Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11751 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. II, 05/05/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26418/2019 proposto da:

T.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANBATTISTA

SCORDAMAGLIA, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso la SENTENZA n. 237/2019 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO,

depositata il 11/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 7/1/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’impugnazione che T.M., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

T.M., con ricorso notificato l’11/9/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ritenendo che le dichiarazioni del richiedente non erano sufficientemente circostanziate e che il racconto svolto dallo stesso appariva poco credibile, senza considerare che, al contrario, come emerge dai documenti prodotti in giudizio, le dichiarazioni del richiedente risultano logiche, dettagliate e coerenti con i conflitti politici che si sono verificati nel suo Paese d’origine, dove ha subito persecuzioni per la sua partecipazione ad un gruppo militare.

1.2. La corte d’appello, del resto, ha aggiunto il ricorrente, non ha adempiuto al suo dovere di cooperazione istruttoria acquisendo, anche d’ufficio, le necessarie informazioni relative alla situazione del suo Paese d’origine e alla specifica condizione del richiedente.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza considerare che, in realtà, come già dedotto nell’atto d’appello, emerge dalle fonti internazionali come, in caso di rimpatrio nel Paese di provenienza, il richiedente corra il serio rischio di subire un grave danno alla propria incolumità per effetto della violenza generalizzata conseguente alla situazione di conflitto ivi esistente oppure della tortura o di altro trattamento inumano o degradante in carcere ad opera delle forze di sicurezza.

3.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

3.2. Ai fini della protezione internazionale, infatti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente circa la sua personale esposizione a rischio grave per la vita o la persona, essendo solo in tal caso possibile considerare “veritieri”, se pur sforniti di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), i fatti che lo stesso ha narrato (cfr. Cass. n. 16925 del 2018). Il richiedente, invero, è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ed, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora lo stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.; Cass. n. 15794 del 2019; conf., Cass. n. 19197 del 2015).

3.3. La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 27503 del 2018) che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 33858 del 2019), e cioè, oltre che per mancanza assoluta della motivazione, per motivazione apparente o per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, soltanto per omesso esame di una o più di circostanze (e non delle prove: Cass. SU n. 8053 del 2014), dedotte in giudizio, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una differente ricostruzione dei fatti idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata, dovendosi, per contro, escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 2019).

3.4. Nel caso di specie, la corte d’appello ha ritenuto che la narrazione dei fatti svolta dal richiedente non fosse sufficientemente circostanziata, quanto ai luoghi, ai tempi ed alle dinamiche degli eventi esposti, ed ha, pertanto, correttamente escluso, in conformità ai predetti indicatori normativi (tra cui quello, previsto dalla lett. c), secondo il quale i fatti narrati dal richiedente sono considerati “veritieri” solo se le dichiarazioni dello stesso siano ritenute, appunto, “coerenti e plausibili”), che lo stesso fosse soggettivamente credibile, rigettando, per l’effetto, la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

3.5. Si tratta, per il resto, di un apprezzamento in fatto (del quale la corte d’appello ha esposto le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio) che il ricorrente non ha specificamente censurato con l’indicazione dei fatti storici, principali ovvero secondari, il cui esame, pur se dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, nè, infine, la loro decisività ai fini di una diversa pronuncia a lui favorevole, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio. La valutazione delle prove raccolte, in effetti, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione.

3.6. Ed è, peraltro, noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. a) e b), senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (ma tale circostanza non è stata dedotta nè accertata dal tribunale) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

3.7. Il giudizio d’inattendibilità svolto dal giudice di merito si sottrae, del resto, alle censure svolte dal ricorrente sotto il profilo dell’omesso esame della dedotta corrispondenza tra l’allegato rischio per la vita o l’incolumità fisica del richiedente e la situazione socio-politica in cui, come attestato dalle fonti internazionali, versa il Paese di provenienza.

E’, in effetti, senz’altro vero che, in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c, del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Cass. n. 26921 del 2017).

Tale principio, tuttavia, non esclude affatto che, con particolare riguardo alla vicenda personale del richiedente, posta a fondamento della domanda di protezione, il giudice debba vagliare la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, ove non suffragate da prove, anche sul piano della loro tenuta logica. Ed invero, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, al comma 5, stabilisce che “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:… c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;… e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.

Alla stregua del chiaro dato normativo, dunque, le dichiarazioni del richiedente ben possono essere suffragate da prove.

Se così non è, viceversa, tali dichiarazioni sono sottoposte ad una verifica di credibilità (“… essi sono considerati veritieri…”).

Tale verifica comporta, oltre che un duplice controllo di coerenza (la coerenza intrinseca del racconto e quella estrinseca concernente le informazioni generali e specifiche di cui si dispone), anche un equiordinato controllo di plausibilità, sicchè il racconto deve essere per l’appunto accettabile, sul piano razionale, sia quanto a coerenza, sia quanto a plausibilità, e deve essere cioè attendibile e convincente, come dimostrato dall’uso della congiunzione “e” (“…coerenti e plausibili e non sono in contraddizione…”).

Tale giudizio di plausibilità, direttamente riferito alle dichiarazioni, si risolve, infine, nel complessivo scrutinio di attendibilità del richiedente previsto alla lett. e) della disposizione, da compiersi a mezzo dei “riscontri effettuati”, espressione da intendersi riferita non soltanto ad eventuali riscontri esterni, ove disponibili, ma anche alla verifica di logicità del racconto, per cui i riscontri non attengono soltanto al dato estrinseco delle “informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso”, ma anche all’intrinseca credibilità razionale della narrazione.

Il menzionato controllo di logicità, lungi dal presentarsi quale appesantimento della posizione del richiedente, è viceversa espressione del favore che l’ordinamento riserva alla domanda di protezione internazionale, la quale, come emerge dal principio poc’anzi richiamato, non è rigidamente governata dal principio dell’onere della prova, giacchè non soltanto il giudice, in determinati frangenti, ha il dovere di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio, in particolare quello che concerne la situazione del paese di provenienza (si veda il comma 3 della richiamata disposizione), ma gli è consentito addirittura di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto: e tuttavia, proprio perchè si tratta di ritenere provati fatti che non lo sono, occorre almeno che essi reggano ad un giudizio di controllo di logicità, senza di che non resterebbe al giudice, una volta operata la verifica di coerenza intrinseca ed estrinseca, che prendere supinamente atto della domanda proposta, accogliendola in ogni caso, per quanto strampalata possa apparire, per l’ovvia considerazione che il tribunale, se è in condizione di stabilire quale sia la situazione complessiva in cui versa il Paese di provenienza non ha la benchè minima possibilità di accertare in concreto se la narrazione dei fatti riferita dal richiedente sia vera o inventata di sana pianta. In definitiva, una volta che il giudice di merito abbia doverosamente effettuato il controllo di logicità del racconto del richiedente, la valutazione compiuta sul punto non è sindacabile in sede di legittimità sul piano della violazione di legge, ma solo nei limiti del sindacato motivazionale consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, trovando applicazione il principio per cui, in materia di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche – com’è accaduto nel caso di specie – ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, che è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 21142 del 2019, in motiv.).

La corte d’appello, infatti, ha ritenuto la narrazione dei fatti svolta dal richiedente circa le ragioni che lo hanno indotto ad abbandonare il suo Paese non fosse attendibile, in quanto generica e incoerente, ed ha, quindi, correttamente escluso, in mancanza di tale necessario riscontro, ogni rilievo alla situazione socio-politica del suo Paese di provenienza, la cui mancata valutazione, pertanto, si sottrae alle censure svolte in ricorso.

3.8. Le conclusioni non sono diverse per ciò che riguarda la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Premesso che, ai fini del riconoscimento di tale protezione, non vale il principio secondo il quale, quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili, non è necessario un approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 10286 del 2020) ed escluso, quindi ogni rilievo impeditivo alla carenza di veridicità delle dichiarazione rese dallo stesso che la corte d’appello ha (incontestatamente e, pertanto, definitivamente) accertato, rileva la Corte che:

– il riconoscimento di tale protezione presuppone una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, la quale dev’essere accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria;

– il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019);

– la sussistenza di tale presupposto dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020);

– il giudice, però, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

3.9. La decisione impugnata, indicando le fonti in concreto utilizzate ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte dalle stesse (la cui utilizzabilità, pertinenza e attualità non risulta in alcun modo contestata dal ricorrente), ha ritenuto, con apprezzamento non censurato per il mancato esame di uno o più fatti decisivi specificamente dedotti in giudizio, che la situazione esistente in Costa d’Avorio non è caratterizzata da un conflitto armato interno che abbia determinato una situazione di violenzà indiscriminata.

3.10. Il ricorrente, d’altra parte, non ha adempiuto all’onere di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 26728 del 2019), e tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.

4.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria senza, però, considerare la personale vulnerabilità in cui versa il richiedente, che deriva sia dal pericolo di persecuzioni cui sarebbe esposto nel caso in cui fosse costretto a rientrare in Costa d’Avorio, sia dal suo inserimento sociale e lavorativo in Italia, dimostrato dalla partecipazione ad attività di laboratorio e dalla conoscenza della lingua italiana, oltre che dai disturbi psichiatrici di cui ha sofferto e soffre, e che è, pertanto, meritevole del riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal rischio di essere nuovamente immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale, come quello del suo Paese d’origine, idoneo a determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali.

4.2. Il motivo è fondato. La corte d’appello, infatti, ha respinto la domanda di protezione umanitaria proposta dal richiedente sul rilievo che in Costa d’Avorio esistono presidi ospedalieri presso i quali quest’ultimo può curare la patologia psichiatrica da cui risulta affetto e che, in tale Paese, a partire dal 2015, la copertura sanitaria è per legge estesa a tutta la popolazione universale: senza, tuttavia, procedere ad accertare, in concreto, l’effettiva capacità del sistema sanitario della Costa d’Avorio di erogare le cure idonee a fronteggiare la patologia del richiedente.

4.3. Ai fini della verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, infatti, la condizione di vulnerabilità per motivi di salute, normativamente tipizzata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h) bis, come modificato dal D.Lgs. n. 145 del 2015, impone all’organo giudicante un’attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio (Cass. n. 15322 del 2020; conf., Cass. n. 17118 del 2020, secondo cui, in particolare, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile ratione temporis, la condizione di vulnerabilità per motivi di salute richiede, alla luce della giurisprudenza unionale espressa dalla CGUE in data 24 aprile 2018, in causa C-353/16, l’accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure nonchè la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza.

5. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio per un nuovo esame alla corte d’appello di Catanzaro che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla corte d’appello di Catanzaro che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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