Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11747 del 27/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11747
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12746/2010 proposto da:
M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE IPPOCRATE 94, presso lo studio dell’avvocato CUCCA
Antonio, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
A.L., SARA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4345/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
5.10.09, depositata il 04/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/04/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.
La Corte, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:
M.V. ha chiesto il risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale.
Con sentenza depositata in data 4 novembre 2009 la Corte d’Appello di Roma, in parziale modifica della sentenza del Tribunale, ha elevato ad Euro 12.145,82 la somma dovuta, in solido, da Sara Assicurazioni S.p.A. e L.A..
2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..
3. – L’unico motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il tema è la negata incidenza della invalidità permanente sulla capacità lavorativa specifica. Le argomentazioni a sostegno, che peraltro implicano apprezzamenti di merito, poggiano sulla relazione del C.T.U., nei cui confronti non è stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.
In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011