Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11746 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29647/2015 proposto da:

TRE B SAS DI DE BIASIO CEDRIC & C., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO

SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS

MANGELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO GERIN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTIGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1805/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 22/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

il ricorso per cassazione proposto da Tre B di De Biasio Cedric & C. S.a.s. contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che, in riforma della sentenza del GP, ha rigettato l’opposizione ad o.i. per violazione dell’art. 110 TULPS (apparecchio privo di targhetta e di nulla osta di messa in esercizio) è infondato perchè, a prescindere dalla circostanza che è stato confezionato mediante l’assemblaggio acritico e integrale di parti eterogenee del materiale di causa (nella specie, l’inserimento, in corsivo, del ricorso introduttivo del procedimento di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione depositato davanti al Giudice di Pace di Venezia, del ricorso introduttivo dell’appello depositato davanti al Tribunale di Venezia, della sentenza impugnata, tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento), ed è privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonchè dell’illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, addossando in tal modo alla S.C. il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere (cfr. Cass. 22.02.2016, n. 3385; Cass. 30.10.2015, n. 22185), modalità grafica equivalente, nella sostanza, ad un rinvio puro e semplice agli atti di causa in violazione del precetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo il quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, è decisivo il rilievo che i motivi di impugnazione sono genericamente indicati in VIOLAZIONE DI LEGGE (riferita alla circostanza che l’apparecchio non consente all’utente di poter accreditare punti eventualmente accumulati) e nella MANCANZA DI DOLO O COLPA, senza ulteriori argomentazioni;

considerato che questa Corte in fattispecie simile ha statuito che il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito si configura in caso di guadagno economicamente apprezzabile (Cass. 7.1.2016 n. 101).

PQM

– La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 3000 oltre spad dando atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002.

Relazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. T.C..

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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