Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11752 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 14/05/2010), n.11752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15386/2007 proposto da:

M.S. (c.f. (OMISSIS)), M.F. (C.F.

(OMISSIS)) domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24,

presso l’avvocato GARDIN LUIGI, rappresentati e difesi dagli avvocati

DI PAOLO Massimo, TURRI ACHILLE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PESCARA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MILIA Giuliano

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o per

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 14/11/87, M.S. e F. convenivano davanti al Tribunale di Pescara il Comune di Pescara, per sentirlo condannare al risarcimento del danno da occupazione appropriati va di un terreno di loro proprietà.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Comune di Pescara chiedeva rigettarsi la domanda.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza 16-7/15-9-2003, accoglieva parzialmente la domanda.

Proponevano appello gli attori; il Comune appellato chiedeva rigettarsi l’appello.

Con sentenza 21/6/2006-12/01/2007, la Corte d’appello de l’Aquila dichiarava che la rivalutazione delle somme indicate in sentenza andava effettuata in base agli indici ISTAT. Ricorrono per cassazione M.S. e F., sulla base di un unico motivo.

Resiste, con controricorso, il Comune.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice a quo ha disposto la rivalutazione ISTAT senza specificare che, come da essi richiesto, si trattava di quella relativa ai prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.

Nella memoria per l’udienza, sostengono i ricorrenti essere cessata la materia del contendere, avendo il Comune corrisposto la somma rivalutata, come da essi richiesto.

Si da pertanto atto della cessazione della materia del contendere.

Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti, soccombenti virtuali, come richiesto da controricorrente.

Il ricorso era infondato: il giudice a quo, accogliendo l’appello circa la rivalutazione Istat, evidentemente si richiamava al contenuto di esso, là dove era appunto indicato l’indice Istat di riferimento.

Semmai la sentenza avrebbe potuto essere oggetto di rettificazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che determina in Euro 2.300,00 per onorari. Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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