Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11758 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 291-2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in MORENA DI ROMA, VIA

CASIGNANA 36, presso lo studio dell’avvocato SILVANO CAMILLONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI CINI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOC COOP, elettivamente domiciliato in

ROMA, VI G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO PAGLIARI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIO GIANNOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 717/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORINZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che P.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 717/14 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona quale giudice di rinvio a seguito di pronuncia di questa Corte n. 3634/2011 nel giudizio contro il Consorzio Agrario Provinciale di Pesaro Urbino soc. coop. a r.l. (ora Consorzio Agrario Adriatico soc. coop. a r.l.);

rilevato che il Consorzio resiste con controricorso e che il relatore ha proposto l’inammissibilità;

rilevato che le parti hanno depositato memorie;

rilevata – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione l’inammissibilità del ricorso per intempestività della sua proposizione in relazione all’inosservanza del termine lungo di un anno stabilito dall’art. 327 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella specie, ovvero con riferimento al disposto antecedente alla modifica sopravvenuta per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, trattandosi di giudizio iniziato anteriormente).

considerato infatti che la sentenza 717/14 della Corte d’Appello è stata pubblicata il 14.10.2014 e quindi al termine lungo di un anno occorreva aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione della L. n. 742 del 1969, art. 1), con scadenza quindi il 16.11.2015 (14 novembre sabato), tenendo conto sempre della sospensione nel periodo feriale;

considerato inoltre che:

a) la legge che ha ridotto a 31 giorni la sospensione dei termini in periodo feriale contiene una precisa norma sull’entrata in vigore, precisamente proprio all’interno dell’art. 16 ove al comma 3 si dispone che “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015”: non c’è nessun richiamo alla data di pubblicazione delle sentenze impugnate, o di proposizione delle impugnazioni, ma solo un chiaro riferimento all’anno solare 2015 e dunque, evidentemente, al periodo feriale 2015; del resto, se il legislatore avesse inteso ancorare l’applicabilità della legge sulla riduzione dei termini alla data dell’impugnazione o a quella di pubblicazione della sentenza lo avrebbe fatto, come è accaduto in tanti altri casi di riforme processuali (solo per fare qualche esempio, vedasi, nel primo caso, la norma transitoria della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18 in tema di contributo unificato e, nel secondo caso a quella che ha introdotto il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sui motivi di ricorso per cassazione; oppure quella in tema di impugnabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione di cui all’art. 23 della legge n. 689/2001);

b) il termine di 31 giorni appare assolutamente ragionevole ai fini di un adeguato esercizio del diritto di difesa e l’operatività della norma a partire dall’estate 2015 non comporta, nel caso in esame, nessun vulnus alla tutela dell’affidamento, posto che al momento in cui è sorto il diritto di impugnazione (cioè alla data del deposito della sentenza impugnata) il difensore era già a conoscenza, o comunque doveva esserlo, dell’avvenuta entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12.9.2014 ed in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione (art. 23, comma 1) – oltre che ampiamente pubblicizzato attraverso i canali ordinari di informazione – decreto contenente, a ben vedere, disposizioni ancora più rigorose rispetto a quella oggi applicata perchè prevedeva una sospensione “dal 6 al 31 agosto” (poi allungata in sede di conversione: v. allegato alla L. 10 novembre 2014, n. 16), il che rende irrilevanti anche eventuali profili di illegittimità costituzionale;

ritenuto pertanto che al momento della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 30.11.2015 il termine di decadenza era già scaduto e il giudicato si era ormai formato, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte ricorrente con la memoria;

ritenuto infine che le spese vanno poste a carico della parte soccombente e che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.800,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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