Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11747 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5656-2019 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, in VIALE IPPOCRATE 92, presso lo

studio dell’avvocato STANY ANDREA SIRIANNI, rappresentata e difesa

dagli avvocati GIUSEPPE SCIASCIA CANNIZZARO, GIUSEPPE BENTIVEGNA,

con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CE.PI.MA. CASSA EDILE PALERMITANA INTERSINDACALE MUTUALITA’

ASSISTENZA; CURATELA del FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) s.r.l.,

in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2605/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La (OMISSIS) s.r.l. propose reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, in data 13.2.18, che ne aveva dichiarato il fallimento, deducendo la nullità della notifica del ricorso, l’improcedibilità dello stesso ricorso per violazione della L. Fall., art. 15, u.c., il mancato superamento dei parametri dimensionali e l’insussistenza dello stato d’insolvenza.

Si costituì il fallimento, resistendo al reclamo.

Con sentenza emessa il 27.12.18, la Corte territoriale rigettò il reclamo, osservando che: la notifica del ricorso per fallimento era stata correttamente eseguita in quanto l’ufficiale giudiziario, in data 29.11.17, si era recato presso la sede legale della società debitrice, come risultante dal registro delle imprese, coincidente con l’abitazione dell’amministratore e legale rappres. della reclamante; come si desume dalla relata di notifica, l’ufficiale giudiziario non aveva rinvenuto insegne della ditta o altri segni che indicassero la presenza della società nell’edificio, ma, avendo letto al citofono il nome del legale rappres. stesso, aveva suonato senza ricevere risposta, effettuando pertanto il deposito degli atti presso la casa comunale il 27.12.17; era da ritenere inverosimile la difesa della società fallita secondo cui, pur ammettendo che la sede legale fosse allocata presso l’abitazione del legale rappres., la notifica sarebbe stata tentata fuori dell’orario d’ufficio, trattandosi di abitazione; non era stata dimostrata la prescrizione del credito azionato dall’erario, nè l’insussistenza dei parametri dimensionali della società, di cui alla L. Fall., art. 1, in quanto erano stati prodotti informali prospetti di bilancio, per gli anni dal 2014 al 2016, mentre l’ultimo bilancio approvato risaliva al 2010; non era stata prodotta la situazione patrimoniale aggiornata, non costituendo prova al riguardo le copie non conformi del registro iva; era stato provato lo stato d’insolvenza, alla luce dei crediti non pagati, di una procedura esecutiva di Unicredit e della chiusura della sede legale che attestava l’inattività della società.

La (OMISSIS) s.r.l. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15, comma 3, in relazione all’art. 143 c.p.c., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto corretta e legittima la notifica del ricorso per fallimento, senza motivare sull’omessa dichiarazione d’irreperibilità, legittimante il deposito del plico spedito presso la casa comunale. In particolare, la ricorrente lamenta che il primo tentativo di notifica era avvenuto in orario sconosciuto e senza alcuna indagine tesa a rinvenire il destinatario, mentre la seconda notifica non era stata effettuata presso la sede legale, ma direttamente attraverso il deposito presso la casa comunale e, pertanto, omettendo ogni accertamento sulla effettiva irreperibilità del destinatario.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 1, e degli artt. 2413 e 2435, c.c., avendo la Corte d’appello errato nel ritenere che i bilanci d’esercizio dovessero essere necessariamente depositati presso il registro delle imprese per assumere valore indiziario ai fini della verifica del superamento delle soglie di fallibilità.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 5, avendo erroneamente la Corte di merito ritenuto la sussistenza dello stato d’insolvenza, atteso che i fatti e gli elementi valutati al riguardo non rappresentavano indici di dissesto, in quanto il debito erariale era stato oggetto di rateizzazione, con le rate regolarmente pagate, mentre l’unico procedimento esecutivo promosso nei confronti della società ricorrente non era, di per sè, indice d’insolvenza. Al riguardo, la ricorrente lamenta altresì che il giudice di secondo grado non abbia considerato vari fattori dai quali desumere, invece, l’insussistenza dello stato d’insolvenza, quali: la mancata levata di protesti; l’assenza di procedure esecutive mobiliari e l’esistenza di perdite patrimoniali contenute sostanzialmente nei limiti del capitale sociale.

Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132c.p.c., comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè motivazione apparente o mancante. Invero, la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sull’efficacia probatoria delle scritture contabili e dei bilanci prodotti ai fini della verifica dei presupposti di cui alla L. Fall., art. 1, nonchè dell’omessa pronuncia sull’eccepita insussistenza dello stato d’insolvenza.

Il primo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti inerenti alla regolarità della notificazione del ricorso per fallimento, L. Fall., ex art. 15, avendo la Corte territoriale chiaramente motivato sulla correttezza della notifica. Al riguardo, dopo la tentata notifica con pec, non eseguita perchè l’indirizzo telematico della (OMISSIS) non era risultato valido, la notifica del ricorso è stata effettuata presso la sede legale, coincidente con la residenza del legale rappres. della società fallita, ove l’ufficiale giudiziario non aveva riscontrato insegne o altri segni che indicassero l’effettiva presenza della società sul posto, ed aveva anche suonato al campanello non ricevendo risposta. Pertanto, la Corte ha rettamente motivato sull’irreperibilità della società a norma della L.F., art. 15.

Il secondo motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello, in mancanza del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, ha escluso, con valutazione immune da censure, ogni valenza probatoria dei “prospetti di bilancio” prodotti e delle copie di registro iva, in applicazione del principio affermato da questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – secondo cui “in tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 4, costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicchè in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi” (Cass., n. 24138/19).

Nel caso concreto, dato il mancato deposito dei suddetti tre bilanci, la società non ha dimostrato, con altri elementi probatori, i parametri di non fallibilità, avendo al riguardo la Corte territoriale, con motivazione incensurabile in questa sede, escluso tale idoneità probatoria delle mere copie non conformi delle scritture contabili ai fini della dimostrazione dell’insussistenza dei presupposti, L. Fall., ex art. 1, per l’assoggettabilità al fallimento.

Il terzo e quarto motivo – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono inammissibili perchè diretti al riesame dei fatti inerenti alla valutazione della sussistenza dello stato d’insolvenza. Al riguardo, la Corte d’appello ha sufficientemente motivato al riguardo, non configurandosi alcun onere del giudice di motivare espressamente su ogni elemento probatorio addotto dalle parti, ben potendo operare insindacabilmente una selezione di quelli ritenuti decisivi ove sorretti da motivazione coerente con il minimo costituzionalmente esigibile.

Pertanto, è irrilevante che il giudice di secondo grado nel motivare lo stato d’insolvenza, nulla abbia osservato su quelli che, secondo l’appellante, erano indizi rivelatori dell’insussistenza dell’insolvenza.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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