Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11748 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Brescia, con ordinanza dell’1.3.2010, nel procedimento n.

R.G.14795/09 pendente fra:

M.N. (OMISSIS);

R.P. (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. M.N. conveniva davanti al tribunale di Brescia R.P., chiedendone la condanna al rilascio di un fondo agricolo sito nel Comune di Nave, assumendosene proprietario.

Si costituiva il convenuto ed eccepiva l’incompetenza del giudice adito, essendo competente la sezione specializzata agraria, proponendo domanda riconvenzionale di accertamento di acquisto della proprietà per utile esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, essendo egli affittuario del terreno. Il tribunale si dichiarava con sentenza incompetente, essendo competente la sez. spec. agraria dello stesso tribunale. Questa, con ordinanza dell’1.3.2010, ha sollevato conflitto negativo di competenza, richiedendo il regolamento ufficio della competenza.

2. Va affermata la competenza del tribunale di Brescia, sez. ordinaria.

Costituisce principio pacifico che le controversie in materia di riscatto di fondo rustico da parte dell’affittuario coltivatore diretto, come anche del proprietario coltivatore diretto di fondi confinanti con quello in vendita, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, non rientrano tra quelle devolute alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate Agrarie a norma della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 26, ma appartengono alla competenza del giudice ordinario.

Le stesse, infatti, non implicano l’applicazione di norme sul rapporto di affitto, la cui esistenza è uno dei presupposti di fatto dell’operatività dell’istituto che, al pari degli altri, può costituire oggetto di accertamento incidenter tantum da parte dello stesso giudice non specializzato, se non ricorrono condizioni particolari che richiedano un accertamento con efficacia di giudicato.

Il suddetto principio resta valido, giusta una giurisprudenza assolutamente incontroversa di questa Corte, anche dopo l’entrata in vigore della L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9, il quale devolve alle Sezioni Specializzate Agrarie tutte le controversie in materia di contratti agrari, in quanto nella controversia in tema di prelazione e riscatto non vengono in discussione diritti derivanti direttamente e tipicamente dal rapporto di affitto, ma un diritto nascente dalla legge che nel contratto di affitto rinviene solo il suo presupposto fattuale.

3. La competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie in tema di controversie aventi ad oggetto il riscatto del fondo alienato contra ius praelationis sussiste soltanto quando l’affittuario del fondo rustico proponga il retratto nei confronti dell’acquirente e costui chieda in via riconvenzionale l’accertamento dell’inesistenza del contratto d’affitto, giacchè in tal caso, ponendosi la necessità di accertare con l’efficacia di giudicato (art. 34 c.p.c.) la titolarità del rapporto agrario presupposto del riscatto medesimo, l’intera controversia subisce la vis actractiva del giudice specializzato (Cass. 08/06/2007, n. 13387, Cass. 1 dicembre 2000, n. 15365; Cass. 2 marzo 1998, n. 2269).

4. Nella fattispecie, invece, la domanda aveva ad oggetto il rilascio di un fondo per occupazione senza titolo, mentre la domanda riconvenzionale ha ad oggetto la declaratoria del diritto di prelazione o di riscatto, per cui l’accertamento di un preesistente contratto agrario di affitto costituisce oggetto solo di un accertamento incidenter tantum ai fini della decisione della domanda riconvenzionale. Non sussiste, invece, nella fattispecie una controversia in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto, ai sensi della L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9 (Cass. 7 marzo 2005, n. 4870; Cass. 17 novembre 1998, n. 11553), da decidersi con efficacia di giudicato.

Va, quindi affermata la competenza del tribunale di Brescia, sez. ordinaria”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va affermata la competenza del tribunale di Brescia, sez. ordinaria;

che nessuna statuizione va emessa sulle spese di questo regolamento.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

Dichiara la competenza del tribunale di Brescia, sezione ordinaria.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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