Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11756 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. II, 05/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26786/2019 proposto da:

M.Y., elettivamente domiciliato in Vicenza, Contrà Santo

Stefano n. 15, presso lo studio dell’avv.to MICHELE CAROTTA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

26/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto pubblicato il 26 agosto 2019, respingeva il ricorso proposto da M.Y., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il richiedente aveva raccontato di aver dovuto abbandonare il proprio paese a causa dell’appartenenza al partito (OMISSIS) quale assistente dello zio paterno che era stato assassinato dai membri del partito avverso (OMISSIS) che volevano uccidere anche lui e che lo avevano aggredito mentre era su una moto-taxi.

All’udienza del 13 ottobre 2018 il ricorrente era stato sentito dal Tribunale e aveva confermato sostanzialmente quanto narrato dinanzi la commissione territoriale.

3. Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente non era credibile. La narrazione circa i motivi che lo avevano costretto all’espatrio era, infatti, troppo generica, confusa e piena di contraddizioni.

Pertanto, non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nè con riferimento alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nè a quella di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Dalle fonti internazionali, infatti, emergeva che la Nigeria era un paese nel quale non sussisteva alcun conflitto armato nel senso richiesto ai fini della suddetta protezione.

Infine, quanto alla richiesta concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non vi erano i presupposti per il suo accoglimento non avendo questi raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale neanche allegato e che peraltro non potrebbe da solo giustificare l’accoglimento della domanda non potendosi ravvisare un rischio individuale in caso di rientro nel paese d’origine, anche perchè il racconto non era credibile.

2. M.Y. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

3. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. – Nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento omesso esame circa un fatto decisivo, il tutto in relazione all’art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la corte d’appello di Venezia violato i canoni legali azione gli elementi istruttori, nonchè per aver omesso l’esame di un fatto decisivo.

La censura attiene alla ritenuta non credibilità del racconto perchè generico, contraddittorio e privo di riscontro documentale, in violazione dei criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del dovere di collaborazione officiosa, per aver omesso di approfondire la valutazione delle condizioni del paese di provenienza sulla base di fonti aggiornate. Il ricorrente evidenzia sia la coerenza intrinseca delle vicende narrate, sia quella estrinseca rispetto al paese di origine. Inoltre, al ricorrente non sarebbero stati sollecitati chiarimenti in sede di audizione.

Risulterebbe violato pertanto anche l’art. 116 c.p.c., sulla valutazione degli elementi istruttori. Il ricorrente cita fonti dalle quali emergerebbe una situazione di criticità e di instabilità politico istituzionale della Nigeria che consentirebbe di ritenere sussistente una situazione di conflitto interno tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento nonchè omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all’art. 115 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, per avere la corte d’appello omesso di applicare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova con riferimento alla credibilità intrinseca del ricorrente.

La censura è ripetitiva di quella svolta col secondo motivo con riferimento al giudizio di non credibilità in relazione alla violazione delle norme indicate con riferimento in particolare dell’art. 14, lett. b) e c).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento omesso esame di un fatto decisivo il tutto in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, per non avere il collegio valutato la vulnerabilità in relazione alla condizione di vita del ricorrente allegata in giudizio nonchè per omesso esame di un fatto decisivo.

La censura attiene al rigetto della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari con una motivazione che non ha tenuto conto della documentazione versata in atti, comprovante profili di vulnerabilità tali da giustificare l’accoglimento della medesima domanda, anche tenuto conto dell’erroneo giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente. In particolare il ricorrente si riferisce alla documentazione medica attestante un’infezione per meningoencefalite di verosimile natura tubercolare. Infezione superata ma che necessita di controlli.

4. I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

Nella specie il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile alla stregua dei parametri di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 3, comma 5. La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

Il Tribunale ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento sugli elementi ritenuti più attendibili e non era tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).

Come si è detto il Tribunale ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo, quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del paese, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile (Cass. n. 14283/2019). Invece l’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in questo caso il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

Il racconto del ricorrente, peraltro, non è stato ritenuto credibile in relazione alle ragioni che hanno dato origine alla partenza e la situazione del paese non è stata ritenuta soggetta ad una violenza indiscriminata.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000 più spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA