Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11749 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6358/2019 r.g. proposto da:

P.S. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Roberto

Dalla Bona, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Ippolito

Nievo n. 61, presso lo studio dell’Avvocato Rossella De Angelis;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data

30.7.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/2/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da P.S., cittadino indiano, contro il Ministero dell’Interno e diretto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il tribunale ha, in primo luogo, ricordato la vicenda personale del richiedente, secondo il racconto svolto da quest’ultimo; il ricorrente ha infatti narrato: i) di aver lasciato il suo paese a causa delle minacce subite dagli zii, che lo avevano minacciato per questioni legate alla divisione ereditaria dei terreni; ii) di aver assistito al ferimento del padre sempre da parte dello zio che, dopo aver offeso il padre con attrezzi agricoli, aveva minacciato di ucciderlo; iii) di temere di essere ucciso dagli zii, in caso di rimpatrio.

Il Tribunale ha dunque ritenuto che: a) non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato perchè le ragioni sottese alla sua emigrazione in Italia non integravano i presupposti normativi per l’invocata protezione; b) non ricorrevano neanche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, in mancanza di atti di persecuzione in danno del richiedente e delle altre situazioni di danno previste dalla norma da ultimo citata; c) non era fondata neanche la domanda volta alla protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c, D.Lgs., da ultimo citato, in assenza di una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata in India; d) non era fondata neanche la domanda di protezione umanitaria, in mancanza di una situazione di effettiva vulnerabilità e perchè il ricorrente non aveva neanche dimostrato un effettivo radicamento in Italia, ove peraltro era stato condannato per la commissione di reati.

2. Il decreto, pubblicato il 30.7.2018, è stato impugnato da P.S. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 e 35bis, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e dell’art. 115 c.p.c..

2. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; direttiva 2004/83/CE, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 111 Cost., art. 6 CEDU, art. 101 c.p.c.. Si evidenzia che il giudice del merito non aveva attivato i suoi poteri di cooperazione officiosa e che avrebbe dovuto quanto meno indicare le C.O.I. acquisite d’ufficio, assegnando un termine ex art. 101 c.p.c. affinchè il richiedente potesse, tramite il difensore, controdedurre.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 t.u. imm., della direttiva 2004/83/CE, nonchè dell’art. 2 Cost. e dell’art. 8CEDU, in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1 Già il primo motivo è inammissibile.

Sostiene il ricorrente che il giudice dell’opposizione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis non è competente a decidere sulla protezione umanitaria, dato che la domanda relativa a detta protezione è soggetta al giudizio di cognizione ordinario e, dunque, anche ad eventuale appello, e che il Tribunale avrebbe dovuto decidere per l’inammissibilità di detta domanda o separarla.

Sulla questione fatta valere, questa Corte si è di recente pronunciata con l’ordinanza 9658/2019, evidenziando quanto segue: “è… carente di interesse il ricorso per cassazione ogni qual volta il ricorrente denunci la mancata adozione del rito ordinario o sommario di cognizione con riferimento alla domanda di protezione umanitaria dopo avere egli stesso instaurato il giudizio di merito mediante la proposizione di un ricorso unico e unitario ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis avente ad oggetto la richiesta di ogni forma di protezione, come è avvenuto nella presente controversia, per giunta senza eccepire in alcun modo nel giudizio camerale la mancata adozione – peraltro da lui stesso provocata – del rito ordinario per la domanda di protezione umanitaria, previa richiesta di separazione dei giudizi da lui congiuntamente instaurati. E’ poi del tutto paradossale che il ricorrente lamenti, nel ventaglio alternativo delle decisioni corrette che ipotizza, la mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda da lui formulata, ovvero la mancata adozione di un provvedimento, ovviamente meramente ordinatorio, di separazione delle domande che egli stesso ha proposto cumulativamente, chiedendo il simultaneus processus. E’ infine il caso di notare incidentalmente che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l’assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica.” (cfr. anche Cass., ord. 26552/2019).

Va, poi, aggiunto che la censura sarebbe comunque infondata, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 3, atteso che la pretesa nullità processuale sarebbe qui opposta dalla parte che vi ha dato causa.

D’altra parte “l’adozione del rito camerale in luogo di quello ordinario non induce alcuna nullità (o improcedibilità) ove, in concreto, non venga eccepito e provato che dall’erronea inversione sia derivato effettivo pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all’acquisizione delle prove e, più in generale, a quant’altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario” (Sez. 1, n. 18201/2006; conf.: Sez. 1, n. 13639/2013; Sez. 6 – 1, n. 23682/2017).

5.2 I secondo motivo è anch’esso inammissibile.

E’ pur vero che, in tema di protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e art. 14, lett. a) e b), il conseguente diritto non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (cfr. Sez. 6, sentenza n. 15192 del 20/07/2015; nello stesso senso,

anche: Sez. 6, Ordinanza n. 25873 del 18/11/2013;Sez. 6, Ordinanza n. 16356 del 03/07/2017; Sez. 6, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017); tuttavia, nel caso di specie la parte ricorrente non ha allegato di aver tentato inutilmente di attivare la protezione statuale senza riceverla, così rendendo la doglianza irricevibile, in assenza di un obbligo – in tal caso – da parte dei giudici del merito di attivare i sopra ricordati poteri di indagine officiosa.

5.3 La doglianza formulata in riferimento al mancato contraddittorio processuale sulle C.O.I. è anch’essa inammissibile, perchè non spiega in qual modo la consultazione delle fonti di conoscenza, acquisite officiosamente dal giudice del merito, abbia inficiato il diritto difensivo del richiedente ad interloquire sul punto nel dibattito processuale. In realtà, il ricorrente non ha neanche allegato altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le COI consultate dal tribunale, così rendendo la censura aspecifica e comunque non autosufficiente.

Va, poi, osservato, in termini più generali, che le COI sono acquisibili liberamente in quanto mutuate da fonti pubbliche accessibili a chiunque, onde è nel contraddittorio che ha luogo avanti al giudice che si sviluppa il confronto tra le parti in ordine all’attendibilità delle informazioni raccolte e alla loro idoneità ad orientare la valutazione circa la situazione interna del paese interessato. E poi vero che le COI, a cui abbia attinto la Commissione territoriale si riflettono nella motivazione del provvedimento da essa adottato e, dunque, essendone perciò informato, il ricorrente non può opporre la sua non conoscenza a pretesto della mancata interlocuzione su di esse (così, Cass. 1603/2020).

Va anche aggiunto che le COI non costituiscono un fatto o non integrano una questione, in ragione dei quali si possa profilare una violazione del contraddittorio, trattandosi propriamente di un elemento istruttorio ed essendo ben noto che spetta al giudice scegliere, facendo esercizio del suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento (così, Cass. 1603/2020, cit. supra).

5.4 Il quarto motivo – che si incentra sul diniego della richiesta protezione umanitaria – è anch’esso inammissibile perchè versato in fatto e rivolto ad una rivalutazione dei presupposti applicativi dell’istituto invocato, e ciò a fronte di una motivazione che ha evidenziato la mancanza di un serio radicamento del richiedente nel contesto sociale italiano e la mancanza di una condizione di soggettiva vulnerabilità del richiedente.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 96602019.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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