Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11757 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. II, 05/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26981/2019 proposto da:

K.K., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO RIZZATO, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 508/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 20.7.2017 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da K.K. avverso il provvedimento di diniego della sua domanda di protezione, internazionale e umanitaria, emesso dalla Commissione territoriale competente.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 508/2019, la Corte di Appello di Venezia rigettava l’impugnazione proposta dal K. avverso la decisione di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza K.K., affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

In data 7.1.2021 è pervenuta in cancelleria, a mezzo posta elettronica certificata, la rinuncia al ricorso, non notificata nè accettata dalla parte controricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per effetto della rinuncia va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità.

In difetto di prova della notifica e accettazione della rinuncia, le spese del presente giudizio di legittimità, regolate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

 

 

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