Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11749 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.11/05/2017), n. 11749
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8051-2016 proposto da:
I.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SISTINA 125, presso lo studio dell’avvocato Z. M., che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS), EQUITALIA GERIT SUD SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 19578/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
l’01/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
Fatto
RILEVATO
che:
con atto di opposizione ai sensi dell’art. 615 codice di rito, I.F. ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma, nei confronti di Roma Capitale e di Equitalia Sud S.p.A. avverso il sollecito di pagamento di una cartella;
con sentenza del 21 ottobre 2013 Giudice di Pace di Roma ha accolto la domanda di parte attrice, annullando la cartella esattoriale e condannando le convenute al pagamento delle spese di lite;
avverso tale sentenza I. proponeva appello davanti al Tribunale di Roma formulando eccezioni in ordine alla liquidazione delle spese di lite;
con sentenza del 1 ottobre 2015 del Tribunale di Roma rigettava l’appello. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione lo I. sulla base di un motivo.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione l’art. 91 codice di rito, in relazione all’art. 360, n. 5 codice di rito ed errata o falsa applicazione delle norme inerenti la liquidazione delle spese, del tariffario forense e delle disposizioni sulla dignitosa retribuzione del lavoratore ai sensi dell’art. 36 Cost. e violazione dell’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea;
il ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno fondato le rispettive decisioni sulla base del falso presupposto della mancanza di prova dell’avvenuto deposito, nel giudizio di primo grado, della nota spese. Pertanto, in assenza di una nota spese il giudice di prime cure ha rideterminato la misura complessiva delle spese in maniera inferiore a quella indicata nella predetta nota;
Considerato che:
il motivo si fonda sulla mancata valutazione di un elemento documentale che il giudice di appello afferma non essere in atti ed il ricorrente sostiene di avere depositato. Si tratta di una censura che avrebbe dovuto formare oggetto di errore revocatorio. Per il resto non si contesta il principio per cui, in difetto di nota spese, il giudice non era vincolato alla soglia minima tariffaria del D.M. n. 140 del 2012;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alcun provvedimento va adottato riguardo alle spese di lite poichè controparte non ha svolto alcuna attività processuale in questa sede, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017