Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11754 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 14/05/2010), n.11754
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18111/2008 proposto da:
A.M.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Maria Teresa
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
18/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
24/02/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento per
quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, A.M.L. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli, del 04/12/2006, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore,quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).
Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).
Il Giudice a quo ha peraltro determinato il danno morale in contrasto con i parametri CEDU e con la giurisprudenza di questa Corte. Va pertanto accolto il relativo motivo del ricorso.
Rimane assorbito il motivo di ricorso relativo alle spese del giudizio di merito, che vanno rideterminate.
Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte, va determinata, a titolo di danno morale, per un periodo eccedente la ragionevole durata del procedimento, di anni 3, la somma di Euro 3.000,00, con interessi dalla domanda.
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Accoglie in parte qua il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 3.000,00 con interessi dalla domanda, e le spese del giudizio, che liquida per il giudizio di merito in complessive Euro 600,00 per onorari, Euro 400,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità in ragione di metà, compensandole per l’altra metà che liquida per l’intero in Euro 865,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte a favore dell’Avv. M.T. Marra antistataria.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010