Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11753 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 08/06/2016), n.11753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI FIUME VENETO, (OMISSIS), COMUNE DI AVIANO

(OMISSIS), COMUNE DI FONTANAFREDDA (OMISSIS), COMUNE DI PRATA

DI PORDENONE (OMISSIS), COMUNE DI PORDENONE (OMISSIS), COMUNE

DI CORDENONS (OMISSIS), COMUNE DI ZOPPOLA (OMISSIS), COMUNE

DI CHIONS (OMISSIS), COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA

(OMISSIS), COMUNE DI AZZANO DECIMO (OMISSIS), COMUNE DI

SACILE (OMISSIS), COMUNE DI SAN QUIRINO (OMISSIS), in persona

dei rispettivi Sindaci legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato TUROLLA

ALESSANDRO, giusti mandati a pagg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,

19, 21, 23 del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/10/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE del 16/05/2012, depositata il 12/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARACCIOLO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato VITALE Elio (delega avvocato TUROLLA Alessandro)

difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Le Amministrazioni Comunali di Pordenone, Aviano ed altre 12 ricorrono contro L’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Trieste (riformando la decisione della CTP di Pordenone n. 3/01/2010) ha ritenuto dovuta dalle predette Amministrazioni la tassa di concessione governativa (relativamente agli anni 2006-2008) per l’impiego di telefoni cellulari utilizzati dalle Amministrazioni medesime in base ad un abbonamento con l’erogatore del servizio di telefonia mobile-concessionario per la riscossione della tassa.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto sussistente il presupposto impositivo contestato dalle parti appellate atteso che (a seguito delle innovazioni recate dal D.Lgs. n. 259 del 2003 al fine di rendere compatibile la normativa di settore con il nuovo regime autorizzatorio fondato sul generale principio della libera fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica) la tassa in argomento non si correla più al presupposto del provvedimento amministrativo di licenza ma al mero presupposto di fatto (di natura cronologica) della durata della prestazione di servizi così come conteggiata in ciascuna bolletta trasmessa dal gestore all’abbonato”, elemento temporale che connota strutturalmente lo stesso fatto generatore dell’obbligazione tributaria. Le Amministrazioni ricorrenti censurano, con sette distinti motivi (i primi sei centrati sul vizio di violazione del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 1 e dell’art. 21 della tariffa ad esso allegata; l’ultimo centrato sull’incostituzionalità dell’anzidetto art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972) le argomentazioni su cui si poggia la sentenza gravata. Le ricorrenti hanno anche depositato memoria illustrativa.

L’Agenzia, costituitasi con controricorso, ha contestato la fondatezza del ricorso avversario e ne ha chiesto la reiezione.

Ad una prima udienza fissata per la discussione la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Giustizia (poi sopravvenuta), concernente la questione della compatibilità con l’ordinamento eurounitario della indicata disciplina nazionale controversa, indi è stata nuovamente fissata l’udienza del 6.4.2016.

Il ricorso appare infondato e da disattendersi, in relazione a tutti i motivi, di cui necessita fare trattazione congiunta attesa la loro stretta coerenza.

La questione di diritto proposta dal ricorso, nei variegati aspetti sotto i quali è affrontata nei distinti motivi, è stata – infatti –

definita dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 9560/2014 in cui si è affermato, per quel che qui interessa, che gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l’esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell’Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l’inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa.

Sulla base di tali principi, a cui questa Corte ritiene di dovere dare seguito e puntuale applicazione anche nella presente fattispecie (non essendovi ragione alcuna per discostarvisi), non vi è dubbio che la pronuncia impugnata non meriti la richiesta cassazione.

Nè può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente (riproposto con la memoria illustrativa depositata per l’udienza odierna di discussione) della incongruenza tra la pronuncia anzidetta delle sezioni unite di questa Corte e la sentenza di data 17.9.2015 della Corte Europea (a seguito dell’adozione della quale la causa è stata iscritta a ruolo dell’udienza odierna) a riguardo del principio di diritto enunciato in detta pronuncia a sezioni unite secondo il quale: “In tema di radiofonia mobile, l’abrogazione del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, art. 318, ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218, non ha fatto venire meno l’assoggettabilità dell’uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nel cit. D.Lgs. n. 259, art. 160. Va, infatti, esclusa – come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con il D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, conv. con modif. in L. 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione – una differenziazione di regolamentazione tra “telefoni cellulari” e “radio-trasmittenti”, risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al D.Lgs. n. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al D.Lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicchè il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all’art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell’art. 219 del cit. D.Lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare “nuovi o maggiori oneri per lo Stato”, e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Nè, in ogni caso, l’applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l’esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013)”.

Benvero, con la dianzi menzionata sentenza le SS.UU. di questa Corte hanno espressamente disatteso la tesi della sopravvenuta abrogazione della tassa di concessione governativa in esame sul rilievo che:

“Non appare giustificato sostenere sul piano normativo che la tassa di concessione governativa sui telefonini sia da ritenere abrogata per il solo fatto che il codice delle comunicazioni non disciplini più l’uso dei terminali radiomobili di comunicazione (cioè i telefonini)” (p. 7.2);

Secondo la Corte di Lussemburgo il quadro normativo comunitario…

non osta ad una norma nazionale che preveda un tributo come la tassa di concessione governativa (p. 7.3.2);

il riferimento contenuto nell’art. 21 della tariffa allegata D.P.R. n. 641 del 1972, art. 318 del “codice postale” deve intendersi attualmente riferito al D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 160 (p. 8.1.1.);

attraverso un continuum normativo – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 318, D.M. 3 agosto 1985, D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 3 – la disciplina dei telefoni cellulari con riferimento all’applicabilità della tassa di concessione governativa emerge come necessitato sviluppo della disciplina delle stazioni radioelettriche (p. 8.3).

Orbene il riferimento contenuto nella suddetta decisione all’oggetto delle direttive europee 5/99, 21/02 (p. 8.4.1) – riferimento che, secondo la ricorrente, sarebbe in contrasto con le motivazioni a base della sentenza della CGCE C-416/14 – non costituisce elemento sufficiente ad inficiare la complessiva motivazione della decisione delle SS.UU.; e ciò anche considerando le ulteriori argomentazioni espresse dalle SS.UU. ai punti 8.5, secondo cui una interpretazione delle norme del D.Lgs. n. 259 del 2003 da cui si facesse discendere un’attuale inapplicabilità della tassa di concessione governativa sui telefonini sarebbe incompatibile con la disposizione di cui all’art. 219 del codice delle comunicazioni; nonchè ai p. 9 e 10, con il riferimento alla sopravvenuta norma interpretativa di cui al D.L. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4.

In definitiva, dopo l’ulteriore intervento della Corte di giustizia, da un lato non è più in discussione la compatibilità della tassa di concessione governativa con l’ordinamento UE, dall’altro, sul piano interno, l’esistenza di un quadro normativo non equivoco in ordine alla necessità di autorizzazione individua il presupposto d’imposta ed esclude la sussistenza dei presupposti per la rimessione del ricorso alle SS.UU..

Nè d’altronde si pone un prospettabile dubbio di legittimità costituzionale della indicata disciplina nazionale, essendo già stato detto dubbio disatteso con convincenti motivazioni da parte di questa Corte (Sez. 6 – 5, Sentenza n. 19632 del 17/09/2014), “…..

poichè la differenza tra le situazioni contrattuali degli utenti di servizi di telefonia in abbonamento, tenuti al pagamento della tassa, e quelli che abbiano stipulato un contratto con carta ricaricabile, non obbligati al pagamento, esclude l’irragionevolezza del diverso trattamento tributario ed è rispettata la riserva di legge prevista in materia di imposizione tributaria”.

Il ricorso va perciò disatteso e le spese di causa possono essere regolate in ragione della integrale compensazione, atteso che la questione qui in esame è stata oggetto di oscillazioni giurisprudenziali ed ha trovato soluzione solo a seguito di pronuncia nomofilattica.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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