Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1175 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1175 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 28533-2007 proposto da:
SOMMADOSSI IERTA C.F.SMMRTI52C46G214L, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo
studio dell’avvocato GRISANTI FRANCESCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato TADDEI MARCELLO;
– ricorrente contro

COZZINI BRUNO, COZZINI GIORGIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 211/2007 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata 11 23/07/2007;

Data pubblicazione: 21/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per

l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso.

Svolgimento del processo
1. – Con atto di citazione del 10 dicembre 2003 Ierta Sommadossi convenne
in giudizio innanzi al Tribunale di Trento Giorgio e Bruno Cozzini,
proprietari di un fondo confinante sito in Padergnone, per avere gli

abitazione con annessa autorimessa, ad una distanza di m. 3,50 dal
confine, inferiore a quella legale, nonché per aver costruito, sul
confine delle rispettive proprietà, un muro di cemento armato di altezza
variabile da mt. 1,00 a mt. 4,00 in difformità dalla concessione
edilizia. L’attrice chiese al Tribunale la condanna dei Cozzini alla
demolizione delle opere realizzate in violazione delle norme vigenti in
tema di distanze dai confini e della concessione edilizia, nonchè al
risarcimento del danno conseguito alle violazioni anzidette.
I convenuti eccepirono, con riguardo alla porzione di fabbricato
costruita a distanza non legale, l’esistenza del consenso prestato da
Lidio Sommadossi, padre dell’attrice, nonché l’avvenuta usucapione del
diritto a mantenere l’edificio alla attuale distanza dal confine, essendo
trascorsi oltre venti anni tra il momento della sua completa
realizzazione, anche per la parte destinata ad autorimessa, e la
notificazione dell’atto di citazione.
2. – Il Tribunale adlto, con sentenza depositata il 13 giugno 2006,
condannò i convenuti in solido a demolire il muro posto sul confine tra
la p.ed. 212 e la p.f. 688/2 C.C. Padergnone e al ripristino del
dislivello naturale fra i fondi medesimi, rigettando nel resto le domande
dell’attrice.

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stessi realizzato una costruzione, consistente in una casa di civile

Avverso detta sentenza Giorgio e Bruno Cozzini proposero gravame.
3. – Concessa l’inibitoria con ordinanza del 6 febbraio 2007, precisate
le conclusioni, la Corte d’appello di Trento, con sentenza depositata il
23 luglio 2007, in parziale riforma della sentenza di primo grado, limitò

edifici,

osservando che

il

c.t.u.,

con motivazione

logica e

condivisibile, aveva collocato in epoca successiva alla costruzione
dell’edificio solo la parte più alta del muro. Dunque, il giudice di
primo grado avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di usucapione per la
parte di muro più bassa, a nord, e disporre la demolizione solo di quella
più alta, posta ad ovest. Gli appellanti si erano doluti anche della
condanna a ripristinare l’originario dislivello del terreno, sostenendo
che questa richiesta non era mai stata svolta. In effetti – osservò la
Corte di merito – l’attrice si era limitata a chiedere la demolizione di
tutte le opere realizzate in violazione delle norme di distanza dai
confini e certamente il terrapieno non è una costruzione in senso tecnico
e non rilevava la sua distanza dal confine.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Sommadossi sulla base
di quattro motivi.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 873 cod.civ.
Avrebbe errato la Corte di merito nell’accogliere la doglianza degli
attuali intimati in relazione alla asserita pronunzia

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ultra petita da

la demolizione del muro alla parte eretta dopo la costruzione degli

parte del primo giudice, sostenendo che l’attrice si era limitata a
chiedere la demolizione di tutte le opere realizzate in violazione delle
norme di distanza dai confini e certamente il terrapieno non era una
costruzione in senso tecnico e non rilevava la sua distanza dal confine.

accertato, sulla base delle risultanze della c.t.u., che il muro che era
a confine tra la p.ed. 212 e la p.f. 688/2, oltre a delimitare la
proprietà dei signori Cozzini, non costituiva semplice sostegno e
contenimento del naturale declivio del terreno, bensì assolveva in modo
permanente e definitivo la funzione di contenimento di un terrapieno
artificiale in quanto realizzato dagli stessi Cozzini. E poiché, secondo
la giurisprudenza, tali manufatti costituiscono vere e proprie
costruzioni soggette alla normativa sulle distanze dal confine e tra
fabbricati, era ravvisabile nell’affermazione della Corte territoriale
secondo la quale il terrapieno non è una costruzione in senso tecnico,
una violazione dell’art. 873 cod.civ.
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente
quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod.proc.civ., applicabile
nella specie ratione temporis:< Ai fini dell'applicazione della normativa di cui agli artt. 873 e ss. c.c. sulle distanze legali tra costruzioni e tra costruzione e il confine di proprietà, il terrapieno che modifica l'andamento naturale del terreno, creando un dislivello di origine artificiale tra i fondi o accentuando quello naturale già esistente, costituisce costruzione in senso tecnico- giuridico?>.
2. – Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza o del
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In realtà il giudice di primo grado, con decisione non impugnata, aveva

procedimento per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. Avrebbe errato la
Corte di merito nell’escludere che la Sommadossi avesse formulato la
domanda di condanna alla demolizione del muro di contenimento e alla
rimozione del terrapieno da esso sorretto. Poiché, invece, la prima

domanda era stata svolta, il giudice di secondo grado avrebbe violato
l’art. 112 cod.proc.civ. per non aver pronunciato su detta domanda.
La illustrazione della censura si completa con la formulazione del
seguente quesito di diritto:.
3. – Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione
dell’art.

878 cod.civ. La Corte territoriale, pur in presenza

dell’accertamento del primo giudice, non impugnato, secondo il quale il
muro a confine rappresentava un muro di contenimento di un terrapieno
artificiale realizzato dai Cozzini e non un muro di cinta, aveva ordinato
la demolizione del muro a confine tra i fondi limitatamente alla parte
eccedente i tre metri di altezza, in violazione del citato art. 878
cod.civ., che concerne solo il muro di cinta, inteso come manufatto
avente ambedue le facce isolare e libere, laddove nella specie il muro
era libero solo sul lato Sommadossi, mentre fungeva da appoggio ad un
terrapieno artificiale sul lato Cozzini, e,

dunque,

costituiva

costruzione in senso tecnico-giuridico.
4. – Le doglianze, da trattare congiuntamente in quanto strettamente
connesse, sono fondate.
5.1. – Ed infatti non risponde al vero l’affermazione della Corte di
merito secondo la quale la Sommadossi non avrebbe formulato la domanda di

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zi

condanna alla demolizione del muro di contenimento.
L’equivoco trae origine dalla formulazione della domanda della attuale
ricorrente, relativa alla :

da tale formulazione il

sulla demolizione del muro di contenimento a confine tra le proprietà di
cui si tratta al di là della parte eccedente i tre metri di altezza. Ciò
sul presupposto che il terrapieno non sia una costruzione in senso
tecnico, sicchè non rileverebbe la distanza dello stesso dal confine.
Al riguardo, deve rilevarsi che, come già chiarito da questa Corte, il
muro di cinta che abbia le caratteristiche previste nell’art. 878 cod.
civ.,ai fini dell’esenzione dal rispetto delle distanze legali imposte
dall’art.873 cod.civ., deve essere essenzialmente destinato a recingere
una determinata proprietà onde separarla dalle altre, non superare
un’altezza di tre metri ed avere entrambe le facce isolate da altre
costruzioni (v. Cass., sent. n. 20351 del 2012).
Nella specie, secondo quanto accertato incontestatamente, tali condizioni
non sussistevano, in quanto il muro in questione fungeva da appoggio ad
un terrapieno artificiale sul lato della proprietà Cozzini. Dunque, esso
costituiva una costruzione, e, come tale, sfuggiva all’applicazione
dell’art. 878 cod.civ.
5.2. – L’ulteriore conseguenza di tale rilievo è che la domanda di
demolizione proposta dalla Sommadossi, nel riferirsi a tutte /e opere
realizzate in violazione delle norme sulle distanze dai confini,
concerneva anche il muro di cui si tratta. Resta*, dunque, esclusa la

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giudice di secondo grado ha inferito la illegittimità della statuizione

violazione dell’art. 112 cod.procd.civ.
6. – Resta assorbito dall’accoglimento dei motivi illustrati l’esame del
quarto e del quinto motivo del ricorso, concernenti rispettivamente la
mancata prova dell’avvenuta realizzazione – sostenuta dalla Corte di

dai Cozzini – di una parte del muro di contenimento tra il 1982 e il
1983, e la motivazione della statuizione che limitava la demolizione del
muro.
7. – Conclusivamente, devono essere accolti il primo, il secondo ed il
terzo motivo, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata deve essere
cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altro
giudice –

che viene individuato nella Corte d’appello di Trento in

diversa composizione, cui è demandato altresì il regolamento delle spese
del presente giudizio – che la riesaminerà alla luce dei rilievi svolti
sub 5.1 e 5.2.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo, assorbiti gli
altri. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche
per le spese, alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 3 luglio 2013.

merito ai fini dell’accoglimento della eccezione di usucapione sollevata

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