Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11745 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12443/2010 proposto da:

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VESCUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI PASQUALE Angelo, giusta

procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio

dell’avvocato BERNARDINI Sveva (dello Studio Legale Associato

Bernardini), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PRASTARO ERMANNO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, del

17/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Ermanno Prastaro che insiste

perchè la causa sia chiamata secondo l’ordine del ruolo; nel merito

si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

S.L. ha chiesto il risarcimento del danno subito dalla propria autovettura a causa di un’aiuola spartitraffico posta sulla carreggiata stradale pochi giorni prima e non adeguatamente segnalata.

Con sentenza depositata in data 17 novembre 2009 la Corte d’Appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva respinto la domanda.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia errata applicazione e insufficiente e contraddittoria motivazione delle norme sull’insidia stradale.

Lamenta che il giudice di rinvio abbia posto quale unica ragione del sinistro un fatto (il mancato rispetto della distanza di sicurezza) che la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione aveva ritenuto del tutto ininfluente. La censura non solleva il tema del rispetto del dictum della sentenza di annullamento, nè della violazione di norme di diritto, ma si incentra solo sull’asserito vizio di motivazione, trascurando, però, l’affermazione decisiva della Corte territoriale circa la vistosa carenza del nesso di causalità tra la criticata condotta di guida del conducente dell’autovettura e la momentanea carenza della segnalazione verticale e del simbolo a terra dell’inizio della pista ciclabile.

E’ questo un apprezzamento di fatto non irrazionalmente motivato e, quindi, idoneo a superare il vaglio di legalità.

Il secondo motivo denuncia errata interpretazione dell’art. 177 C.d.S., e carente e contraddittoria motivazione. Il tema della errata interpretazione della norma indicata è trattato riferendone il testo ma senza addurre argomentazioni critiche idonee a dimostrare la sussistenza del necessario nesso causale – negato dalla Corte territoriale – tra la violazione della norma e l’evento.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendo” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. n. 8106 del 2006), mentre il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento (Cass. n. 2272 del 2007).

Il motivo in esame non dimostra la sussistenza nè dell’una, nè dell’altra ipotesi.

Il terzo motivo attiene al presunto apporto causale del danneggiato al verificarsi dell’evento dannoso; ipotizza errata valutazione e contraddittoria motivazione.

La censura non contiene alcun riferimento normativo e non dimostra la sussistenza di vizi motivazionali nei termini sopra delineati.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; il resistente ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

S.L. ha chiesto il risarcimento del danno subito dalla propria autovettura a causa di un’aiuola spartitraffico posta sulla carreggiata stradale pochi giorni prima e non adeguatamente segnalata.

Con sentenza depositata in data 17 novembre 2009 la Corte d’Appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva respinto la domanda.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia errata applicazione e insufficiente e contraddittoria motivazione delle norme sull’insidia stradale.

Lamenta che il giudice di rinvio abbia posto quale unica ragione del sinistro un fatto (il mancato rispetto della distanza di sicurezza) che la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione aveva ritenuto del tutto ininfluente. La censura non solleva il tema del rispetto del dictum della sentenza di annullamento, nè della violazione di norme di diritto, ma si incentra solo sull’asserito vizio di motivazione, trascurando, però, l’affermazione decisiva della Corte territoriale circa la vistosa carenza del nesso di causalità tra la criticata condotta di guida del conducente dell’autovettura e la momentanea carenza della segnalazione verticale e del simbolo a terra dell’inizio della pista ciclabile.

E’ questo un apprezzamento di fatto non irrazionalmente motivato e, quindi, idoneo a superare il vaglio di legalità.

Il secondo motivo denuncia errata interpretazione dell’art. 177 C.d.S., e carente e contraddittoria motivazione. Il tema della errata interpretazione della norma indicata è trattato riferendone il testo ma senza addurre argomentazioni critiche idonee a dimostrare la sussistenza del necessario nesso causale – negato dalla Corte territoriale – tra la violazione della norma e l’evento.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendo” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. n. 8106 del 2006), mentre il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento (Cass. n. 2272 del 2007).

Il motivo in esame non dimostra la sussistenza nè dell’una, nè dell’altra ipotesi.

Il terzo motivo attiene al presunto apporto causale del danneggiato al verificarsi dell’evento dannoso; ipotizza errata valutazione e contraddittoria motivazione.

La censura non contiene alcun riferimento normativo e non dimostra la sussistenza di vizi motivazionali nei termini sopra delineati.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; il resistente ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

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