Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1175 del 18/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 1175 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

SENTENZA

sul ricorso 19388-2013 proposto da:
SALIERNO MAURIZIO C.F. SLRMRZ73A20A783C, domiciliato
in ROMA PIAllA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANDREA GIUNTI, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
3983

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la
DIREZIONE AFFARI LEGALI DI POSTE ITALIANE,

Data pubblicazione: 18/01/2018

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSANA CATALDI,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 49/2013 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 05/02/2013 R.G.N. 1069/2012;

udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA
DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANNAMARIA URSINO per delega verbale
Avvocato ROSSANA CATALDI.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

’ RG 19388/2013
FATTI DI CAUSA

1.

La Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Aosta

che aveva accolto il ricorso, ha respinto le domande proposte da Maurizio Salierno il
quale, nel convenire in giudizio la s.p.a. Poste Italiane aveva chiesto, previa
dichiarazione di nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo
indeterminato decorrente dall’Il marzo 2011, l’accertamento dell’illegittimità del

datrice di lavoro alla reintegrazione nel posto in precedenza occupato ed al
risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni maturate sino alla
data della effettiva ricostituzione del rapporto.
2. La Corte territoriale ha premesso che l’appellato era stato assunto con contratti
di lavoro a tempo determinato dal 18 al 27 settembre 2004 e dal 3 febbraio al 31
marzo 2010 per svolgere le mansioni di portalettere, dapprima presso l’ufficio postale
di Benevento e successivamente presso il CPD di Molinara. Avendo aderito all’accordo
stipulato da Poste Italiane con le organizzazioni sindacali in data 13 gennaio 2006,
aveva sottoscritto contratto di lavoro part time a tempo indeterminato per lo
svolgimento delle medesime mansioni di portalettere presso la sede di Chatillon nel
periodo compreso fra i mesi di aprile e di settembre di ogni anno. Con lettera del 20
giugno 2011 la società si era avvalsa del patto di prova ed aveva comunicato la sua
volontà di recedere dal rapporto per esito negativo della stessa.
3.

Il giudice di appello, disattendendo le diverse conclusioni espresse dal

Tribunale, ha escluso la eccepita la’ nullità del patto, rilevando che con il richiamato
accordo del 13 gennaio 2006 le parti collettive avevano escluso la possibilità della
prova solo per quei lavoratori già immessi nell’organizzazione aziendale in esecuzione
di sentenze non ancora passate in giudicato, mentre per gli altri destinatari della

recesso esercitato dalla società per esito negativo dell’esperimento e la condanna della

proposta conciliativa era stata espressamente esclusa l’applicazione del solo art. 23,
comma 3, del C.C.N.L. e non dell’art. 20 dello stesso contratto, che subordina
l’assunzione in servizio al positivo superamento di un periodo di prova di durata non
superiore a tre mesi.
4. La Corte territoriale ha, inoltre, disatteso la tesi dell’appellato, secondo cui il
patto di prova doveva essere ritenuto privo di causa perché erano già state
disimpegnate dal lavoratore le medesime mansioni di portalettere, ed ha rilevato che

i

»

’ RG 19388/2013
l’interesse comune delle parti a valutare la possibilità e la convenienza del rapporto
discendeva dal fatto che la precedente prestazione aveva avuto una durata limitata a
soli due mesi e si era svolta in una zona del tutto diversa e molto distante da quella
alla quale si riferiva la assunzione definitiva.
5. Infine la Corte territoriale ha evidenziato che il ricorrente si era limitato ad
affermare di aver svolto con il massimo impegno l’attività lavorativa ma non aveva né
allegato né provato la riconducibilità del recesso ad un motivo diverso da quello

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Maurizio Salierno sulla
base di cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ai quali ha
opposto difese Poste Italiane s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso Maurizio Salierno denuncia ex art. 360 n. 3
cod. proc. civ. « violazione ed errata interpretazione ed applicazione di norme di legge
– in particolare dell’art. 3 Cost., degli artt. 1175, 1375, 1325, 1418, 2119 cod. civ. e
dell’art. 15 della legge n. 300/1970». Evidenzia che i precedenti rapporti di lavoro a
tempo determinato avevano avuto durata sufficiente a consentire la valutazione delle
capacità dell’assunto ed avevano riguardato le medesime mansioni di portalettere. Il
patto di prova inserito nel contratto a tempo indeterminato era, quindi, privo di causa
ed era stato apposto dalla società in violazione delle norme richiamate in rubrica. La
sola circostanza che la prestazione dovesse svolgersi in altro ambito territoriale non
giustificava un nuovo esperimento.
1.2. La seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.,
addebita alla sentenza impugnata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 434 e
437 cod. proc. civ., perché nel giudizio di primo grado la società aveva fatto leva solo
sulla asserita novità delle mansioni espletate in forza del contratto di assunzione a
tempo indeterminato. Il giudice di primo grado, inoltre, non aveva affermato che nel
contratto individuale il patto di prova non era stato apposto e neanche che la
assunzione in prova non era prevista dai C.C.N.L. del 2003 e del 2011. La Corte,
pertanto, avrebbe dovuto ritenere l’inammissibilità dei motivi formulati dalla società,

2

indicato dalla società datrice.

’ RG 19388/2013
in parte perché non pertinenti ed in parte perché fondati su circostanze di fatto non
dedotte nella memoria difensiva di primo grado. Avrebbe dovuto, inoltre, dichiarare la
tardività delle produzioni effettuate solo in sede di appello.
1.3. Con la terza critica, ricondotta alle ipotesi previste dai nn. 3 e 4 dell’art. 360
cod. proc. civ., il ricorrente si duole della violazione ed errata applicazione degli artt.
112, 434 e 437 cod. proc. civ. e rileva che il Tribunale aveva dichiarato la nullità del
patto di prova evidenziando che le parti collettive, nello stipulare gli accordi del

clausola al momento della definitiva assunzione con contratto a tempo indeterminato,
verosimilmente perché si trattava di personale che già in precedenza aveva prestato
attività lavorativa. Detto capo della sentenza non era stato censurato dall’appellante
sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della formazione del
giudicato interno e non procedere all’interpretazione degli accordi, per fornirne
un’esegesi diversa da quella alla quale era pervenuto il giudice di prime cure.
1.4. Il quarto motivo denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt.
1175, 1375, 1362 e seguenti cod. civ.. Riportato il contenuto degli accordi indicati nel
punto che precede e richiamate le regole di ermeneutica contrattuale, il ricorrente
sostiene, in sintesi, che la previsione di un patto di prova, tra l’altro privo di causa,
avrebbe finito per privare di senso le stesse conciliazioni, che gli accordi intendevano
incentivare e disciplinare. I lavoratori, infatti, non avrebbero avuto alcun interesse a
rinunciare alle pretese fondate sulla illegittimità dei contratti a termine conclusi in
passato per stipulare un contratto che, seppure a tempo indeterminato, concedeva al
datore di lavoro la possibilità di recedere ad nutum dal rapporto.
1.5. Infine la quinta censura denuncia la contraddittorietà fra dispositivo e
motivazione quanto al regolamento delle spese di lite e comunque la violazione
dell’art. 92 cod. proc. civ.. Rileva al riguardo che la Corte, dopo avere richiamato il

13/1/2006 e del 10/7/2008, avevano escluso che la società potesse inserire la

principio della soccombenza, aveva condannato al pagamento delle spese di lite
l’appellante e non l’appellato che aveva visto respinte le proprie pretese. Aggiunge che
sussistevano in ogni caso gravi ed eccezionali motivi idonei a giustificare una
pronuncia di integrale compensazione.
2. Per il suo carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure deve essere
esaminato con priorità il terzo motivo di ricorso.

3

op

RG 19388/2013
Il motivo è formulato nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di
cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., perché il ricorrente riporta nell’atto il
capo della sentenza di primo grado sul quale si sarebbe formato giudicato interno per
effetto della mancata formulazione di specifiche censure e trascrive anche (alle pagine
da 11 a 13 e da 15 a 18 ) i motivi di gravame formulati dalla società. La censura,
inoltre, si fonda su atti che entrano a far parte del fascicolo d’ufficio, sicché opera il
principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l’onere gravante sul

base del principio di strumentalità delle forme processuali,….. quanto agli atti e ai
documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di
trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi
dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ.» ( Cass. S.U. 3.11.2011 n. 22726).
La denuncia dell’error in procedendo, in quanto validamente formulata, consente
al Collegio di esaminare ed interpretare gli atti processuali rilevanti, perché in tal caso
la Corte di Cassazione è giudice del fatto processuale ed il suo sindacato investe
l’invalidità denunciata, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale
motivazione della sentenza impugnata ( fra le più recenti in tal senso Cass. 21.4.2016
n. 8069).
2.1. Ciò premesso osserva il Collegio che il Tribunale di Aosta aveva ritenuto
illegittima l’apposizione del patto di prova innanzitutto perché privo di causa, avendo il
ricorrente «esercitato le stesse mansioni, ancorchè in luogo differente, per un periodo
di due mesi a solo un anno di distanza dalla stipulazione del nuovo contratto..».
Aveva aggiunto il Tribunale che «non a caso gli accordi sindacali del 13.1.2006 e
10.7.2008 che prevedevano la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato con coloro che avevano prestato attività lavorativa con contratti a
tempo determinato e in ottemperanza ai quali è stato posto in essere il presente
rapporto non fanno parola alcuna della possibilità di prevedere un patto di prova. E
certamente tale possibilità – ben verosimilmente esclusa proprio perché si tratta di
personale che già in precedenza aveva prestato attività lavorativa per la resistente se fosse stata voluta dalle parti sarebbe stata oggetto di specifica pattuizione, tanto
più che a seguito della determinazione di un periodo di prova segue il diritto del
datore di lavoro a recedere dal contratto senza necessità di motivazione».

4

ricorrente ex art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., « è soddisfatto, sulla

RG 19388/2013
2.2. Si tratta, ad avviso del Collegio, non di un
un’argomentazione rafforzativa resa

obiter dictum

né di

ad abundantiam bensì di un’autonoma ratio

decidendi da sola idonea a giustificare, anche a prescindere dall’indagine sulla
presenza di una causa valida, l’asserita impossibilità di inserire nel contratto il patto di
prova.
Infatti si è in presenza di una motivazione ultronea, non suscettibile di passaggio
in giudicato, oltre che nei casi in cui il giudice accogliendo un’eccezione di rito si sia

potestas iudicandi,

qualora gli argomenti spesi nella sentenza

impugnata facciano solo da contorno alla ragione della decisione e si pongano in
stretta correlazione con quest’ultima, nel senso che apprezzati a prescindere dalla
ragione principale non sarebbero sufficienti a giustificare la pronuncia adottata.
2.3. Non è questo il caso che ricorre nella fattispecie, perché l’interpretazione data
dal Tribunale agli accordi del 13.1.2006 e 10.7.2008 si risolve nell’affermazione della
impossibilità di apporre il patto dei prova nei contratti stipulati a seguito della
conciliazione e, quindi, nell’individuazione di una causa di illegittimità del patto stesso,
del tutto autonoma e distinta rispetto a quella dell’assenza delle ragioni che rendono
lecita la sperimentazione.
E’ significativo al riguardo che la stessa Corte territoriale abbia colto l’autonomia
dei diversi argomenti posti a fondamento della pronuncia impugnata e li abbia trattati
separatamente, ritenendoli entrambi infondati.
Così facendo, peraltro, il giudice di appello ha violato il principio del

tantum

devolutum quantum appellatum perché, come si desume dalla trascrizione dei motivi
di appello riportata nel ricorso, la società aveva fatto solo cenno agli accordi nelle
premesse del primo motivo (ove si legge: il giudice ha ritenuto che la possibilità di

prevedere un periodo di prova non fosse stato oggetto di specifica pattuizione tra le
parti, né prevista negli accordi sindacali del 13.1.2006 e del 10.7.2008) ma aveva poi
speso argomenti non riferibili alla motivazione della sentenza impugnata, insistendo
sull’inserimento della clausola nel contratto individuale e sulla disciplina prevista dal
CCNL, ossia su ragioni ritenute dalla stessa Corte territorialt non pertinenti ( pag. 6
ultimo periodo).
2.4. Il terzo motivo di ricorso è quindi fondato perché, in assenza di un motivo di
gravame volto a censurare in modo specifico una delle due diverse ed autonome

5

spogliato della

• RG 19388/2013
rationes decidendí,

l’appello di Poste Italiane s.p.a. doveva essere dichiarato

inammissibile.
Il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le più recenti
Cass. 27.7.2017 n. 18641 e Cass. 21.6.2017 n. 15350) secondo cui in caso di
pluralità di rationes decídendi l’interesse alla impugnazione viene meno qualora una di
dette rationes non sia stato oggetto di specifico motivo di censura, opera non solo in
sede di legittimità ma anche in tutti i giudizi di natura impugnatoria, in quanto, una

fondatezza del motivo formulato non potrebbe assicurare in nessun caso
all’impugnante il risultato utile perseguito ( in tal senso Cass. 21.4.2017 n. 10155).
3. La fondatezza del terzo motivo è assorbente rispetto alle altre censure e
comporta la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382 comma 3
cod. proc. civ., in quanto l’inammissibilità dell’appello, erroneamente non rilevata
dalla Corte territoriale, è ostativa alla prosecuzione del processo ( Cass. 24.1.2007 n.
1505; Cass. 26.8.2004 n. 17026).
4. Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità seguono la
soccombenza e vanno poste a carico della s.p.a. Poste Italiane nella misura indicata in
dispositivo.
La fondatezza del ricorso comporta l’inapplicabilità dell’art. 13, comma 1 quater,
del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la
sentenza impugnata e condanna Poste Italiane s.p.a. a rifondere a Maurizio Salierno le
spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi C 2.200,00, oltre i.v.a. e c.p.a., e
del presente giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 4.000,00 per
competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017

volta formatosi giudicato interno sul capo della decisione non impugnato, la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA