Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11753 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andra – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1449/2019 r.g. proposto da:

A.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Giacomo Cainarca, con cui elettivamente domicilia in Roma, Viale

Regina Margherita n. 239, presso lo studio dell’Avvocato Valentina

Valeri;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data

22.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/2/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso presentato D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, da A.S., cittadino nigeriano, volto al riconoscimento della protezione internazionale nella forma dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o del diritto di asilo, confermando, pertanto, il provvedimento di diniego della commissione territoriale.

Il tribunale ha ritenuto, in primo luogo, non necessario procedere a nuovo colloquio personale con il richiedente, considerata la completezza degli atti istruttori provenienti dalla fase amministrativa.

Il tribunale ha, inoltre, ricordato la vicenda personale del ricorrente, secondo il racconto svolto da quest’ultimo; il richiedente ha infatti narrato: i) di essere nato nell’Edo State e di aver vissuto a Benin City; il) di aver lasciato la Nigeria il 26 maggio 2016; iii) di essere stato costretto ad emigrare perchè minacciato di morte dal padre della ragazza che aveva messo incinta, uomo politico importante che, nel 2010, lo aveva fatto sequestrare e arrestare, finchè, grazie all’intercessione della madre, era stato liberato e costretto a firmare l’accordo con il quale si impegnava a non farsi più vedere in quella zona, ricevendo in cambio la disponibilità di un’auto e un appartamento.

Il tribunale ha dunque ritenuto che: a) il narrato del ricorrente non fosse credibile in quanto generico e contraddittorio (non si comprendeva, infatti, per quale motivo il padre della ragazza avrebbe dovuto ancora ricercarlo e minacciarlo dopo l’accordo raggiunto); b) la vicenda narrata si inseriva, comunque, in un contesto di violenza privata, caratterizzata dall’assenza di un agente statale di persecuzione; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e non si rintracciava, invero, l’esistenza di un rischio effettivo di subire un grave danno, nelle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; d) non poteva essere accolta neanche la domanda di protezione internazionale D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. C, non potendosi rintracciare nel paese di provenienza una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata; e) non sussistevano i presupposti e le condizioni per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, in quanto non si ravvisava la violazione di diritti umani fondamentali nel paese di origine (rapporto annuale di Amnesty International 2015-2016; pubblicazioni dell’UNCHR; resoconto annuale 2016 Human Rights Watch; EASO 2017) e perchè comunque non era ravvisabile una condizione di vulnerabilità del richiedente, avendo quest’ultimo un’età sufficientemente adulta che gli consentirebbe, infatti, di trovare un’occupazione anche nel paese di origine.

2. Il decreto, pubblicato il 22.11.2018, è stato impugnato da A.S. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3. Si evidenzia che il richiedente era fuggito da una condizione di minaccia cui aveva dovuto soggiacere come conseguenza delle gravi difficoltà economiche che avevano portato lo stesso a perdere la sua unica fonte di sostenimento e che il richiedente aveva lasciato una condizione socio-familiare, tale da spingerlo all’espatrio per dare una possibilità di sopravvivenza alla famiglia. Si osserva che, nel recente “Focus sulla sicurezza in Nigeria a cura di Easo”, non sussistono condizioni di complessiva sicurezza in tutto il Paese e che, peraltro, è notoria l’assenza di protezione giudiziaria e la corruzione delle forze di sicurezza.

2. Il secondo mezzo denuncia la violazione dell’art. 14, D.Lgs. n. 251 del 2007. Si evidenzia che il tribunale aveva respinto la domanda di protezione sussidiaria, senza aver acquisito le necessarie informazioni sulla situazione del paese e della regione di provenienza del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Già il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

3.1.1 Giova in primo luogo ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (cfr., tra le altre, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10686 del 26/06/2012; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016).

Ciò posto, non è dunque prospettabile l’invocata tutela umanitaria sotto l’egida formale del vizio di violazione del parametro normativo costituzionale sopra ricordato.

3.1.2 Nel resto, la doglianza si compone di censure generiche che, peraltro, non intercettano le rationes decidendi sottese al diniego della invocata protezione umanitaria, e cioè, da un lato, l’insussistenza di una condizione di soggettiva vulnerabilità del richiedente e, dall’altro, la mancanza di credibilità del ricorrente stesso.

3.2 I secondo motivo – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. C, – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che negli Stati del sud della Nigeria non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 96602019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA