Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11752 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10766-2016 proposto da:

C.C., G.G., E.R.; elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato CIRO GAGLIARDI;

– ricorrenti –

contro

D.G., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, GENERALI ITALIA

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. R.G. 15409/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 20/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

depositato del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con separati atti di citazione C.C., G.G. e E.R. convenivano davanti al Giudice di Pace di Napoli D.G. e la società Milano Assicurazioni, successivamente Unipolsai lamentando che, in occasione del sinistro del (OMISSIS), il motociclo Honda, di proprietà della C. e condotto da G., era stato tamponato dall’autovettura di D. assicurata con la compagnia Milano. In uno dei tre procedimenti la compagnia si costituiva a mezzo dell’avvocato De Martino Massimo, mentre negli altri a mezzo dell’avvocato Schiltzer Sergio;

i giudizi venivano riuniti e con decisione del 22 dicembre 2014 il Giudice di Pace di Napoli rigettava le domande compensando le spese;

avverso tale decisione proponevano unico atto di appello gli attori e la compagnia Unipolsai, costituita con l’avvocato Schiltzer eccepiva che, in uno dei giudizi riuniti in primo grado, la stessa era costituita anche a mezzo dell’avvocato De Martino Massimo, al quale l’atto di appello non era stato notificato;

con ordinanza resa all’udienza del 20 novembre 2015 il giudice, rilevato che la sentenza di primo grado risultava notificata soltanto al procuratore costituito in primo grado della compagnia Unipolsai e non anche all’avvocato De Martino Massimo, dichiarava l’improcedibilità del giudizio di appello e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione C. e G., lamentando la nullità del provvedimento impugnato per carenza di requisiti formali necessari per il raggiungimento dello scopo, ai sensi degli artt. 131 e 156 codice di rito, nonchè la violazione e la falsa applicazione dell’art. 350 codice di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è fondato poichè, nel caso di cause scindibili, come quelle in oggetto, qualora l’impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l’appellante li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell’impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento – come nella fattispecie di notifica effettuata solo nei confronti di uno dei difensori) deve trovare applicazione l’art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 c.p.c., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l’impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010, Rv. 613660 – 01);

conseguentemente dovrà essere disposta dal giudice del rinvio la integrazione del contraddittorio nei confronti della Compagnia Unipol difesa dall’avvocato Massimo De Martino. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, per la integrazione del contraddittorio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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