Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11755 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. II, 05/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22589/2019 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRO

FABBRINI, ed elettivamente domiciliato in BOLZANO, VIA CARDUCCI 13;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 1150/2019 del TRIBUNALE di TRENTO depositato in

data 11/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria o, subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale il richiedente aveva riferito di essere cittadino del Mali; di etnia soninkè e di religione musulmana; di essere nato a (OMISSIS), ma di essersi trasferito con la sua famiglia a (OMISSIS), dove aveva lavorato con il padre nel suo forno fino al 2102; che i ribelli di (OMISSIS) avevano minacciato il padre nel suo forno in quanto vendeva il pane alle donne, che invece avrebbero dovuto acquistare il pane solo da donne; che in seguito a una discussione, i ribelli uccidevano il padre; che egli era portato in un campo, dove i ribelli gli imponevano di cucinare per loro; che dopo circa 25 giorni, riusciva a fuggire e raggiungeva il Niger e poi l’Italia; temeva il rimpatrio a causa dell’insicurezza della zona d’origine, determinata dalla presenza dei ribelli.

Con Decreto n. 1150/2019, depositato in data 11.6.2019, il Tribunale di Trento rigettava il ricorso, ritenendo di condividere il giudizio di non credibilità della narrazione, già espresso dalla Commissione, per la genericità delle dichiarazioni, la mancanza di riferimenti temporali, l’incoerenza in relazione all’uccisione del padre e al periodo di prigionia. Il Tribunale condivideva anche la decisione della Commissione circa la zona dell’effettiva provenienza del ricorrente, essendovi fondati motivi per ritenere che egli provenisse non dal distretto di (OMISSIS), bensì dal sud del (OMISSIS): in tal senso deponevano il suo gruppo etnico e la circostanza che egli non sapesse parlare nessuna delle lingue che il medesimo aveva dichiarato essere più diffuse nella regione di Timbuktu. Da qui il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, in quanto il ricorrente proveniva dal sud del Paese, vale a dire da una zona non interessata da vere e proprie violenze indiscriminate nei confronti della popolazione, pur essendovi una situazione di criticità in tutto il Paese, come risultava dalle fonti internazionali consultate. Anche la domanda di protezione umanitaria doveva essere rigettata non essendo sufficiente la frequentazione di corsi di lingua italiana e lo svolgimento di un lavoro a tempo determinato in Italia, atteso che non può essere riconosciuto allo straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione S.M. sulla base di due motivi. L’istante Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 4 – motivazione assente o carente – concedibilità della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”, censurando che il Tribunale avesse escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria non ritenendo attendibile il vissuto del ricorrente, specie la provenienza geografica dal nord del Mali, dove era stata applicata la Sharia nella sua più intransigente versione e una delle regole consisteva nel divieto di promiscuità tra uomini e donne, in ragione del quale non era da escludere che le donne non dovessero frequentare zone praticate da uomini e che per tale violazione il padre del ricorrente fosse stato ucciso. Inoltre, il ricorrente aveva escluso di essere stato vittima di carestia e ciò perchè il lavoro del padre permetteva loro di avere la necessaria razione di cibo. In conseguenza di tali precisazioni, non si comprende per quale ragione non sia stato ritenuto credibile il ricorrente e la sua provenienza geografica. Egli aveva spiegato per quale motivo non conosceva le altre zone limitrofe e aveva riferito quali fossero le lingue locali e quelle da lui conosciute.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione, falsa ed erronea interpretazione e/o applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, artt. 3 e 25 della CEDU, artt. 2 e 10 Cost., motivazione assente nonchè errata valutazione dei presupposti e mancata concessione della protezione umanitaria in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5” rilevando che il giudice avrebbe del tutto omesso la motivazione in merito alla sussistenza di una situazione di vulnerabilità, causata dal pericolo di rimpatrio di fronte a emergenze umanitarie, anche di carattere socio-economico. Si sottolinea che non è stata condotta alcuna analisi del contesto di provenienza del ricorrente, nel quale sono violati i diritti minimi costituzionalmente garantiti. Non si è tenuto conto che il Mali è un Paese in cui è presente un conflitto generalizzato o, comunque, caratterizzato da una totale insicurezza, in quanto sconvolto da ribelli, estremisti e banditi; è un Paese nel quale l’accesso ai servizi minimi è garantito solo ai più abbienti, mentre è ridotta al minimo la speranza di vita per i meno fortunati, specie nelle zone rurali in conflitto. Il ricorrente, in caso di rimpatrio, si troverebbe senza alcun supporto mettendo a repentaglio la propria vita e quella dei familiari, che da lui oggi dipendono. Inoltre, egli manca ormai da casa da oltre 6 anni e in questo periodo si è attivato al fine di integrarsi seguendo corsi di lingua e svolgendo dal (OMISSIS) l’attività di bracciante agricolo e dal (OMISSIS) quella di lavapiatti. Si insiste per la concessione della protezione umanitaria in quanto la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine lascia presumere, in caso di rimpatrio, la violazione di diritti di carattere universale.

2. – Data la loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente; essi sono inammissibili.

2.1. – Va premesso che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretata in conformità alla fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), in quanto “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018).

2.2. – Il riconoscimento della forma di protezione in questione presuppone, dunque, che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ed il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, demandato, in quanto tale, al giudice del merito, il quale nel compiere tale valutazione deve far ricorso ai suoi poteri istruttori ed acquisire comunque le informazioni sul paese di origine del richiedente, previste al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

3. – Parimenti inammissibili sono le allegazioni operate con il secondo motivo che ostendono, pur sotto l’apparente veste di un preteso errore di diritto, una critica puramente motivazionale, non più rappresentabile alla stregua del novellato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale idoneo vizio cassatorio, e sollecitano perciò una rivisitazione delle risultanze di fatto della vicenda e del giudizio riguardo ad esse enunciato dal giudice di merito, che ha inteso escludere, con ciò sottraendosi pure al denunciato vizio di motivazione apparente, le ragioni di concessione della misura richiesta, oltre a non palesare critiche pertinenti con la istanza presentata. Infatti quanto alla protezione umanitaria, è qui sufficiente rimarcare che è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (cfr. Cass. n. 27072 del 2019; Cass. n. 28990 del 2018; Cass. n. 17075 del 2018); al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (cfr. Cass. n. 11312 del 2019).

3.1. – Nel caso di specie, è stato escluso che nella zona vi sia una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza il controllo delle autorità, come richiesto dal recente indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 11312 del 2019). Posto, allora che, in nessun modo si può ritenere che la motivazione della sentenza oggi impugnata si collochi al di sotto del minimo costituzionale, per l’articolato e costante collegamento del filo motivazionale agli elementi di prova raccolti nel processo, in particolare alle condizioni politico-sociale dell’ambito di provenienza ed alle dichiarazioni del richiedente, ritenute inattendibili per le ragioni sopra evidenziate, le odierne censure si risolvono nella esposizione astratta di principi giuridici ed orientamenti giurisprudenziali in materia, nonchè in una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito, inammissibili in questa sede (cfr. Cass. n. 27072 del 2019; Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 19547 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016).

Del pari è del tutto fuori quadro la doglianza di mancato bilanciamento tra integrazione sociale acquisita in Italia e la situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente, giacchè il ricorrente non si confronta criticamente e in modo specifico con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, facendo difetto alcuna specifica censura. Al proposito il ricorrente si limita a generiche considerazioni circa la sua buona integrazione in Italia, del tutto prive di determinazione e concretezza. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. n. 17072 del 2018; Cass. n. 4455 del 2018).

3.2. – D’altra parte, a prescindere dal livello di integrazione e della presenza di significativi legami familiari e relazioni personali nel nostro Paese è necessaria e ineludibile una significativa esposizione alla violazione dei diritti umani del richiedente asilo, ove fosse costretto a tornare al proprio Paese, sotto la soglia della tollerabilità (nella specie le deduzioni critiche del ricorso non superano la soglia della assoluta genericità).

4. – Il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

 

 

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