Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1176 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 19/01/2011), n.1176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

RIABILITAZIONE OGGI SNC di Spalvieri Dino & C in Liquidazione,

in

persona del legale rappresentante;

– intimata –

avverso la sentenza n. 429/40/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, Sezione n. 40, in data 09.11.2006, depositata l’11

dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso iscritto al n. 3490/2008 R.G. è stata chiesta la cassazione della sentenza n. 429/40/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 40, il 09.11.2006 e DEPOSITATA l’11 dicembre 2006.

La Commissione Regionale, ha accolto il gravame della contribuente, ritenendo illegittima l’applicazione dei parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 183, dopo avere rilevato che il dato parametrico utilizzato era a ritenersi inidoneo, in assenza di altri elementi, a sostanziare la prova dell’accertamento.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento ILOR, per l’anno 1996, si articola in due motivi, con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3 comma 179, e segg., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), art. 2697 c.c., deducendosi che i parametri sono di per sè sufficienti a fondare la pretesa fiscale, senza necessità di riscontro o di elementi ulteriori di prova, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, della L. n. 289 del 2002, art. 8, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 35, comma 3, artt. 112 e 277 c.p.c..

L’intimata non ha svolto difese in questa sede.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che con sentenza n. 14815/2008 le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il principio, a mente del quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:

il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);

– il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2 e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n. 14815);

Ritenuto che, non avendo al giudizio di che trattasi partecipato la società e tutti i soci, in base alle esposte considerazioni ed al richiamato principio, va, in via preliminare, dichiarata la nullità della decisione impugnata, di quella di prime cure e di tutti gli atti successivi alla costituzione in giudizio della ricorrente in primo grado, e la causa va rimessa alla CTP di Frosinone, perchè, previa adozione dei provvedimenti sottesi a garantire l’integrità del contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti, pronunci nel merito, offrendo congrua motivazione;

Considerato che, avuto riguardo all’epoca dell’affermarsi dell’applicato principio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara la nullità della sentenza impugnata, di quella di primo grado e di tutti gli atti successivi alla costituzione in giudizio di parte ricorrente in primo grado e rinvia alla CTP di Frosinone, per i provvedimenti di competenza. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA