Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11747 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16636/2015 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GAVIRAGHI;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato ORLANDO SIVIERI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PAOLA PICCI, LORENZO BRACCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2061/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che a seguito di divisione giudiziale dei condividenti B., i parenti si trovarono, ciascuno, ad occupare le unità immobiliari di uno stabile in Firenze assegnate ad altro familiare. Con sentenza n. 4759 del 2005 il Tribunale di Firenze ha dichiarato risolto il contratto di comodato in base al quale alcuni dei familiari, tra cui Br.An., occupavano le unità immobiliari in oggetto. Al momento del decesso della Br., verificatosi nel mese di (OMISSIS), era subentrato nell’occupazione dell’appartamento il figlio, B.C., il quale in data (OMISSIS) aveva rilasciato l’immobile in favore del proprietario B.M. che, in data 24 luglio 2009, lo aveva convenuto in giudizio, in proprio e quale erede della madre, per ottenerne la condanna al pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di occupazione dell’immobile;

con sentenza n. 3135 del 2013 il Tribunale di Firenze respingeva la domanda di pagamento per difetto della prova della qualità di erede della madre in capo a C.;

avverso tale decisione proponeva appello B.M. e la Corte territoriale, con sentenza pubblicata il 12 gennaio 2015, in riforma della sentenza impugnata, condannava B.C. al risarcimento per illegittima occupazione dell’immobile, per la somma di Euro 67.669,33, di cui Euro 56.190 iure hereditario ed Euro 11.841 iure proprio, oltre interessi e spese;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione B.C. sulla base di un motivo. Resiste B.M. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1591, 2697 c.c. e artt. 113, 153 e 173 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, erronea applicazione da parte del giudice di appello dell’art. 1591 c.c., nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la dimostrazione del maggior danno in totale assenza di effettiva dimostrazione del pregiudizio subito;

con atto ritualmente depositato presso la cancelleria di questa suprema Corte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un’intesa e dunque di rinunciare al ricorso avverso la sentenza in oggetto (decisione della Corte d’Appello di Firenze depositata il 12 gennaio 2015), a spese compensate;

ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l’estinzione del processo e che non si debba provvedere in merito alle spese;

che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

PQM

dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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