Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11750 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10920-2016 proposto da:

DELIZIE DI SICILIA SRL IN LIQUIDAZIONE, liquidatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 36, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO CURATOLA rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO RISPOLI;

– ricorrente –

contro

MONDELLO IMMOBILIARE ITALO BELGA SA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 58,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SANTI GIOACCHINO GERACI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1537/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso proposto ai sensi dell’art. 447 bis codice di rito, la società Delizie di Sicilia ha esposto, davanti al Tribunale di Palermo, di avere condotto in locazione da Mondello Immobiliare Italo Belga un’unità immobiliare e che tale contratto era stato dichiarato risolto per inadempimento della parte locatrice, con sentenza del Tribunale di Palermo n. 5566 del 2009, passata in giudicato. Chiedeva, pertanto, la condanna della resistente alla restituzione dei canoni versati dal mese di novembre 2003 al mese di agosto 2005, per un ammontare di Euro 106.250.000;

il Tribunale, rilevata la connessione del contratto con altro avente ad oggetto un immobile sottostante a quello locato, stipulato tra le stesse parti e considerato che con la sentenza passata in giudicato n. 3623 del 2009, era stata pronunziata la risoluzione del contratto relativo a tale unità di pianoterra, rigettava la domanda;

la Corte d’Appello, con sentenza pubblicata il 30 ottobre 2015, rigettava l’appello proposto dalla S.r.l. Delizie di Sicilia con pagamento delle spese di lite;

avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Delizie di Sicilia Srl in liquidazione sulla base di un unico motivo. Resiste Mondello Immobiliare Italo Belga con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia errore per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, n. 3 codice di rito, contestando il presupposto dell’unicità di valutazione tra le due fattispecie di locazione dei vani di pianoterra e del primo piano, ribadendo l’inesistenza di un collegamento tra i due contratti, riferiti al primo piano e al piano terra, l’apoditticità delle affermazioni contenute in alcuni passaggi della sentenza di secondo grado e deducendo una serie di circostanze di fatto relative agli accertamenti espletati in sede di merito;

il ricorso, che presenta evidenti profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, poichè la ricorrente non enuncia le norme e i principi di diritto che sarebbero stati violati, limitandosi a prospettare una serie di questioni di fatto e censure alle valutazioni dei giudici di merito (Cass. n. 4233 del 16.3.12), è inammissibile per difetto di specificità. Infatti la censura non coglie nel segno in quanto la Corte d’Appello rileva che l’odierna parte ricorrente non contesta che i due locali sono collegati fisicamente e giuridicamente e tale profilo non viene criticato in sede di legittimità;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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