Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11755 del 11/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12913-2016 proposto da:

L.M., L.G., L.A.S.,

in proprio e nella qualità di congiunti ed eredi testamentari della

sig.ra B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 53/A, presso lo studio dell’avvocato ANGELA MARIA LORENA

CORDARO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONELLA MACALUSO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2016 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata l’01/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 15 marzo 2010 M., A.S. e L.G., in proprio e quali eredi testamentari di B.M. avevano evocato in giudizio il Ministero della Salute, davanti al Tribunale di Caltanissetta, per ottenere, nella qualità di eredi, il risarcimento dei danni subiti dalla dante causa a seguito del contagio da HCV subito a seguito del comportamento omissivo del Ministero, oltre al risarcimento dei danni subiti, iure proprio, per lo sconvolgimento della vita familiare, aggiungendo che il periodo di ricovero si riferiva all’anno (OMISSIS) presso l’Ente ospedaliero (OMISSIS);

con sentenza dell’8 novembre 2012 il Tribunale di Caltanissetta condannava il Ministero della Salute al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori in qualità di eredi, rigettando la pretesa risarcitoria avanzata in proprio. A sostegno della decisione il Tribunale disattendeva preliminarmente l’eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa, sollevata dal Ministero;

avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero della Salute sulla base di tre motivi di gravame, mentre gli appellati contestavano la fondatezza dell’impugnazione e proponevano appello incidentale. Con sentenza pubblicata il 1 febbraio 2016 la Corte d’Appello di Caltanissetta, in accoglimento dell’appello principale, rigettava la domanda proposta e l’appello incidentale, dichiarando compensate tra le parti le spese di lite;

contro tale decisione propongono ricorso per cassazione M., A.S. e L.G., in proprio e quali eredi testamentari di B.M., sulla base di un motivo. Resiste il Ministero della Salute con controricorso e i ricorrenti depositano memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico articolato motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 del 2947 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente considerato la diagnosi della malattia epatica in sè come il termine iniziale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da emotrasfusione infetta e non il momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita come danno ingiusto, conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo. In particolare, secondo il giudice di appello, la dante causa dei ricorrenti aveva avuto piena consapevolezza di aver contratto l’epatite sin dall’anno 2002, poichè usando l’ordinaria diligenza e sulla base della conoscenza scientifica dell’epoca, avrebbe potuto percepire la riferibilità causale della malattia al comportamento colposo del Ministero. Assunto questo, invece, che contrasta con la diligenza ordinaria di una anziana signora, per cui in assenza di elementi di personalizzazione, il termine avrebbe dovuto decorre dal momento della presentazione della domanda amministrativa;

il motivo, che pure presenta profili di inammissibilità, poichè sotto l’apparente prospettazione di una violazione delle norme in tema di decorrenza della prescrizione parte ricorrente intende lamentare un’inammissibile vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 ed una rivisitazione dei fatti e delle prove secondo l’ottica di parte, è, comunque, infondato. La censura dei ricorrenti si infrange contro il principio di diritto per cui “la responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, nè sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;

sulla base di tali considerazioni la Corte territoriale ha correttamente e puntualmente rilevato che parte attrice aveva avuto piena consapevolezza che la propria dante causa aveva contratto l’epatite sulla base di una diagnosi, precedente al 2002, che avrebbe giustificato l’azione risarcitoria del danno conseguente a trasfusioni, sulla base delle conoscenze scientifiche dell’epoca e utilizzando l’ordinaria diligenza. Infatti, la parte aveva appreso il suo stato di contagio in epoca successiva alla L. n. 210 del 1992 che disciplinava gli effetti di tale danno. Inoltre, la Corte territoriale ha aggiunto che la malattia epatica, aggravata da cirrosi, per pregresso contagio da virus HCV, accertata in occasione di ripetuti ricoveri ospedalieri, rendeva evidente il grado di consapevolezza del possibile nesso causale del danno rispetto alla trasfusione o, quantomeno, “l’ampia possibilità di consapevolezza della ricollegabilità della malattia alla condotta colposa del terzo, giudizio svincolato da un atteggiamento meramente soggettivo che non deve essere premiato”. Per il resto, è inibito alla Corte di legittimità di entrare nel merito delle valutazioni dei giudici riguardo agli elementi sintomatici dai quali è stata tratta la piena consapevolezza, da parte della danneggiata, di avere contratto l’epatite fin da data anteriore all’anno (OMISSIS);

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese di lite attesa la giurisprudenza originariamente oscillante sulle tematiche oggetto delle specifiche censure, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito stesso.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA