Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11746 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 14/05/2010), n.11746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

HOTEL VALENTINO DI SGATTONI FRANCESCO & C. S.N.C.

(P.I.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALETTO 527, presso

l’Ing. R.A., rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANI

GAETANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il

07/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO LIBERTINO ALBERTO che chiede che la Corte di Cassazione, in

camera di consiglio, accolga il ricorso per quanto di ragione, per

manifesta fondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17 aprile 2002 S.F., in proprio e nella qualità di amministratore dell’Hotel Valentino s.n.c., conveniva dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila il Ministero della Giustizia, in riassunzione del giudizio proposto dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo esecutivo promosso ad istanza della creditrice Ca.Ri.

Bologna a carico dello S., dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, con atto di pignoramento del 23 gennaio 1991, per il pagamento di due rate semestrali di un mutuo; processo nel quale erano intervenuti altri 10 creditori, incluso lo stesso S. in surrogazione ex art. 1302 cod. civ., e tuttora pendente.

Nel contraddittorio con il Ministero della Giustizia, la Corte d’appello di L’Aquila con decreto 11 giugno 2002 determinava in anni 6 e mesi 10 il ritardo irragionevole dell’esecuzione forzata, definita complessa; rigettava la domanda di riparazione del danno patrimoniale in carenza di prova e liquidava l’indennizzo per il danno non patrimoniale a beneficio del solo S. in Euro 4100,00 (Euro 600,00 per anno); mentre, rigettava la domanda dell’Hotel Valentino s.n.c., ritenuto irrisarcibile il danno all’immagine, derivante non già dal ritardo nella definizione del processo, bensì dal debito insoluto.

In accoglimento parziale del successivo ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza 30 settembre 2004, annullava la decisione limitatamente alla posizione dell’Hotel Valentino, rilevando come la corte territoriale gli avesse attribuito erroneamente la veste di debitore.

Riassunto ritualmente il giudizio, la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza 7 giugno 2005, rigettava il ricorso, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Motivava:

– che non era stata offerta la prova della possibilità di vendere tempestivamente l’immobile pignorato, presupposto per l’accoglimento della domanda di ristoro del danno patrimoniale;

– che il danno non patrimoniale della società di persone doveva essere allegato e provato, sia pure per presunzioni, e non poteva identificarsi con il disagio e il patema d’animo dei soci, ma doveva consistere nella compromissione di diritti immateriali della personalità compatibili con l’assenza della fisicità della parte:

pregiudizio, nella specie neppure allegato.

Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione l’Hotel Valentino di Sgattoni Francesco e c. s.n.c., deducendo la violazione del giudicato formatosi sulla sussistenza del danno all’immagine subita dall’hotel Valentino, nonchè la violazione di legge e la carenza di motivazione nell’escludere la risarcibilità del danno non patrimoniale patito da un ente collettivo, in contrasto con la giurisprudenza ormai consolidata in materia, e nel compensare le spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del giudicato.

La censura è infondata.

Questa Corte con la sentenza 30 settembre 2004 si è limitata ad accogliere il sesto motivo del ricorso, rilevando l’erronea qualificazione di debitrice attribuita all’Hotel Valentino s.n.c..

La predetta statuizione su una questione preliminare di merito lasciava impregiudicata la valutazione sia dell’an, che del quantum debeatur. Non appare quindi pertinente, in questa sede, il richiamo alla natura chiusa del giudizio di rinvio, a critica vincolata, dal momento che la corte territoriale non ha ecceduto i limiti dell’indagine di sua competenza.

E’ invece fondata la doglianza relativa all’omesso riconoscimento del danno non patrimoniale, in ragione della natura di società della parte processuale che ha sofferto il ritardo nel giudizio presupposto.

Dopo un iniziale contrasto giurisprudenziale, si è infatti affermato il principio per cui, in caso d’irragionevole durata del processo, anche le persone giuridiche, e più in generale i soggetti collettivi, hanno diritto al ristoro del danno non patrimoniale provocato alle persone preposte alla loro gestione, in base al rapporto di rappresentanza organica; salva la sussistenza di circostanze particolari che lo escludano nella fattispecie concreta (Cassazione, sez. 1, 15 giugno 2006, n. 13829; Cass., sez. 1, 29 marzo 2006, n. 7145; Cass., sez. 1^ 21 luglio 2004 n. 13.504).

Il decreto impugnato va quindi cassato in parte qua e, in carenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può procedere alla decisione nel merito, liquidando per i sei anni e dieci mesi di ritardo Euro 6.000,00, con gli interessi legali della domanda.

Resta assorbita l’ulteriore censura sulla compensazione delle spese processuali (art. 336 cod. proc. civ., comma 1).

Le spese dei quattro gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore ritenuto in sentenza e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’hotel Valentino di Sgattoni Francesco e C. s.n.c. la somma di Euro 6.000,00 con gli interessi legali dalla domanda;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1140,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari; di quelle del giudiziosi rinvio, liquidate complessivi Euro 1140,00 di cui Euro 600,00 per diritti di Euro 490,00 per onorari; di quelle del primo giudizio di Cassazione, liquidate nella complessiva somma Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, e della presente fase di legittimità, liquidate nella complessiva somma di Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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