Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1176 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.18/01/2017),  n. 1176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13675/2014 proposto da:

EUROTERM ENERGIA S.R.L. UNIPERSONALE, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, D.W. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO TURATI 86, presso lo

studio dell’avvocato MARCO NESOTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIERFRANCESCO CUBEDDU, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

S.M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 258/2013 della CORTE D’APPELLO CAGLIARI SEZ.

DIST. DI SASSARI, depositata il 02/12/2013 R.G.N. 220/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato CUBEDDU PIERFRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 2/12/2012, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò l’inefficacia del licenziamento intimato il 24 settembre 2009 a S.M.C. da D.W., amministratore della società Euroterm Energia s.r.l. Unipersonale, perchè privo di forma scritta e in violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, commi 1 e 3. Sulla scorta della valutazione delle risultanze istruttorie i giudici d’appello disattesero le argomentazioni difensive del datore di lavoro, secondo le quali il S. avrebbe spontaneamente scelto di non ripresentarsi in azienda a seguito di un’accesa discussione intervenuta sul luogo di lavoro.

2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione Euroterm Energia s.r.l Unipersonale e D.W. con due motivi. Il S. non ha svolto attività difensiva.

3. Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono: Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rilevano che non erano stati contestati da controparte i fatti dedotti dal datore di lavoro in ordine alla proposta di modifica contrattuale di trasformazione del rapporto di lavoro da rapporto a tempo indeterminato a rapporto di agenzia, intervenuta molti mesi prima dei fatti e senza esercizio di alcuna pressione sul lavoratore, nonchè in ordine al fatto che il S. avesse opposto un ingiustificato rifiuto alla richiesta del D. di fornirgli i numeri di telefono di alcuni clienti. I medesimi, pertanto, dovevano essere ritenuti pacifici.

1.2. Rileva la Corte che affinchè possa essere utilmente dedotta la mancata contestazione di determinati fatti dedotti dall’attore, occorre che quest’ultimo fornisca la prova dell’avvenuta allegazione dei medesimi nel giudizio di merito mediante indicazione degli atti processuali nei quali l’allegazione sarebbe avvenuta, accompagnata dalla produzione dei medesimi. Tutto ciò difetta nella specie, con la conseguenza che il motivo deve reputarsi inammissibile perchè non corredato da adeguato supporto in termini di allegazione documentale ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4 e specifica indicazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono omesso esame circa numerosi fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Denunciano l’omessa considerazione di numerosi elementi emergenti dall’istruttoria.

2.2. Anche tale motivo è privo di fondamento. Quanto al preteso omesso esame di elementi emergenti dall’istruttoria si rileva che “E’ devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonchè la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5964 del 23/04/2001, Rv. 546251). Si evidenzia inoltre che la ricorrente si è limitata, in sostanza, a proporre una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335).

3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. In assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del S. nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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