Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11753 del 11/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12053-2016 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

SIMONCELLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SESTO FIORENTINO, in persona del Commissario Straordinario

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI

38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO NICCOLI VALLESI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 660/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

G.C. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze il Comune di Sesto Fiorentino deducendo la responsabilità dell’ente convenuto per l’incidente verificatosi con il ciclomotore a causa dell’assenza di manutenzione su un tratto di strada comunale;

ritenuta provata la derivazione del danno dalle caratteristiche del bene, fonte di pericolo, il Tribunale, con sentenza del 10 ottobre 2013, condannava l’amministrazione comunale al risarcimento dei danni;

avverso tale decisione proponeva appello principale la G. ritenendo non integralmente satisfattivo il risarcimento ed errate le spese di lite. Il Comune di Sesto Fiorentino proponeva appello incidentale per ottenere l’applicazione dell’art. 2043 c.c., in luogo dell’art. 2051 c.c.;

con sentenza del 9 aprile 2015 la Corte d’Appello di Firenze accogliendo l’appello incidentale proposto dall’amministrazione comunale respingeva la domanda di G.C. con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;

avverso tale decisione la G. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste in giudizio il Comune di Sesto Fiorentino con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale affermato che la norma è applicabile ad ogni tipo di danno cagionato dalla res, indipendentemente dal fatto se il rischio sia visibile o nascosto, ma avrebbe dovuto costituire profilo irrilevante quello della affermata visibilità e rilevabilità, da parte dell’utente della strada, dell’omessa manutenzione del manto stradale, come ritenuto dalla Corte territoriale;

con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte territoriale ritenuto che la condotta dell’utente della strada fosse la causa esclusiva dell’evento, pur in assenza di una specifica violazione di norme del codice della strada. Non ricorre, in sostanza, quell’uso del tutto improprio del bene demaniale che costituisce un profilo causale autonomo e imprevedibile e che integra l’ipotesi del caso fortuito;

con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 112 del c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale, pur in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, pronunziato oltre i limiti della domanda dell’amministrazione comunale, che concludeva per una responsabilità concorsuale ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1;

il ricorso non può trovare accoglimento poichè i primi due motivi sono inammissibili per difetto di specificità, in quanto le censure non colgono nel segno, mentre il terzo motivo è infondato;

con il primo motivo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur ritenendo applicabile alla fattispecie in esame l’art. 2051 c.c., che prescinde dalla visibilità e dalla evitabilità dell’insidia, ha escluso la responsabilità della amministrazione in quanto l’omessa manutenzione del manto stradale risultava visibile. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità poichè non coglie nel segno. La Corte ha accolto l’appello incidentale, non per avere escluso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. a causa della visibilità delle cattive condizioni della strada, come sostenuto dalla ricorrente, ma per avere ritenuto sussistente una responsabilità esclusiva della conducente del ciclomotore la quale, proprio a causa del pericolo evidente, determinato dalla presenza di una strada dissestata per un lungo tratto precedente il punto in cui si è verificata la caduta, aveva posto in essere una condotta che aveva costituito la ragione esclusiva del fatto dannoso;

per il resto, il motivo è inammissibile poichè si chiede alla Corte di legittimità una valutazione dei fatti di causa, al fine di verificare se le caratteristiche della strada e l’esistenza di avvallamenti e di buche, costituissero o meno una situazione di pericolo evidente da notevole distanza;

anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 2051 c.c. per avere ritenuto la condotta dell’utente della strada come causa esclusiva dell’evento, è inammissibile per difetto di specificità poichè, nuovamente, non coglie nel segno. La Corte territoriale non ha in alcun modo ritenuto rilevante l’esistenza o meno di una formale contestazione, da parte della polizia municipale, di violazioni del codice della strada a carico della conducente del ciclomotore, ma ha valutato la condotta imprudente, sia in termini di velocità non adeguata, sia di occupazione dell’area stradale maggiormente interessata dal dissesto;

il terzo motivo con cui si lamenta la violazione dell’art. 112 codice di rito, per avere la Corte territoriale pronunziato oltre i limiti della domanda del Comune che concludeva per una responsabilità concorsuale ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 è infondato. Infatti, l’appellante incidentale pur avendo richiesto l’applicazione dell’art. 2043 c.c. e non dell’art. 2051 c.c., ha concluso perchè “fosse respinta la domanda” proposta dall’attrice perchè infondata. In particolare in sede di appello incidentale il Comune ha chiesto l’applicazione dell’art. 2043 c.c ed il rigetto della domanda e, in via subordinata, la responsabilità concorsuale ex art. 1227 c.c.;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA