Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11751 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10312/2019 proposto da:

Q.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della I

sezione Civile della Corte di Cassazione rappresentato e difeso

dall’avvocato Vivenzio Massimiliano;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano, con decreto depositato il 15.2.2019, ha rigettato la domanda di Q.A., cittadino del Pakistan, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo state le sue dichiarazioni ritenute attendibili (costui aveva riferito di essersi allontanato dal paese d’origine per sfuggire ad un gruppo, riconducibile ai talebani, che lo aveva rapito per arruolarlo forzosamente ed addestralo alla jihad e che lo aveva nuovamente cercato quando lo stesso era fortunosamente riuscito a fuggire).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione Q.A. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo scopo di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10 e comma 11, lett. a).

Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha ingiustificatamente disatteso la richiesta di una sua audizione, pur in assenza della videoregistrazione davanti alla Commissione. In particolare, espone che la necessità che non venga solo fissata l’udienza di comparizione delle parti, ma che sia disposta anche l’audizione del richiedente deriva dall’esigenza di assicurare la compatibilità del nostro ordinamento con il principio di tutela effettiva di cui all’art. 47 della Carta di Nizza, all’art. 46 direttiva 2013/32/UE e agli artt. 6 e 13 CEDU.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale non ha applicato i principi in materia di attenuazione dell’onere della prova e rileva che la mancata audizione gli ha impedito di compiere quel ragionevole sforzo idoneo ad assolvere all’onere della prova.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in ragione della connessione delle questioni trattate, presentano profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va osservato che questa Corte ha già statuito che nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, anche ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Cass. n. 5973/2019).

Nè tale interpretazione si pone in contrasto con le norme comunitarie indicate dal ricorrente.

In proposito, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 26 luglio 2017, C348/16, Moussa Sacko, ha stabilito che “La direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva”. Tale approdo è coerente con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui lo svolgimento dell’udienza non è necessario quando la causa non prospetti questioni di fatto e di diritto che non possano essere risolte sulla scorta del fascicolo e delle osservazioni scritte delle parti (Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37).

Nel caso di specie, il ricorrente, come dallo stesso ammesso nel ricorso, neppure aveva richiesto la propria audizione innanzi al Tribunale, nè ha indicato neppure in questa sede le eventuali circostanze su cui avrebbe voluto essere sentito, di talchè la censura si appalesa del tutto generica.

Parimenti inammissibile, in quanto generica, è la doglianza che il giudice di merito avrebbe violato il principio di attenuazione dell’onere della prova, non essendo stato fornito neppure alcun elemento concreto attinente alla presente vicenda processuale, di talchè tale censura avrebbe potuto essere sollevata in un qualsiasi procedimento.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito, nel valutare la condizione di vulnerabilità, non ha provveduto alla comparazione tra le differenti prospettive di vita nel paese d’origine ed in quello di accoglienza.

5. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che il ricorrente non si è minimamente confrontato con la precisa motivazione del Tribunale che, nel non rinvenire cause di effettivo impedimento al rimpatrio ha evidenziato, da un lato, la valutazione di non credibilità del suo racconto, e, dall’altro, che il richiedente non aveva neppure allegato nulla di specifico riguardo alla vita trascorsa in Italia, con la conseguenza che non era stata rappresentata una situazione di effettivo radicamento nel nostro paese valutabile sotto il profilo dell’art. 8 CEDU.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in relazione alla inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero (vedi Cass. S.U. n. 10019/2019).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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