Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11758 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11290/2005 proposto da:

CO.BRI. COSTRUZIONI IMMOBILIARI BRIANZA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.

(OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EZIO 12, presso l’avvocato GALASSO ALFREDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MONDUCCI Franco, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA TOSCANA S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 14700/2005 proposto da:

BANCA TOSCANA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), già Nuova Banca Toscana

S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA

9/10, presso l’avvocato MANNOCCHI MASSIMO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato JACOPETTI FRANCESCO, giusta procura

in calce al ricorso notificato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CO.BRI. COSTRUZIONI IMMOBILIARI BRIANZA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3294/2003 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato L. FRANZIN, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del

ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. 12808 del 24.05.1999, il Pretore di Milano intimava alla società Brianza Iniziative Edilizie s.r.l., quale debitrice principale, ed alla CO.BRI Costruzioni Immobiliari Brianza S.r.l., quale fideiussore della prima, di pagare all’ingiungente Banca Toscana S.p.A. la somma di L. 35.046.160, oltre accessori, corrispondente al saldo passivo maturato (all’11.09.1995, data di chiusura) sul conto corrente (n. (OMISSIS)) intestato alla società Brianza Iniziative Edilizie, nei cui confronti il provvedimento veniva anche dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Con sentenza del 5-14.03.2002, il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, respingeva l’opposizione proposta avverso il provvedimento monitorio da entrambe le società ingiunte.

Con sentenza del 19.11-2.12.2003, la Corte di appello di Milano respingeva l’impugnazione proposta dalla sola società CO.BRI, sulla base di cinque motivi.

Avverso questa sentenza la società CO.BRI Costruzioni Immobiliari Brianza S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi e notificato il 21-28.04.2005. La Banca Toscana S.p.A. ha resistito con controricorso notificato il 27.05.2005, rilevando la tardività dell’impugnazione (e il mero richiamo non trascritto della precedente notificazione) e chiedendo in principalità il rigetto del ricorso ed in subordine l’accoglimento del proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per tardività, risultando notificato a mezzo posta, alla Banca Toscana S.p.A., il 21-28.04.2005, dopo la scadenza del termine prescritto a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nella specie decorrente dal 2.12.2003.

La società ricorrente deduce che la notificazione del suo ricorso, tardivamente avvenuta il 21-28.04.2005, era stata da lei autonomamente attuata in rinnovazione dopo che, il 14.01.2005, aveva appreso che la prima tempestiva notificazione del medesimo atto non era andata a buon fine, in ragione della cancellazione dall’Albo degli avvocati del difensore della Banca intimata; conseguentemente, invoca l’applicazione del principio di diritto (da ultimo, Cass. SU 200917352) secondo cui “In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento”.

Quand’anche i prospettati accadimenti trovassero riscontro documentale ed il perfezionamento della prima notificazione si ritenesse mancato per causa non imputabile alla notificante, la ricorrente non potrebbe giovarsi del richiamato orientamento, dal momento che esso prevede anche che la ripresa del procedimento notificatorio “.. sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”, termine ragionevole che nella specie non può ritenersi osservato, considerata la menzionata ragione della mancata notificazione ed il fatto che tra il 14.01.2005, data della conoscenza dell’esito negativo, ed il 21.04.2005, data in cui era stato riavviato validamente il procedimento notificatorio, era di nuovo ampiamente decorso il termine breve di legge per la proposizione del gravame.

La declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale comporta, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale.

Conclusivamente il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile e l’incidentale inefficace, con conseguente condanna, per prevalente soccombenza, della società CO.BRI Costruzioni Immobiliari Brianza S.r.l. al pagamento in favore della Banca Toscana S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e dichiara inammissibile il principale ed inefficace l’incidentale. Condanna la società CO.BRI Costruzioni Immobiliari Brianza S.r.l. a rimborsare alla Banca Toscana S.p.A. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorali, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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