poste a carico di entrambi i genitori per la metà, purchè previamente concordate e documentate.

Il G. propose reclamo avvero tale ordinanza che la Corte d’appello di Roma rigettò con decreto del 25.10.17, rilevando che: era inammissibile la doglianza di mancata regolare costituzione del contraddittorio, in quanto sollevata nel reclamo in maniera del tutto generica, ed integrata tardivamente nelle note di replica; era regolare la notificazione del ricorso al G. a norma dell’art. 140 c.p.c., in quanto effettuata presso la sua residenza, mentre la raccomandata non era stata ritirata; in mancanza di contestazioni in ordine alla correttezza dell’indirizzo presso il quale era stata effettuata la notificazione, non era stata proposta querela di falso in ordine al relativo contenuto; anche se nella relata dell’ufficiale giudiziario non era stato precisato il luogo ove era stato effettuato l’avviso di deposito dell’atto, nella successiva raccomandata, lo stesso ufficiale aveva indicato espressamente di avere affisso l’avviso alla porta d’ingresso dello stabile in indirizzo, per cui ogni eventuale nullità era stata sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo.

Il G. ricorre in cassazione formulando due motivi, illustrati con memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è stata denunziata violazione dell’art. 157 c.p.c., avendo la Corte d’appello omesso di rilevare d’ufficio il vizio afferente alla irregolare instaurazione del contraddittorio in primo grado, pur in presenza di un’eccezione di nullità della notificazione del ricorso introduttivo, formulata appena avuta potenziale conoscenza dello stesso vizio.

Con il secondo motivo è denunziata la violazione dell’art. 140 c.p.c., avendo la Corte territoriale, da un lato erroneamente ritenuto necessaria una querela di falso in ordine ad una dichiarazione dell’ufficiale giudiziario insuscettibile di essere impugnata con tale mezzo, e dall’altro affermando la correttezza dell’affissione dell’avviso di ricevimento atteso che tale adempimento presentava lacune tali da escludere la certezza che l’atto fosse entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Non si è costituita l’intimata.

Ritenuto che:

I due motivi del ricorso – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi- sono manifestamente inammissibili.

Invero, il ricorrente non dice quale sia il suo interesse a far valere il presunto vizio processuale non rilevato o non accolto dal giudice di secondo grado- il quale ha esaminato nel contraddittorio tutte le questioni proposte e contese- senza evidenziare quale pregiudizio abbia ricevuto come irreparabile dal presunto errore.

Al riguardo, secondo l’orientamento di questa Corte- cui s’intende dare continuità- al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 354 c.p.c. in cui il giudice d’ appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado, la nullità di detto giudizio irritualmente proseguito nella contumacia del convenuto impone al giudice di appello di decidere il merito della causa previa rinnovazione degli accertamenti compiuti in primo grado ed ammissione del convenuto al compimento delle attività che gli erano state impedite in conseguenza della nullità (Cass., n. 6879/99). E’ stato altresì affermato che la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Cass., n. 19759/17; n. 26157/14).

Nel caso concreto, il ricorrente non ha indicato quali attività processuali siano state eluse o non compiute nel procedimento di primo grado, lamentando genericamente il suo mancato ascolto, senza però indicare i fatti che sarebbero stati oggetto dell’audizione e la rilevanza che vi attribuisce.

Nulla per le spese. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, il procedimento in esame è esente dal contributo unificato, con conseguente inapplicabilità del raddoppio dello stesso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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