Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11747 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 14/05/2010), n.11747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.V. (c.f. (OMISSIS))domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

sul ricorso 11024-2008 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.V. (c.f. (OMISSIS)) domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

02/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per la cancellazione del periodo di

apertura del ricorso, inammissibilità del primo motivo, rigetto del

secondo, inammissibilità del terzo, rigetto del quarto, quinto e

sesto motivo, rigetto degli altri, rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato M.V. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli, del 22/02/2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento;determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che pure propone ricorso incidentale in punto spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Quanto al ricorso principale, va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).

Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).

Il Giudice a quo ha peraltro determinato il danno morale in contrasto con i parametri CEDU e con la giurisprudenza di questa Corte. Va pertanto accolto il relativo motivo del ricorso.

Rimane assorbito il motivo di ricorso relativo alle spese del giudizio di merito, che vanno rideterminate.

Quanto al ricorso incidentale, esso va rigettato.

Il Giudice a quo ha correttamente posto le spese a carico dell’amministrazione, risultando vittorioso il ricorrente, e non rilevando che l’amministrazione stessa si sia rimessa alle valutazioni del giudice.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte, va determinata, a titolo di danno morale, per un periodo eccedente la ragionevole durata del procedimento, di anni 7 e mesi 5, la somma di Euro 6.800,00, con interessi dalla domanda.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie in parte qua il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 6.800,00 con interessi dalla domanda, e le spese del giudizio, che liquida per il giudizio di merito in Euro 490,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte a favore dell’avv. A.L. Marra antistatario;

per il presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 865,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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