Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11750 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. II, 05/05/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26687/2019 proposto da:

O.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato LUIGI MIGLIACCIO,

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 198/2019 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO,

depositata il 6/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 7/1/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello incidentale che O.L., nata in (OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria che la stessa aveva presentato mentre, in accoglimento dell’appello principale proposto dal ministero dell’interno, ha respinto la domanda di protezione umanitaria della richiedente che il tribunale aveva, invece, accolto.

O.L., con ricorso notificato il 6/9/2019, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione meramente apparente, ha rigettato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello che l’appellata aveva sollevato, limitandosi, sul punto, a sostenere che “l’appellante principale sia pure in maniera succinta ha indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del gravame”.

1.2. Il motivo è infondato. In materia di vizi in procedendo, come quello conseguente alla invocata violazione dell’art. 342 c.p.c., non è, infatti, consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione ovvero, come nella specie, di motivazione apparente (o contraddittoria), posto che il vizio di attività (non ulteriormente invocato) sussiste indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto.

2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi per il riconoscimento della protezione internazionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione internazionale che la richiedente aveva proposto omettendo, tuttavia, di considerare il fatto che la stessa aveva riferito in sede di audizione innanzi alla commissione territoriale, e cioè di essere stata vittima in Nigeria di reiterati abusi sessuali ad opera del patrigno, con violenza alla quale non aveva osato ribellarsi per paura di ritorsioni letali, e di aver, alla fine, deciso di espatriare allorchè questi aveva provato a costringerla in matrimonio ad un uomo anziano in cambio di terreni agricoli.

2.2. La corte d’appello, infatti, ha osservato la ricorrente, ha preso in considerazione solo una parte dei fatti che la stessa aveva riferito, e cioè le violenze sessuali subite, ritenendo non credibile la relativa narrazione solo in ragione delle discrasie temporali tra le dichiarazioni, omettendo, tuttavia, di esaminare le ulteriori vicende narrate, vale a dire il tentativo di costringerla ad un matrimonio non voluto con un uomo più anziano in cambio di terreni, che l’avevano, indotta, come riferito alla commissione territoriale, alla fuga dalla Nigeria, pur trattandosi di un fatto decisivo, e cioè di un elemento che, se accertato, avrebbe condotto al riconoscimento della protezione internazionale richiesta, sia nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, sia in quella della protezione sussidiaria prevista del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), posto che la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorchè le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata.

3.1. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi per il riconoscimento della protezione internazionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che non fosse credibile la narrazione che la richiedente aveva fatto degli abusi sessuali subiti ad opera del patrigno, omettendo, però, di disporre, come la richiedente aveva chiesto, l’acquisizione di informative precise ed aggiornate su fatti decisivi che avrebbero potuto condurre al riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), vale a dire l’endemica violenza nei confronti delle donne in Nigeria, la diffusione di abusi e violenze domestiche, la possibilità di tutela per le vittime di violenze di genere e comportamenti violenti e predatori assunti nei confronti delle donne dalle stesse autorità di polizia.

3.2. La richiedente, infatti, ha osservato la ricorrente, aveva denunciato il rischio, in caso di rimpatrio, non solo di essere sottoposta alla pratica del matrimonio imposto ma anche di subire trattamenti degradanti e inumani e violenze di genere per la sua condizione di donna giovane e sola in un contesto di assoluta carenza di tutela da parte delle autorità e di endemica violenza nei confronti delle donne.

4.1. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 3, 37 e 60 della Convenzione di Istanbul, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5, art. 5, art. 6, comma 2 e art. 14, lett. b), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis e art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la narrazione che la richiedente aveva fatto degli abusi sessuali subiti ad opera del patrigno non fosse credibile avendo riscontrato, nella relativa narrazione, discrasie temporale tra le dichiarazioni rese innanzi alla commissione territoriale e quanto riferito in sede di esame diretto da parte del giudice di prime cure, senza, tuttavia, considerare che la riscontrata contraddizione costituisce, in realtà, una mera imprecisione, verosimilmente dovuta alla fisiologica difficoltà di riferire in udienza, peraltro in lingua italiana, vicende così personali, inidonea a sconfessare in toto la credibilità della richiedente. La valutazione della credibilità della richiedente, quindi, si è svolta senza rispettare i criteri legali previsti dal cit. D.Lgs. n. 25, art. 3, commi 3 e 5.

4.2. La corte, poi, ha aggiunto la ricorrente, ha implicitamente rigettato le richieste istruttorie che la richiedente aveva formulato e non ha compiuto alcun approfondimento, come invece imposto dal cit. D.Lgs. n. 25, art. 8, comma 3, in ordine ai profili di danno dedotto, vale a dire il rischio di essere sottoposta, in caso di rimpatrio, non solo alla pratica del matrimonio imposto ma anche di subire trattamenti degradanti e inumani e violenze di genere per la sua condizione di donna giovane e sola in un contesto di assoluta carenza di tutela da parte delle autorità e di endemica violenza nei confronti delle donne.

5. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto l’appello proposto dal ministero avvero l’ordinanza con la quale il tribunale aveva accolto la domanda di protezione umanitaria, omettendo, tuttavia, di considerare gli elementi a tal fine dedotti dalla richiedente, vale a dire il rischio, in caso di rimpatrio, di subire, come sfollata interna e priva di una rete familiare di riferimento e di supporto, la violenza che diffusamente coinvolge le donne nigeriane. La corte, peraltro, ha aggiunto la ricorrente, ha omesso di considerare il livello di inserimento raggiunto dalla richiedente in Italia, avendo, addirittura, ridotto il rapporto di convivenza con il suo compagno a mera ospitalità.

6.1. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.

6.2. La corte d’appello, infatti, dopo aver evidenziato chela richiedente, a sostegno della domanda di protezione internazionale, aveva riferito di essere stata violentata dal patrigno e che era scappata da casa dopo che lo stesso le aveva detto che “voleva darla ad un uomo anziano”, che in cambio gli avrebbe dato un pezzo di terra, si è, però, limitata ad esaminare solo la prima parte del racconto, ritenendone l’inattendibilità in ragione delle “gravi contraddizioni tra quanto dalla stessa dichiarato in ordine (a)gli asseriti abusi sessuali da parte del patrigno dinanzi alla Commissione Territoriale… e quanto invece dichiarato dinanzi al primo giudice…”, omettendo, tuttavia, di valutare la seconda parte della vicenda fattuale che la richiedente aveva narrato, vale a dire la dedotta “dazione” della stessa, ad opera del patrigno, ad un uomo anziano che, in cambio, gli avrebbe dato un pezzo di terra: un fatto che, ove mai fosse vero (o, comunque, veritiero ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5), consente, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dei fatti tale da integrare gli estremi della protezione internazionale rivendicata dalla ricorrente. La costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce, infatti, grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorchè le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. n. 25463 del 2016; Cass. n. 25873 del 2013; più di recente, Cass. n. 21437 del 2020) con il conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass. n. 25463 del 2016).

7. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio per un nuovo esame alla corte d’appello di Catanzaro che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla corte d’appello di Catanzaro che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA