Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11755 del 27/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11755
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16363/2010 proposto da:
V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. COLLIVIGNARELLI
Piercarlo, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTTI LE PROFESSIONI SANITARIE
PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE;
– intimata –
avverso la decisione n. 65/2009 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI
ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE di ROMA dell’11.5.09, depositata
il 22/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:
1. V.M. – ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione n. 65/2009 della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, depositata il 23.10.2010 e notificata a mezzo posta il 6.4.2010, con cui veniva rigettato il ricorso avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di (OMISSIS), che aveva inflitto al V. la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per mesi 18.
2. Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragione.
Anzitutto esso non risulta notificato a nessuno dei contraddittori necessari e cioè all’Ordine del Medici di Pavia, al P.M. presso il tribunale di Pavia ed al Ministero della salute.
Nel procedimento davanti alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, promosso con ricorso del sanitario incolpato contro provvedimento disciplinare adottato dal consiglio provinciale dell’ordine, è necessario contraddittore, oltre a detto consiglio ed al procuratore della Repubblica, il ministro della salute, in quanto subentrato nelle funzioni originariamente attribuite al prefetto dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 54 (poi devolute al medico provinciale, alla regione, ed infine allo stato, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 30 e L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6) (Cass. civ., Sez. Unite, 13/04/1991, n. 3926).
Gli stessi soggetti ovviamente rimangono contraddittori necessari anche nel successivo eventuale giudizio di cassazione.
Infatti il D.P.R. n. 221 del 1950, art. 68, statuisce che la decisione della Commissione centrale è notificata a cura della segreteria nei modi previsti dal successivo art. 79, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, all’interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica. Nello stesso termine è comunicata al Consiglio dell’Ordine o Collegio ed al Comitato centrale della Federazione nazionale.
Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso la decisione della Commissione può essere proposto entro trenta giorni dalla sua notificazione, dall’interessato, dal prefetto o dal procuratore della Repubblica.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Ovviamente non è contraddittore la Commissione Centrale (che nella fattispecie è l’unico soggetto a cui è stata effettuata la notificazione del ricorso), che è, invece, il giudice speciale la cui decisione è impugnata davanti alla Corte di cassazione.
3. Nella fattispecie il ricorso non è stato notificato a nessuno dei tre contraddittori necessari con la conseguenza che, mancando la notifica ad almeno uno di essi, da una parte non si pone un problema di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri e dall’altra la decisione della Commissione Centrale è passata in giudicato, poichè la notifica del ricorso è stata effettuata esclusivamente ad un soggetto del tutto estraneo ai contraddittori e quindi non è stato instaurato alcun valido giudizio di impugnazione prima della scadenza del termine per l’impugnazione.
4.Inoltre il ricorso è inammissibile perchè manca una sufficiente esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 1.
Ai fini della sussistenza del requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalla parti, senza dover ricorrere ad altre fonti od atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. 27/03/2009, n. 7460).
Ai fini dell’inammissibilità alla mancata esposizione dei fatti di causa va equiparata l’insufficienza della stessa (Cass. 20/06/2008, n. 16809; Cass. 03/02/2004, n. 1959; Cass. 23/05/2003, n. 8154; Cass. 23.7.1994, n. 2796).
Nella fattispecie tutti i suddetti elementi non emergono nel ricorso, nel quale neppure l’incolpazione è riportata nè si può desumere”.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che conseguentemente va dichiarato inammissibile il ricorso; che nessuna statuizione va emessa sulle spese di questo regolamento non avendo gli intimati svolto attività difensiva”.
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c.;
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011