Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11751 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13354/2016 proposto da:

MULTISERVICE DUE SNC DI G.E. & C., in persona della

socia amministratrice, e G.E., elettivamente domiciliate

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avvocato FILADELFO CHIRICO;

– ricorrenti –

contro

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE

MARIO GENTILCORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 959/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

il Tribunale di Milano, con sentenza del 10 marzo 2015, accoglieva parzialmente le domande proposte da E.G., dichiarando l’inadempimento di G.E. e della snc Multiservice Due rispetto all’obbligazione di predisporre e trasmettere le dichiarazioni dei redditi riferibili alla posizione dell’attore. Il Tribunale respingeva le domande di risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento del professionista, ritenendo che E. non avesse dimostrato di avere affrontato spese in conseguenza delle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle entrate;

avverso tale decisione proponeva appello E.G. insistendo per il risarcimento dei danni. Con sentenza pubblicata il 9 marzo 2016 la Corte territoriale di Milano accoglieva l’appello condannando gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento del danno liquidato in Euro 108.139;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Multiservice Due SNC, nonchè G.E., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso E.G. e Multiservice Due deposita memorie oltre i termini.

Considerato che:

con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3, codice di rito: atteso il mancato pagamento degli importi oggetto degli avvisi di accertamento, il resistente non avrebbe subito alcuna diminuzione patrimoniale, con conseguente esclusione di ogni forma di danno, in quanto non risulterebbe provato, come fatto ineluttabile, quello della fase esecutiva, da parte dell’Agenzia delle Entrate o del terzo esattore Equitalia, e la successiva esecuzione forzata in danno della controparte;

il motivo è manifestamente destituito di fondamento non essendo contestato l’inadempimento e l’allegazione della cartella di pagamento relativa all’azione esecutiva, con la conseguenza che il credito vantato dall’Erario, oggetto della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento divenuti esecutivi, presenta il carattere di definitività richiesto al fine di una corretta configurazione dell’esistenza di un danno risarcibile. Infatti, tale pregiudizio costituisce il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati e sintomatici, in maniera inequivoca, della probabilità del danno, sulla base di un criterio di normalità, fondato sulle circostanze concrete (Cass. n. 10072 del 2010);

con il secondo motivo deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 792 del 1997, art. 6, comma 3. Tale normativa prevede che il pagamento delle sanzioni dovute a colpa dell’intermediario gravare su quest’ultimo e non sul contribuente, con la conseguente insussistenza di un danno diretto;

il motivo è manifestamente infondato poichè i ricorrenti, davanti al giudice di appello, non hanno dedotto di avere formulato alcuna eccezione ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, e tale profilo non è oggetto di contestazione in sede di legittimità. Per il resto la Corte territoriale correttamente ha determinato l’entità del danno sulla base dei maggiori oneri che il contribuente sarà costretto a sostenere nei confronti dell’Erario per effetto dell’errore commesso dal professionista, tenendo conto che tale somma è costituita da una voce relativa alla sanzione e da quella relativa agli interessi. Tali importi, come nel caso di specie, restano a carico del contribuente in difetto di contestazione davanti alla competente commissione tributaria;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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