Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11759 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11173/2016 proposto da:

COSTRUZIONI GARDINA SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PADOVA 82, presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MARCOMINI;

– ricorrente –

contro

M.V., G.A.V., difesi dagli avvocati EUGENIO

TARGA e MASSINIO ZUPPA e domiciliati in Roma presso la Corte Suprema

di Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2539/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che la Costruzioni Gardina sas ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia depositata il 26.10.20151 con cui è stato dichiarato inammissibile il gravame da essa proposto contro la sentenza 80/2015 del Tribunale di Rovigo, emessa nel giudizio promosso nel 2010 contro M.V. e G.A.V. per ottenere la risoluzione di un contratto preliminare di vendita di un terreno e il risarcimento dei danni;

vista la proposta di inammissibilità formulata dal relatore e la memoria della parte ricorrente;

rilevata – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione l’inammissibilità del ricorso per cassazione per intempestività della sua proposizione in relazione all’inosservanza del termine breve di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 c.p.c., comma 2;

considerato, infatti, che la sentenza oggi impugnata, diversamente da quanto indicato in ricorso, risulta notificata e precisamente in data 4.11.2015 a mezzo p.e.c. presso il difensore domiciliatario avv. Enrico Crepaldi, sicchè il termine breve di sessanta giorni è venuto a scadere il 4.1.2016, come correttamente eccepito nel controricorso;

che pertanto l’impugnazione, proposta il 26.4.2016 (data di spedizione della raccomandata da parte dell’ufficio postale) deve ritenersi tardiva, essendosi ormai formato il giudicato sulla sentenza di appello;

ritenute infondate le deduzioni che la ricorrente ha svolto nella memoria difensiva perchè:

a) nell’atto di appello la società Costruzioni Gardina, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Marcomini con studio in Rovigo, aveva eletto domicilio “presso lo studio dell’avvocato Enrico Crepaldi in (OMISSIS)” (v. epigrafe dell’atto processuale e mandato in calce allo stesso), mentre a pag. 2, nella parte finale dell’atto, l’avvocato Marcomini “del Foro di Rovigo” aveva dichiarato espressamente ai sensi della vigente normativa, di voler ricevere “tutte le comunicazioni e gli avvisi” al numero di fax (ivi indicato) “o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata” (anch’esso indicato): era dunque estremamente chiara la volontà del difensore di voler ricevere via fax o all’indirizzo p.e.c. solo “le comunicazioni” e “gli avvisi”, quindi gli atti provenenti dall’Ufficio, mentre il mancato riferimento alla ricezione delle “notificazioni” (tipici atti di parte) era chiaro indice della volontà di delegare al domiciliatario la ricezione di tali atti, senza alcuna restrizione di sorta;

b) il sottile ragionamento sviluppato nella memoria, finalizzato a dimostrare una volontà di delegare al domiciliatario le notificazioni solo se eseguite a mezzo posta o ufficiale giudiziario (con esclusione quindi di quelle via p.e.c.) si scontra col chiaro tenore dell’atto di impugnazione e del mandato ed anche con i più elementari principi di chiarezza, pretendendosi dall’altra parte un vero e proprio “equilibrismo giuridico” al di fuori di ogni logica, anche perchè nessuna norma richiede, ai fini della validità della notifica al domiciliatario, la previa trascrizione del suo indirizzo p.e.c. nell’atto di elezione di domicilio: (la L. n. 53 del 1994, come modificata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 1, lett. a, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, consente liberamente “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo di posta elettronica certificata” (art. 1) e condiziona tale modalità di notifica unicamente al fatto che l’indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi (art. 3), situazione certamente sussistente nel caso di specie perchè, come affermano i controricorrenti a pag. 12 (e la memoria non lo contesta) l’indirizzo p.e.c. dell’avvocato Crepaldi venne ricavato dall’Albo degli avvocati di Venezia e dall’INI-PEC (cioè, l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, n.d.r.);

ritenuto che le spese vanno poste a carico della parte soccombente;

considerato, infine, che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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