Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11757 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE E PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATUA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO, CALIULO

LUIGI, PATTERI ANTONELLA, CARCAVALLO LIDIA, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIGORINI

21, presso lo studio dell’avvocato VISCOMI TERESA, rappresentato e

difeso dall’avvocato NERI BRUNO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 594/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Dott. ARIENZO ROSA;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA difensore del ricorrente si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato NERI BRUNO difensore del resistente si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 11.5.2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, accoglieva la domanda proposta da B.G., accertando il diritto del predetto ai benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione ai periodi specificamente indicati (1.12.1967-31.10.1983).

Per quel che interessa nella presente sede, il giudice del gravame osservava che il sistema delle decadenze di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato (nei commi 2 e 3) dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, non poteva comportare la perdita del diritto al trattamento pensionistico, in tal senso disponendo il D.L. n. 103 del 1991, art. 6, che esplicitamente stabiliva che l’inerzia dell’interessato rispetto alla domanda di una prestazione previdenziale comportava solo la perdita dei ratei maturati e che l’espressione non poteva avere altro significato, se era vero che non si poteva decadere – con effetti sostanziali – dal diritto ad una prestazione previdenziale quando essa fosse periodica. Aggiungeva che la sostanzialità della decadenza, affermata dalla Corte di legittimità in alcune pronunce, era da intendere semplicemente nel senso che il decorso del tempo avesse effetto sui ratei e non meramente sulla sorte processuale della domanda.

Per la cassazione della decisione ricorre l’INPS sulla base di un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il B..

L’INPS deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e del D.L. n. 103 del 1991, art. 6, convertito in L. n. 166 del 1991. Censura la decisione per non avere rilevato la decadenza nella quale era incorso il B., il quale aveva depositato ricorso giudiziale in data 19.2.2010, a fronte di istanza amministrativa presentata il 20.6.2005, quando era ormai decorso il termine di tre anni e trecento giorni dalla data di presentazione delle suddetta istanza.

Sostiene l’istituto che il termine triennale di decadenza inizia a decorrere – al più tardi – dalla scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati dalla data in cui è stata richiesta la prestazione (e dunque una volta trascorsi 300 giorni dalla domanda amministrativa), con la conseguenza, che tra la data della istanza amministrativa ed il ricorso giudiziario detto termine era nella specie decorso per l’intimato, a nulla rilevando la proposizione di domande amministrative successive al maturarsi della decadenza.

Il motivo di ricorso è fondato.

In primo luogo, deve ritenersi che la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 che, in materia di prestazioni previdenziali, sanziona la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro il prescritto termine computato in relazione a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l’interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie.

Tale principio va coordinato con quello della rituale e tempestiva allegazione dei fatti che determinano l’improponibilità della domanda, onde la relativa decadenza non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione, qualora implichi indagini di fatto sulle concrete scansioni temporali del procedimento amministrativo contenzioso, non indicate nel ricorso con la necessaria precisazione di date e non documentate nel precedente corso del processo (Cfr. Cass. 15.12 2005 n. 27674, Cass. s.u.

26019/2008).

Nella specie risulta che l’attuale intimato aveva chiesto all’INPS il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva il 20.6.2005, onde non risultano necessari nuovi accertamenti di fatto che non abbiano costituito oggetto di contraddittorio tra le parti.

Come infatti osservato in recenti pronunce di questa Corte (v. tra tutte, Cass. sent. n. 11400 del 2012), con le domande tese ad ottenere il beneficio in questione non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica o una rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì “il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico (basti pensare che l’esposizione all’amianto e la sua durata sono “fatti” la cui esistenza è conosciuta soltanto dall’interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell’ente previdenziale attraverso un’apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione” (Cass. sent. n. 11400/2012 cit., in motivazione).

Trattasi quindi di un diritto che non si identifica nè con il diritto a pensione irrinunciabile e imprescrittibile) e nemmeno con il diritto alla riliquidazione dei ratei del trattamento pensionistico. Esso ha una sua propria individualità, quale autonomo beneficio previdenziale che, pur incidendo sul trattamento pensionistico mediante la rivalutazione di un periodo contributivo, è ancorato a ben precisi presupposti, distinti da quelli propri del trattamento previdenziale sul quale detto beneficio è destinato ad incidere.

E’ dunque infondato l’assunto secondo cui nella fattispecie non sarebbe applicabile la decadenza sostanziale, essendo la domanda diretta al ricalcolo della prestazione pensionistica, dovendo al contrario ribadirsi quanto più volte affermato da questa Corte, sin dalla sentenza n. 12685 del 2008, secondo cui si tratta di rivalutare non già l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, onde non c’è ragione di non applicare le disposizioni legislative sulla decadenza. Per analoghe ragioni è altresì manifestamente infondato l’altro assunto, relativo all’operatività della decadenza soltanto con riferimento ai ratei di pensione pregressi.

Priva di fondamento è la tesi, accolta dalla sentenza impugnata, diretta a valorizzare la possibilità di presentazione di una successiva domanda, posteriore alla già maturata decadenza; la funzione della decadenza sostanziale è infatti quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr, ex plurimis, Cass., S.U., n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi.

Va quindi ribadito, con Cass. ord. n. 8926 del 2011, che, in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che l’istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi.

Questa Corte ha chiarito che, in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 438 del 1992), individua – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7, e di centottanta giorni, previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). (v.

Cass., ss.uu., n. 12718 del 2009, n. 17462 del 2011, n. 7257 del 2010, Cass. 18.12.2014 n. 6786, Cass. 26634/2014).

Come da questa Corte già da tempo precisato, l’art. 47 del D.P.R. citato, per l’ampio riferimento alle “controversie in materia di trattamenti pensionistici”, si riferisce a tutte le pretese azionate dall’interessato contro l’I.N.P.S. in tale materia, e quindi anche a quelle nelle quali sia in discussione non solo la quantificazione delle prestazioni richieste, ma precipuamente l’esistenza stessa del diritto fatto valere – cfr. Cass. 5 aprile 2004, n. 6646 -, pretese tra cui rientra anche la richiesta di rivalutazione dei contributi previdenziali e dei correlati benefici in termini di “quantità” del trattamento pensionistico – cfr. Cass. 19 maggio 2008, n. 12685;

Cass. 29 marzo 2011, n. 7138; Cass. 31 maggio 2011, n. 12052; Cass. 8 giugno 2012, n. 9348 e numerose altre successive -.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dell’INPS deve ritenersi manifestamente fondato, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, si propone il rigetto nel merito delle domande del B.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione, pervenendo al conseguente accoglimento del ricorso. Alla cassazione della decisione può unirsi la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, con conseguente rigetto della domanda di cui all’originario ricorso.

Le spese dell’intero processo vanno compensate in ragione del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale condiviso in epoca successiva alla presentazione del ricorso di primo grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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