Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11757 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26972-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO FAUSTO CAROTTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO RIETI, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA di

POGGIO M1RTITO, depositata il 12/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che C.G., con ricorso per cassazione spedito per la notifica il 6.11.2015, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rieti – sez. distaccata di Poggio Mirteto con cui era stato respinto l’appello contro la sentenza sfavorevole del locale Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative (sospensione della patente di guida disposta con provvedimento prefettizio del 15.2.2010);

che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

rilevato che nella fattispecie la sentenza impugnata è stata depositata il 12.9.2012 mentre il ricorso risulta notificato oltre tre anni dopo, precisamente il 6.11.2015, per cui sussistono le condizioni per pervenire ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. alla declaratoria di inammissibilità per intempestività della proposizione del ricorso in relazione all’inosservanza del termine lungo stabilito dall’art. 327 c.c., a prescindere dalla data di notifica della sentenza (che nel caso di specie è avvenuta il 30.10.2015: v. tra le tante, v. Sez. 3, Sentenza n. 8857 del 12/08/1995 Rv. 493667; Sez. L, Sentenza n. 12250 del 04/10/2001 Rv. 549508; Sez. L, Sentenza n. 5220 del 28/05/1999 Rv. 526808; Sez. L, Sentenza n. 5344 del 12/10/1979 Rv. 401930; Sez. 2, Sentenza n. 3721 del 14/11/1969 Rv. 343970);

ritenuto che le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830 – 01).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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