Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11759 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 27/05/2011), n.11759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11158-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e

difende giusta in atti;

– ricorrente –

contro

L.M.;

– intimata –

e sul ricorso 15159-2007 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO N.

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8791/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/04/2006 R.G.N. 10096/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO per delega GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per inammissibilità o rigetto del

ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che:

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità dei termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 26 maggio 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con L.M..

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Il ricorso principale è basato su tre distinti motivi; con i primi due viene denunziata violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e più precisamente: dell’art. 1362 e segg. cod. civ. (primo motivo) e dell’art. 425 cod. proc. civ. (secondo motivo); con il terzo motivo viene denunziato il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’efficacia dell’accordo collettivo del 25 settembre 1997 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Poichè la sentenza è stata depositata in data 21 aprile 2006, e quindi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica al presente ricorso per cassazione il disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. in base al quale è necessario, a pena di inammissibilità, che ciascun motivo di ricorso, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 si concluda con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Quanto al quesito di diritto la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. S.U. 16 novembre 2007 n. 23732) ha chiarito che esso deve essere formulato in modo esplicito e deve essere tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso; quanto all’ipotesi di censura ex art. 360, comma 1, n. 5, è stato precisato (cfr., in particolare, Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603) che la stessa deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze quanto alla formulazione del ricorso e alla valutazione della sua ammissibilità.

Nel caso di specie non sono stati formulati i quesiti di diritto nè, con riferimento alla seconda censura, nella parte in cui si riferisce al vizio di motivazione, è rinvenibile il “momento di sintesi” nell’accezione sopra indicata.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Deve osservarsi che non è stata proposta alcuna censura concernente le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine. Non si pone pertanto il problema dell’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010. Ed infatti, in ordine alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti ai quali fa riferimento il citato comma 7 anche il giudizio di cassazione, va rilevato, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr.

Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); tale condizione non sussiste nella fattispecie.

All’inammissibilità del ricorso principale consegue, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale in quanto, come nel caso di specie, tardivo (cfr. Cass. (ordin.) 22 marzo 2007 n. 6937).

In applicazione del criterio della soccombenza la ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo; tali spese devono essere distratte a favore dell’avv. Roberto Rizzo, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna la società ricorrente principale al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 25,00 oltre Euro 2.500 (duemilacinquecento) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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