Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11754 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. II, 05/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22612/2019 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato EUGENIA LO BELLO, ed

elettivamente domiciliato in TRENTO, VIA CESARE BATTISTI 13;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1119/2019 della CORTE d’APPELLO di TRENTO

depositata il 5/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A. proponeva appello avverso l’ordinanza del 19.2.2018 del Tribunale di Trento, con la quale era stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in via subordinata, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale il richiedente aveva riferito di essere cittadino del Gambia; di etnia foula e di religione musulmana; che nel 2005 aveva perso il padre e aveva vissuto con la madre e i fratelli, per poi trasferirsi per studiare a (OMISSIS), ospite del fratello B.D., noto attivista e n. 2 del partito di opposizione (OMISSIS), assieme al quale aveva lavorato; che il fratello era stato recluso in carcere dal governo nel 2015 in quanto membro di spicco del partito dell’opposizione e perchè accusato illegittimamente di aver sostenuto la difesa dei diritti degli omosessuali; che egli si sentiva in pericolo ritenendo di essere ricercato dalla polizia, per cui fuggiva in Senegal e poi in Libia, fino a raggiungere l’Italia nel marzo 2015; alla fine dell’audizione il ricorrente aggiungeva che nel proprio Paese egli sarebbe stato perseguitato per il proprio orientamento omosessuale, per essersi prostituito negli Hotel di (OMISSIS) per motivi economici; che nel 2014 era stato scoperto e per evitare un probabile arresto, in quanto, a suo dire, tale orientamento sessuale era vietato in Gambia, era fuggito in Niger, poi in Burkina Faso, in Libia fino a raggiungere l’Italia.

Con sentenza n. 107/2019, depositata in data 20.4.2019, la Corte d’Appello di Trento rigettava l’appello. In particolare, la Corte di merito esaminava la situazione politico-sociale del Gambia, rilevando che dopo 22 anni di dittatura, nel dicembre 2016 era stato eletto nuovo Presidente Ba.. Dalle fonti internazionali consultate risultava la volontà del governo di instaurare una democrazia reale, con la messa in libertà di alcuni oppositori politici, con il miglioramento di alcune leggi sui diritti delle persone, con il riconoscimento di una almeno parziale libertà di stampa e con il ripristino della tradizionale separazione fra stato e religione. Con riferimento alla zona di provenienza dell’appellante ((OMISSIS)), si evidenziava che si trattava di una regione florida economicamente per i resort turistici lungo la costa. La Corte d’Appello condivideva il giudizio espresso dal Tribunale, secondo il quale le incongruenze del racconto, evidenziate dalla Commissione, non fossero state superate, concludendo per l’inattendibilità dello stesso. Era così respinta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto si doveva escludere che i fatti narrati evidenziassero la sussistenza di un’attuale grave persecuzione personale e diretta dell’appellante per ragioni politiche. Del resto, la situazione era radicalmente cambiata rispetto all’epoca in cui l’appellante aveva lasciato il Gambia nel 2015, essendo cessato il regime dittatoriale, ancorchè lo stesso non fosse mai venuto in scontro neppure con le precedenti autorità del Gambia. Anche la domanda di protezione sussidiaria non poteva essere accolta in quanto l’appellante non aveva evidenziato una condizione di pericolo di danno grave, nè sussisteva l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato), per le ragioni sopra specificate. Infine, doveva essere rigettata anche la domanda di protezione umanitaria, in quanto l’appellante lasciava il Paese d’origine per fattori non ben chiari, ma irrilevanti ai fini della situazione sociopolitica del Gambia (allora dittatura di J.), senza mai essere entrato in conflitto con le forze di polizia e aver commesso fatti valutabili penalmente dal regime dittatoriale e come tali tutelabili dalla Comunità Internazionale per violazione dei diritti umani. A maggior ragione, essendo ormai mutato positivamente il contesto politico, non sussistevano motivi oggettivi di ostacolo al rimpatrio. Nè dalla documentazione prodotta erano emersi elementi positivi in merito a un suo inserimento in Italia in quanto i fac-simile dei contratti di lavoro a tempo determinato non risultavano sottoscritti.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione B.A. sulla base di due motivi. Resiste il Ministero dell’Interno, deducendo l’inammissibilità del ricorso in quanto i motivi, nonostante catalogati come violazione di legge, altro non fanno che prospettare una diversa ricostruzione dei fatti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 4 – motivazione assente o carente – concedibilità della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”. La Corte d’Appello escludeva il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria non ritenendo attendibile il vissuto, specie la dichiarata omosessualità dell’appellante. Il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto spiegare sotto quali aspetti non sarebbe stato profuso ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, tanto più che anche l’ordinanza era priva di motivazione sul punto. La stessa Commissione riconosceva che in Gambia l’omosessualità fosse un reato punito con la reclusione. Ciò supererebbe l’affermazione del Giudice d’appello secondo la quale il ricorrente avrebbe dovuto provare la persecuzione, essendo essa insita nella stessa legislazione gambiana che punisce il reato di omosessualità. Pertanto, ove rimpatriato, il ricorrente rischierebbe di essere incarcerato. Si sottolinea che quanto all’omosessualità, in Gambia, ancora oggi non è prevista alcuna forma di tutela (gli omosessuali rischiano di subire aggressioni, umiliazioni e di essere uccisi).

1.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione, falsa ed erronea interpretazione e/o applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, artt. 3 e 25 della CEDU, artt. 2 e 10 Cost., motivazione assente nonchè errata valutazione dei presupposti e mancata concessione della protezione umanitaria in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, secondo il ricorrente il Giudice avrebbe del tutto omesso la motivazione in merito alla sussistenza di una situazione di vulnerabilità, causata dal pericolo di rimpatrio di fronte a emergenze umanitarie, anche di carattere socio-economico. Si sottolinea che non è stata condotta alcuna analisi del contesto di provenienza del ricorrente, nel quale sono violati i diritti minimi costituzionalmente garantiti. Non si è tenuto conto che il Gambia è un Paese in via di sviluppo, tra i più poveri dell’Africa, devastato da una lunghissima dittatura che ancora oggi lascia le sue tracce. Infatti, risulta inefficiente e corrotto l’intero sistema di polizia e la giustizia è lenta e inadeguata; il sistema sanitario è deficitario, privo di mezzi e di strutture, così violando il diritto alla salute, diritto costituzionalmente garantito dal nostro ordinamento. Inoltre, non si è tenuto conto che il ricorrente è semi analfabeta, manca ormai da casa da oltre 4 anni e in questo periodo si è attivato al fine di integrarsi seguendo corsi di lingua e di specializzazione. Si evidenzia che se un contratto di lavoro risulta non sottoscritto (doc. 34), lo è quello successivo (doc. 35). Si insiste per la concessione della protezione umanitaria in quanto la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine lascia presumere, in caso di rimpatrio, la violazione di diritti di carattere universale.

2. – Data la loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente; essi sono inammissibili.

2.1. – Va premesso che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretata in conformità alla fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), in quanto “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018).

2.2. – Il riconoscimento della forma di protezione in questione presuppone, dunque, che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ed il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, demandato, in quanto tale, al giudice del merito, il quale nel compiere tale valutazione deve far ricorso ai suoi poteri istruttori ed acquisire comunque le informazioni sul paese di origine del richiedente, previste al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. A tale dovere non si sono sottratti i giudici a quibus, i quali hanno concluso per il non accoglimento della istanza in ragione della inattendibilità e mancanza di serietà della sua versione dei fatti che lo portarono alla fuga dal Paese di origine. I giudici di primo grado hanno ritenuto che “le incongruenze nel racconto dell’odierno appellante evidenziate dalla Commissione non siano state superate nel giudizio e che quindi tale racconto riporti situazioni soggettive di non particolare gravità, completamente distaccate dalla situazione socio-politica attuale del paese”; sicchè “il fatto che sia stato indotto a espatriare per timore di ritorsioni stante la incarcerazione del fratello (…) e successivamente abbia dichiarato la propria omosessualità sicuramente non per pulsioni giovanili ma per riuscire a guadagnare bene prostituendosi presso gli Hotel della costa non rendono la narrazione, riguardo alla motivazione dell’espatrio, particolarmente attendibile” (sentenza impugnata, pagg. 12-13).

3. – Parimenti inammissibili sono le allegazioni operate con il secondo motivo che ostendono, pur sotto l’apparente veste di un preteso errore di diritto, una critica puramente motivazionale, non più rappresentabile alla stregua del novellato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale idoneo vizio cassatorio, e sollecitano perciò una rivisitazione delle risultanze di fatto della vicenda e del giudizio riguardo ad esse enunciato dal giudice di merito, che ha inteso escludere, con ciò sottraendosi pure al denunciato vizio di motivazione apparente, le ragioni di concessione della misura richiesta, oltre a non palesare critiche pertinenti con la istanza presentata. Infatti quanto alla protezione umanitaria, è qui sufficiente rimarcare che è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (cfr. Cass. n. 27072 del 2019; Cass. n. 28990 del 2018; Cass. n. 17075 del 2018); al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (cfr. Cass. n. 11312 del 2019).

3.1. – Nel caso di specie, è stato escluso che nella zona vi sia una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza il controllo delle autorità, come richiesto dal recente indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 11312 del 2019). Posto, allora che, un nessun modo si può ritenere che la motivazione della sentenza oggi impugnata si collochi al di sotto del minimo costituzionale, per l’articolato e costante collegamento del filo motivazionale agli elementi di prova raccolti nel processo, in particolare alle condizioni politico-sociale dell’ambito di provenienza ed alle dichiarazioni del richiedente, ritenute inattendibili per le ragioni sopra evidenziate, le odierne censure si risolvono nella esposizione astratta di principi giuridici ed orientamenti giurisprudenziali in materia, nonchè in una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito, inammissibili in questa sede (cfr. Cass. n. 27072 del 2019; Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 19547 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016).

Del pari è del tutto fuori quadro la doglianza di mancato bilanciamento tra integrazione sociale acquisita in Italia e la situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente, giacchè il ricorrente non si confronta criticamente e in modo specifico con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, facendo difetto alcuna specifica censura. Al proposito il ricorrente si limita a generiche considerazioni circa la sua buona integrazione in Italia, del tutto prive di determinazione e concretezza. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. n. 17072 del 2018; Cass. n. 4455 del 2018).

3.2. – D’altra parte, a prescindere dal livello di integrazione e della presenza di significativi legami familiari e relazioni personali nel nostro Paese (rilevato altresì che in atti non sono emersi elementi positivi in capo all’appellante riguardo ad un suo inserimento o integrazione meritevole di tutela), è necessaria e ineludibile una significativa esposizione alla violazione dei diritti umani del richiedente asilo, ove fosse costretto a tornare al proprio Paese, sotto la soglia della tollerabilità: infatti pur sempre si discute di una misura integrativa, di diritto nazionale, di protezione di uno straniero che richiede asilo sulla base dei pericoli corsi nel Paese di origine e non già dei benefici auspicati dal suo inserimento in Italia. Al proposito le deduzioni critiche del ricorso non superano la soglia della assoluta genericità.

4. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, intimato e che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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